Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1228 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 7 Num. 1228 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
– Rilevato che RAGIONE_SOCIALE ricorre, con un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna in data 21 ottobre 2021, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 81, 477, 482 cod. pen., in r alla contraffazione di una patente di guida in apparenza rilasciata dalla Repubblica Federale di Nigeria, fatto accertato il 3 agosto 2014;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il proposto motivo di ricorso, con il quale si eccepisce, sotto l’egida del viz violazione di legge e del vizio di motivazione, l’insussistenza del fatto di reato difettando, nel caso di specie, il presupposto di cui all’art. 135, comma 1, d.lgs. n. 285 del 1992, cui è subordinata l’attribuzione, da parte dell’ordinamento italiano, alla patente estera d valore di autorizzazione amministrativa alla guida di autoveicoli sul territorio italia non può considerarsi manifestamente infondato, atteso che soltanto in data successiva alla proposizione del ricorso, le Sezioni Unite di questa Corte (nell’udienza del novembre 2022) hanno stabilito che la contraffazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero non appartenente all’Unione europea integra il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. anche quando non ricorrano le condizioni di validi del documento ai fini della conduzione di un veicolo nel territorio nazionale;
che va emessa, pertanto, sentenza di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché, come risulta dagli atti, il termine massimo di prescrizione del reato ascritto al ricorrente è ormai interamente spirato e non v’è parte civile;
che la sentenza di annullamento senza rinvio può essere emessa dalla Settima Sezione (par. 63.2 delle Tabelle);
che non sussistono elementi per pervenire al proscioglimento dell’imputato con formula più favorevole ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., comportando l’eventuale giudizio di fondatezza dei vizi denunciati un eventuale rinvio al giudice di merito, precluso dall’intervenuta prescrizione del reato;
P. Q. M.
annulla la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2022.