Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 48446 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 48446 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/10/2023
SENTENZA
Motivazione semplificata
sul ricorso proposto dal:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/12/2022 del Tribunale di Cremona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza con applicazione della pena accessoria della pubblicazione della sentenza.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Cremona, con la sentenza impugnata in questa sede, ha condannato COGNOME NOME alle pene ritenute di giustizia per i reati di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen.
Ha proposto ricorso per cassazione il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte d’appello di Brescia deducendo, con unico motivo, violazione di legge in relazione
all’art. 475 cod. pen. per l’omessa pronuncia della sentenza in ordine alla mancata applicazione della pena accessoria della pubblicazione della sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1. Premessa la legittimazione del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO alla proposizione del ricorso in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 608, comma 1, cod. proc. pen. (trattandosi di sentenza di condanna inappellabile, giusta il disposto dell’art. 593, comma 1 e 2, cod. proc. pen.), va rilevata l’ammissibilità dell’impugnazione proposta, così come recentemente chiarito dall’arresto a sezioni unite della Corte sulla specifica questione (n. 47502 del 29/09/2022, COGNOME, Rv. 283754 – 01).
1.2. L’omessa applicazione della pena accessoria, prevista come conseguente di diritto alla pronuncia di condanna per uno dei reati previsti dagli artt. 473 e 474 cod. pen., è stata correttamente denunciata dal P.G. ricorrente; ciò impone l’annullamento in quella parte della sentenza impugnata, annullamento che va pronunciato senza rinvio ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. L) cod. proc. pen., come già affermato in precedenti occasioni (per una fattispecie relativa al delitto di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, Sez. 5, n. 16162 del 17/01/2022, COGNOME, Rv. 283013 – 01; in ipotesi di detenzione finalizzata alla vendita di prodotti con marchi contraffatti, Sez. 2, n. 42003 del 24/09/2021, NOME, Rv. 282206 – 01), poiché l’applicazione della pena accessoria in esame non involge apprezzamenti di merito o fattuali essendo predeterminata la modalità di applicazione e, quanto alla durata fissata nel massimo in 30 giorni, potendosi fare riferimento a quella prevista nell’ipotesi in cui il giudice non indichi espressamente il periodo di pubblicazione (15 giorni).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nella parte in cui ha omesso la condanna alla pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna sul sito internet del Ministero della Giustizia, che dispone per la durata di giorni 15.
Così deciso il 13/10/2023