Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 46774 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 46774 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord ne procedimento a carico di COGNOME NOMECOGNOME nata a Torre del Greco il 15/7/1987 avverso l’ordinanza del 25/7/2024 del Tribunale del riesame di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procura generale NOME COGNOME che ha chiesto annullare l’ordinanza con rinvio; lette le conclusioni del difensore dell’indagata, Avv. NOME COGNOME ch chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 25/7/2024, il Tribunale del riesame di Napoli annullav l’ordinanza emessa il 10/7/2024 dal Giudice per le indagini preliminari Tribunale dì Napoli Nord nei confronti di NOME COGNOME con riguardo ai delitt cui agli artt. 291-bis, 291-ter, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, 81, 648 cod.
Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, deducendo – con unico motivo – la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione. Il Tribunale, travisando la contestazione contenuta nel capo F), ossia l’art. 474 cod. pen., avrebbe ritenuto che la stessa avesse ad oggetto il codice identificativo univoco presente su ogni confezione di sigarette (in forza di normativa analiticamente riportata), laddove l’oggetto della condotta risiederebbe nei marchi apposti sugli stessi pacchetti (RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE ed altri), che sarebbero stati contraffatti. La mancanza o l’alterazione del codice identificativo, dunque, non avrebbe rilievo in sé, ma quale evidenza della contraffazione dei marchi contestata alla Cerqueto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta fondato.
Occorre premettere che il delitto di contrabbando contestato ai capi da A) a E), riguardando quantitativi di sigarette sempre inferiori ai 10 chili, non è più previsto dalla legge come reato: l’art. 291-bis, comma 2, d.P.R. n. 43 del 1973 (oggi sostituito dall’art. 84, d. Igs. 26 settembre 2024, n. 141), infatti, prevede(va) la sola pena della multa, ed è stato dunque depenalizzato dal d. Igs. 15 gennaio 2016, n. 8. Nel caso di specie, tuttavia, è contestata – per ciascun capo – la recidiva reiterata, così che trova applicazione l’art. 296, stesso decreto (oggi, art. 89, d. Igs. n. 141 del 2024), in forza del quale colui che, dopo essere stato condannato per delitto di contrabbando preveduto dal presente testo unico o da altra legge fiscale, commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, è punito, oltre che con la pena della multa, con la reclusione fino ad un anno.
4.1. Tale limite edittale, dunque, mantiene la rilevanza penale della condotta, ma non può sostenere una misura cautelare personale, ai sensi dell’art. 280, comma 1, cod. proc. pen.
4.2. Nel caso di specie, tuttavia, la contestazione provvisoria mossa alla COGNOME riguarda anche il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 474 cod. pen. (capo F), così trovando applicazione la circostanza aggravante di cui all’art. 291-ter, comma 2, lett. c), d.P.R. n. 43 del 1973 (oggi, art. 85, d. Igs. n. 141 del 2024) – contestata in tutti i capi da A) a E) – relativa ad un fatto di cui all’art. 291-bis citato conness con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione. Per l’appunto, il reato contestato ai sensi dell’474 cod. pen.; con conseguente cornice edittale da 3 a 7 anni di reclusione, dunque suscettibile di misure cautelari personali.
Così richiamati i termini formali della questione, peraltro non contestati, Collegio rileva che sussiste il vizio dell’ordinanza denunciato.
5.1. Il Tribunale del riesame, infatti, ha escluso il fumus dell’art. 474 cod. pen. sul rilievo che la contraffazione contestata alla RAGIONE_SOCIALE riguarderebbe il codi unitario identificativo apposto sui singoli pacchetti di sigarette, che costituendo un marchio o un segno distintivo del prodotto, non riceverebbe tutela dalla norma, volta ad operare con esclusivo riferimento alla disciplina del proprietà intellettuale ed industriale.
5.2. Questo argomento, l’unico che sostiene l’ordinanza, risulta tuttavia contrasto con la lettera del capo F), con il quale si contesta all’indagata di detenuto per la vendita numerosi pacchetti di sigarette con marchi contraffatt come evidenziato – marchio per marchio – dall’assenza o dall’alterazione del richiamato codice. Questi caratteri, ampiamente riportati nell’ordinanza, no rilevano, dunque, come oggetto della condotta di contraffazione, come unica manifestazione dell’art. 474 cod. pen., ma soltanto come evidenza attraverso l quale si assume che proprio il marchio sia stato contraffatto, così risulta effettiva la potenziale induzione in errore dell’acquirente circa un r collegamento tra il marchio (per l’appunto, alterato) ed il prodotto sul qual apposto, tale da poter generare confusione sulla originalità (provenienza, qualit delle sigarette detenute dalla RAGIONE_SOCIALE.
L’ordinanza, pertanto, deve essere annullata con rinvio, affinché il Tribunal verifichi la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagata luce dei criteri appena richiamati.
P Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2024
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