Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46705 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46705 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; COGNOME,
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME
che ha concluso chiedendo il rigetto.
udito il difensore
AVV_NOTAIO in difesa della parte civile RAGIONE_SOCIALE si riporta alla memoria depositata il 16.10.2023 e insiste per il rigetto del ricorso.
L’AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO in difesa di NOME insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano dell/1/12/2022, cori cui è stata confermata la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Milano che ha condannato l’imputato alla pena di giustizia, in ordine ai reati di associazione per delinquere, ricettazione ed introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.
Vengono articolati quattro motivi, con i quali si deduce:
Nullità della sentenza impugnata per inosservanza ed erronea applicazione di norme processuali, nonché il vizio di motivazione, censurandosi il rigetto della Corte d’appello della richiesta di rinvio dell’udienza del 1° dicembre 2022, che il difensore aveva avanzato adducendo il legittimo impedimento per concomitante impegno professionale. Sostiene il ricorrente che l’istanza di GLYPH rinvio, tempestivamente proposta 14 giorni prima dell’udienza, avrebbe imposto alla Corte di merito il differimento dell’udienza anche se non vi era stata una precedente richiesta di trattazione orale;
Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all’affermazione di responsabilità in ordine al delitto associativo. Si lamenta che la sentenza impugnata non abbia fornito risposta alle critiche avanzate con l’atto di appello in punto di sussistenza dei presupposti che sottendono il reato associativo, in luogo del concorso di persone nel reato, con particolare riguardo alla determinatezza del programma criminoso che distingue il concorso necessario (temporalmente circoscritto) dall’accordo che sorregge quello eventuale;
Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Si lamenta che siano state disattese circostanze favorevoli all’imputato, quali l’essersi assunto la responsabilità per le contraffazioni e l’aver segnalato che la merce poteva essere originale poiché proveniente dagli stessi licenziatari utilizzati dalle case di moda per effettuare la produzione. Si lamenta che la Corte d’appello «arriva addirittura a dichiarare, in perfetto contrasto con le risultanze delle indagini e della sentenza di primo grado e delle stesse case di moda interpellate, che nessuno dei capi di abbigliamento è originale». Le stesse perizie svolte dai tecnici nominati dalle ditte titolari dei march coinvolti confermavano la provenienza dalla sovraproduzione essendo giunte, in alcuni casi, a confermare l’originalità dei capi di abbigliamento;
Violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui è stata riconosciuta la continuazione e non l’assorbimento tra i reati di ricettazione e di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi di cui ai capi F) e G) con i medesimi reati contestati ai capi H) ed I). L’affermazione contenuta nella
sentenza impugnata che si trattasse di fatti distinti in quanto relativi a du differenti spedizioni era smentita, per come evidenziato nell’atto di appello, dal contenuto di un’intercettazione riportata dalla sentenza di primo grado da cui risultava che si trattava di differenti modalità di spedizione di un unico ordine.
Con motivi aggiunti del 28/09/2023, la difesa del ricorrente ha dedotto «la contraddittorietà della motivazione laddove 1″aggravante della transnazionalità è stata esclusa per il reato associativo (motivo 2) e ritenuta invece per i reati fin benché il gruppo criminale organizzato sia esso stesso associazione per delinquere, con inosservanza dei principi stabiliti dalla pronuncia di Cass. n. 23896 del 2016; si lamenta altresì travisamento della prova e difetto di motivazione per non avere indicato la sentenza a quale dei reati fine debba ricollegarsi la ritenuta aggravante della transnazionalità». Al riguardo, allega anche la sentenza del Tribunale di Milano n. 14413 del 2022 resa nei confronti dei coimputati.
Il difensore e procuratore speciale della parte civile RAGIONE_SOCIALE, con nota del 16/10/2023, ha chiesto confermarsi la sentenza impugnata, condannandosi il ricorrente alle spese di giudizio come da notulla allegata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
L’eccezione processuale sollevata con il primo motivo è manifestamente infondata, non confrontandosi il ricorrente con l’orientamento consolidato espresso dalla Corte di legittimità in materia. Dagli atti — e da quanto ammesso dallo stesso ricorrente – risulta che il giudizio d’appello si è tenuto con trattazione scritta, non avendo il difensore dell’imputato richiesto procedersi a quella orale ai sensi dell’art. 23-bis I. n. 176 del 2020 e successive modifiche, limitandosi a instare – dopo l’avvenuta instaurazione del rito cartolare – per il rinvio dell’udienza deducendo legittimo impedimento dovuto a concomitante impegno professionale.
Va allora ricordato l’insegnamento della Corte di legittimità per cui nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid19, solo in caso di tempestiva presentazione della richiesta di trattazione orale formulata dal difensore dell’imputato si procede con il rito ordinario, con conseguente obbligo di rinvio del procedimento, nel caso di legittimo impedimento del difensore o dell’imputato, al fine di garantire il diritto di difesa, poiché qualo il suddetto giudizio si svolga con contraddittorio cartolare, per l’assenza della suddetta richiesta, non trova applicazione la previsione dell’art. 420-ter cod. proc.
pen. in tema di legittimo impedimento a comparire del difensore, non essendo prevista la sua comparizione personale (ex multis, Sez. 6, n. 1167 del 30/11/2021, dep. 2022, G., Rv. 282400; Sez. 3, n. 32864 del 15/07/2022, C., Rv. 283415; Sez. 5, n. 33819 del 30/05/2023, COGNOME, non massimata; Sez. 2, n. 33452 del 1/02/2023, COGNOME, non massimata).
Del tutto legittimamente la Corte territoriale non ha dunque preso in considerazione l’istanza di rinvio, provvedendo a decidere l’appello.
Il secondo motivo in punto di sussistenza del delitto associativo è manifestamente infondato.
La sentenza impugnata, con congrua motivazione, ha escluso che ricorra l’ipotesi del concorso di persone nel reato continuato, ovvero che ci si trovi al cospetto di singole operazioni di importazione alle quali il ricorrente e i complici s sono di volta in volta “accodati”, in virtù dello stretto rapporto che uno di lo (COGNOME NOME) aveva con il soggetto (di nazionalità turca) con cui poi quest’ultimo interagiva individualmente per i vari approvvigionamenti dei prodotti contraffatti e/o alterati, realizzati e provenienti dalla Turchia e da Grecia.
Al riguardo, si è infatti sottolineato come le importazioni di merce fossero in realtà l’obiettivo di una struttura ben organizzata e collaudata, attiva quantomeno da tre anni, con procedure logistiche ben definite e notevoli risorse economiche, la quale si avvaleva di un capillare sistema di rivendita sul territorio dello Stat coinvolgente sia punti vendita gestiti direttamente da alcuni partecipi, sia ecommerce o pagine sponsorizzate sui social network, per come diffusamente descritto dal giudice del merito e nell’ambito della quale ciascun coimputato svolgeva stabilmente un ruolo predeterminato (vedi pagg. 7-12 della sentenza impugnata). Il COGNOME è, poi, indicato come il dominus della struttura associativa e punto di riferimento per tutti i compartecipi e, soprattutto, come colui al quale competeva – essendo il solo a conoscere e parlare la lingua inglese – mantenere i contatti con i Paesi di produzione della merce contraffatta e, in particolare, con la fonte turca. Pertanto, il fatto che l’approvvigionamento della merce fosse strettamente legato al rapporto che il COGNOME intratteneva con tale fonte, lungi dal costituire un indice di una frammentaria partecipazione dei correi e, dunque, dello stesso ricorrente, rappresenta, invece, il modus operandi del sodalizio, in perfetta aderenza al ruolo di primo piano al COGNOME attribuito dai giudici di merito, in aderenza anche allo specifico ruolo associativo da questi rivestito per come descritto al capo 1) della rubrica.
Peraltro, la predisposizione di un’ampia e collaudata struttura, dotata di persistente stabilità e composta da un numero elevato di persone con capillare
ripartizione dei compiti (dalla logistica, alla promozione dei capi contraffatti, al gestione delle risorse finanziarie, ecc.), logicamente mal si concilia con un accordo criminoso del tipo di quello che contraddistingue il concorso di persone nel reato che, a differenza del pactum societatis, si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale e si esaurisce con la realizzazione di uno o più reati determinati (eventualmente ispirati da un medesimo disegno criminoso, che, tutti, comprenda e preveda).
Coglie, pertanto, nel segno la Corte territoriale allorché, in forza di ta elementi di carattere “strutturale”, giunge a disattendere l’obiezione difensiva, non mancando di sottolineare come dallo stesso contenuto delle conversazioni intercettate emerga la consapevolezza degli imputati di far parte di un organismo stabile e organizzato, per come si ricava anche dal riferimento alla vicenda relativa al possibile ingresso di un terzo soggetto, vissuta dai correi come un evento che avrebbe potuto stravolgere e mettere a rischio non la realizzazione di un ulteriore reato avuto di mira, come ci si sarebbe dovuto attendere nell’ipotesi del concorso eventuale, bensì la stessa compagine, nell’assodato e logico presupposto che quella di appartenenza è una struttura solida ed impermeabile (vedi pagg. 21 e 22).
3. Il terzo motivo in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche è generico e manifestamente infondato.
Quanto al rilievo che, a detta della difesa, andrebbe riconosciuto all’ammissione di responsabilità, la sentenza impugnata ne ha escluso qualsiasi profilo di meritevolezza evidenziando che la confessione ha riguardato soltanto i fatti per i quali l’imputato è stato sottoposto a controllo dalla polizia giudiziari trovato in possesso della merce sequestrata.
Riguardo, poi, al fatto che la merce deriva da sovraproduzione, dalla lettura della sentenza impugnata risulta che la Corte di merito, lungi dall’aver asseverato che tutti i prodotti sequestrati sono contraffatti, ha sottolineato (vedi pag. 2 “secondo motivo di appello”) che la presenza di alcuni articoli originali rispetto a quelli contraffatti non consegue alle decisive affermazioni dell’imputato, bensì è stata in altro modo verificata e riscontrata dagli operanti per come spiegato dal giudice di primo grado alle pagine 12-14 della sentenza.
Nessun elemento di novità e decisività al compendio investigativo risulta, quindi, apportato dal complessivo dichiarato dlell’imputato che possa assurgere ad indice favorevole di un elemento circostanziale; né a tale fine può valorizzarsi la sentenza pronunciata nei confronti dei coimputati tardivamente prodotta con la memoria difensiva e involgente accertamenti di fatto preclusi in questa sede.
Manifestamente infondato è anche il quarto motivo dedotto in punto di mancato assorbimento dei reati di cui ai capi H) ed I) in quelli «omologhi» per fattispecie di cui ai capi F) e G) della rubrica.
Al riguardo, la Corte di merito ha precisato che le indagini portavano a ricondurre la merce a due differenti spedizioni, in cui seguivano in tempi diversi altrettante consegne e destinazioni, facenti sempre capo al ricorrente. La diversità dei fatti è stata dunque fondata sulla diversità dei tempi e dei luoghi di consegna e ove la merce è stata rinvenuta e sequestrata.
A fronte di ciò, il ricorrente reitera il rilievo già svolto con l’atto di ap contrapponendo il contenuto di un’intercettazione da cui dovrebbe desumersi la riconducibilità di tutta la merce ad un unico ordine (sebbene nello stesso stralcio allegato si faccia inziale riferimento agli “ordini”) e non si confronta con questione, indirettamente risolta dalla Corte di merito mediante il riferimento agli elementi di diversità dei fatti, del momento perfezionativo dei delitti di ricettazion e di quello di cui all’art. 474 cod. pen.
Quanto alla ricettazione, il reato ha natura istantanea e si consuma nel momento in cui l’agente ottiene il possesso della cosa. Nel caso in esame, il possesso della merce di provenienza delittuosa è stato conseguito in momenti e luoghi differenti.
Parimenti, il reato di introduzione nel territorio dello Stato di prodotti c marchi contraffatti ha natura istantanea e si consuma, nel caso di introduzione a mezzo aereo, nel momento in cui il velivolo che trasporta i prodotti falsamente contrassegnati superi i confini nazionali entrando nello spazio aereo italiano (Sez. 5, n. 53918 dell’11/10/2018, Y., Rv. 274591 01). Nel caso in esame, la merce è stata introdotta nel territorio dello Stato in due momenti diversi per come risulta anche dalla differenza delle lettere di vettura aerea che contraddistingue le due spedizioni.
Inammissibile poiché motivo nuovo è quello introdotto con i motivi aggiunti, difettando la necessaria connessione con i motivi originariamente proposti (Sez. 2, n. 17693 del 17/1/2018, Rv. 272821; Sez. 2, n. 53630 del 17/11/2016, Rv. 268980; Sez. 4, n. 12995 del 5/2/2016, Rv. 266295). Si tratta, infatti, di censura che attiene al trattamento sanzionatorio e, in particolare, alla sussistenza di una circostanza aggravante speciale a fronte di motivo (il secondo) che invece investe la sussistenza del delitto associativo.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, condannandosi il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di
inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).
Consegue, infine, la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di assistenza e difesa sostenute dalla parte civile nel presente grado, liquidate come in dispositivo tenendo conto dell’attività defensionale svolta, della notula presentata e della tariffa legale.
P.Q.N11.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE, in persona del leg. rappr. p.t., che liquida in complessivi euro 3.700,00, oltre accessori di legge.
Così deciso, il 20/10/2023