Contraffazione Grossolana: Non Basta il Prezzo Basso per Evitare la Condanna
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, è tornata a pronunciarsi sul tema del commercio di prodotti contraffatti, chiarendo i limiti della cosiddetta contraffazione grossolana come causa di esclusione del reato. La decisione sottolinea che per valutare la potenziale ingannevolezza di un prodotto falso non si può guardare solo al prezzo o al contesto di vendita, ma è necessaria una valutazione oggettiva sulla capacità del prodotto di trarre in inganno la generalità dei consumatori. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante pronuncia.
Il caso in esame
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato dalla Corte d’Appello per il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, previsto dall’art. 474 del Codice Penale. La difesa dell’imputato contestava la correttezza della motivazione della sentenza di condanna, sostenendo che la falsificazione fosse così evidente da non poter ingannare nessuno, configurando, appunto, una contraffazione grossolana.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni principali. In primo luogo, ha ritenuto i motivi del ricorso ‘generici’ e ‘non specifici’, in quanto si limitavano a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza un reale confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata. Questo vizio procedurale, ai sensi dell’art. 591 c.p.p., è causa di inammissibilità.
In secondo luogo, e qui sta il cuore della decisione, la Corte ha confermato la corretta applicazione dei principi giuridici da parte dei giudici di merito.
Le Motivazioni della Corte sulla contraffazione grossolana
La Corte di Cassazione ha colto l’occasione per ribadire un principio fondamentale in materia di reati contro la fede pubblica. Il reato di cui all’art. 474 c.p. non tutela il singolo acquirente, che potrebbe essere più o meno accorto, ma la fede pubblica, intesa come la fiducia che la collettività ripone nell’autenticità dei marchi e dei segni distintivi.
Di conseguenza, la valutazione sulla grossolanità della contraffazione non può basarsi su elementi circostanziali come le condizioni di vendita, il prezzo palesemente basso o la qualità dell’offerente. Questi elementi possono rendere ‘probabile’ che l’acquirente si renda conto del falso, ma non escludono in modo ‘incontrovertibile’ la lesione della fede pubblica.
La Corte ha specificato che la contraffazione grossolana sussiste solo quando il prodotto, per le sue caratteristiche materiali intrinseche, è tale da escludere a priori la sua capacità di ingannare non lo specifico acquirente, ma l’intera collettività. La valutazione deve essere fatta ‘ex ante’, cioè a priori, e riferirsi a una ‘qualsiasi persona di comune discernimento e avvedutezza’. In altre parole, il falso deve essere così palese da risultare immediatamente riconoscibile da chiunque, a prescindere dal prezzo a cui viene venduto.
Le Conclusioni e le implicazioni pratiche
Questa ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale rigoroso. Chi vende prodotti contraffatti non può sperare di andare esente da responsabilità semplicemente sostenendo che il prezzo stracciato rendeva ovvia la natura non originale della merce. La legge protegge il mercato e la fiducia del pubblico in generale. Per escludere il reato, la difesa deve dimostrare che il prodotto era, in sé e per sé, talmente malfatto da non poter ingannare nessuno, un onere probatorio decisamente arduo. La decisione, pertanto, funge da monito, rafforzando la tutela dei marchi e la lotta al mercato del falso, che danneggia non solo i titolari dei diritti ma l’intera economia.
A quali condizioni una contraffazione può essere considerata ‘grossolana’ al punto da escludere il reato?
Una contraffazione è considerata ‘grossolana’ solo quando il prodotto, per le sue intrinseche caratteristiche materiali, è talmente falso da non poter ingannare nessuna persona di comune discernimento. Non sono sufficienti elementi esterni come il prezzo basso o il contesto di vendita.
Quale bene giuridico tutela il reato di commercio di prodotti falsi (art. 474 c.p.)?
Il reato tutela la ‘pubblica fede’, ovvero la fiducia della collettività nell’autenticità dei marchi e dei segni distintivi. La protezione del singolo acquirente è solo una conseguenza indiretta e secondaria di questa tutela più ampia.
Per quale motivo un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per ‘genericità’?
Un ricorso è dichiarato inammissibile per ‘genericità’ quando non contesta in modo specifico le ragioni della sentenza che si sta impugnando, ma si limita a riproporre le stesse argomentazioni difensive già esaminate e respinte nel grado di giudizio precedente, senza un effettivo confronto critico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4218 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4218 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il 16/04/1978
avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
osservato che con motivazione congrua e priva di illogicità la Corte d’appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto in forza del quale nel reato d introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, previsto dall’art. 474 cod. pen., che tutela la pubblica fede, la posizione del singolo acquirente riceve protezione solo ed in quanto si atteggia ad emanazione parziale dell’intera collettività, sicché la grossolana contraffazione dei segni distintivi dei prodott detenuti per la vendita o messi in vendita non può essere desunta sulla base dei soli elementi circostanziali delle condizioni di vendita, del prezzo o della qualità dell’offerente, che rendono solo probabile, ma non incontrovertibile, l’impossibilità di lesione della fede pubblica. Ne consegue che può ritenersi la grossolanità del falso solo ove il prodotto, per requisiti materiali intrinseci, sia tale da far esclude l’efficienza causale originaria alla produzione dell’evento nei confronti non dello specifico acquirente ma dell’intera collettività, sulla base di una valutazione ex ante riferibile a qualsiasi persona di comune discernimento e avvedutezza (Sez. II, n. 45545 del 15/11/2005, Rv. 232832 – 01);
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024
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Il Consigliere COGNOME
Il Presidente