Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 32157 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 32157 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VASTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dl AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
) cuti:t:a 11 ub ico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME
COGNOME, che ha concluso chiedendo liannullannento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca e dichiararsi inammissibile il ricorso nel
i
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di L’Aquila ha confermato quella del Tribunale di Vasto, che ha dichiarato NOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 473 cod. pen., per avere contraffatto o, comunque, fatto uso di segni distintivi delle case automobilistiche, fabbricando accessori, costituiti, per la gran parte, da tappetini;
Ha proposto ricorso il difensore di fiducia e procuratore speciale dell’imputato, avvocato AVV_NOTAIO COGNOME, il quale svolge tre motivi.
2.1. Con il primo, denuncia violazione dell’art. 473 cod. pen. e vizi di motivazione in ordine all’elemento oggettivo del reato. Si sostiene che i marchi realizzati dall’imputato fossero agevolmente riconoscibili come non originali come sarebbe emerso dai controlli dei militari e dalla testimonianza COGNOME, consulente esperto in proprietà industriale – e che essi avessero finalità puramente estetica.
2.2. Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 131-bis cod. pen. e vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità, sul rilievo che la condotta contestata presenti una scarsa offensività.
2.3. Con il terzo motivo, è denunciata la carenza di motivazione in ordine alla richiesta dell’appellante di revoca della confisca disposta ex art. 240 cod. pen., dei beni in sequestro (macchine ricamatrici e software). Si duole la Difesa ricorrente che la misura ablatoria, essendo facoltativa, ai sensi dell’art. 240 co. 1 cod. pen., avrebbe richiesto l’accertamento, in concreto, dell’utilizzo delle macchine e dei software per la commissione di futuri reati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1.Con il primo motivo, la difesa insiste nel ritenere che i marchi realizzati dall’imputato fossero agevolmente riconoscibili come non originali, come accertato nell’immediatezza dell’intervento dalla polizia giudiziaria, sulla base di un “sommario riscontro visivo”, senza necessità di procedere ad ulteriori e più approfondite verifiche, e come emergente dalla testimonianza dell’esperto, il quale ha dichiarato come, già dalle foto esaminate, si fosse accorto della non originalità dei tappeti, per la presenza di elementi divergenti dagli originali.
1.1.La censura non ha pregio, sia per la genericità della deduzione, reiterativa di quella già prospettata con l’atto di appello, sia perché la Corte territoriale ha giustificato, con motivazione adeguata e logica, oltre che ancorata a consolidati canoni ermeneutici, le ragioni per le quali ha ritenuto che la falsità in esame non fosse così immediatamente riconoscibile “a un acquirente che non avesse precisa contezza della qualità materiale e disegno di tali tappetini” (pg.5). E va detto che l’apprezzamento della grossolanità del falso costituisce valutazione di merito
in relazione alla quale, se adeguatamente motivata, non è consentito il vaglio di legittimità.
1.2. Giova ricordare che, in tema di offensività dei reati di falso, la verifica in ordine alla inidoneità della condotta concreta a incidere sull’integrità del bene giuridico tutelato, vale a dire, nel caso di specie, sull’efficacia probatoria del documento, in relazione all’aspettativa sociale di corrispondenza ai fatti del tipo legale di rappresentazione, deve essere compiuta, alla luce dell’art. 49 comma 2 cod.pen. – quale norma che governa la materia de qua con riferimento « al significato e al valore dell’atto di cui si tratta » non con riguardo «all’effettiva realizzazione di un inganno che non è elemento della fattispecie » ( Sez. 5 n. 9934 del 22/10/1993, COGNOME, Rv. 196439; Sez. 5 n. 2629 del 01/02/1992, COGNOME, Rv. 194322 ); poiché trattasi di reato di pericolo ( Sez. 5 , 11/12/1970, COGNOME, non massimata), la valutazione della inidoneità assoluta all’azione, che dà luogo al reato impossibile, deve essere fatta ex ante, vale a dire sulla base delle circostanze di fatto conosciute al momento in cui l’azione viene posta, indipendentemente dai risultati, e non ex post ( Sez. 5 n. 2629 del 01/02/1992, COGNOME, Rv. 194322; conf. Sez. 2 n. 36631 del 15/05/2013, COGNOME, Rv. 257063). Si è affermato, infatti, che l’art. 49 comma 2 cod.pen. è applicabile se, nel concreto contesto della condotta, l’attestazione incriminata abbia assunto un significato inidoneo a rappresentare falsamente la realtà, non essendo sufficiente che i controlli e le verifiche abbiano impedito il realizzarsi dell’inganno’ e, quindi, il nocumento della pubblica fede, a cui la falsa rappresentazione dei fatti tendeva (Sez. 5 n. 9934 del 22/10/1993, COGNOME, Rv. 196439).
La pluriennale elaborazione della giurisprudenza di questa Corte è attestata nel senso che la grossolanità della contraffazione, che dà luogo al reato impossibile, si apprezza solo quando il falso sia riconoscibile “ictu ocu/i”, ovvero dalla mera disamina dell’atto, da qualsiasi persona di comune discernimento e avvedutezza e non debba far riferimento né alle particolari cognizioni o competenze specifiche di soggetti qualificati, né alla straordinaria diligenza di cui alcune persone possono essere dotate ( Sez. 2 n. 5687 del 06/12/2012 , Rv. 255680; Sez. 5 n. 3672 del 07/02/1992, COGNOME, Rv. Sez. 5 n. 4254 del 09703/1999, Rv. 213094), e che, ai fini della esclusione della punibilità per inidoneità dell’azione, occorre che la falsificazione dell’atto appaia in maniera talmente evidente da impedire la stessa eventualità di un inganno (Sez. 5 n. 3711 del 01/12/2011- dep. 30/01/2012, Rv. 252946), nel senso che la grossolanità dell’atto sia tale da escludere non solo la probabilità ma la stessa possibilità dell’inganno ( Sez. 2 n. 122 del 22/01/1969, COGNOME, Rv. 112165; Sez. 5 n. 336 del 26/01/2000, COGNOME, Rv. 215583 in cui si è affermato che la contraffazione grossolana non punibile è soltanto quella che è riconoscibile ictu ocu/i, senza necessità di particolari indagini, e che si concreta in una imitazione
così ostentata e macroscopica, per il grado di incompiutezza, da non potere ingannare nessuno).
1.3. All’evidenza, nel caso in scrutinio, tale palmare grossolanità è mancata, giacchè, se di essa potevano accorgersi il personale di polizia e il consulente esperto in proprietà industriali, adusi al confronto con il materiale identificativo in esame, tali indici sintomatici della contraffazione non erano immediatamente percepibili”secondo il parametro di idoneità offensiva del soggetto medio che deve guidare anche la verifica da svolgersi ai sensi del citato art. 49 cod. pen.” -dal consumatore/ acquirente medio, e la Corte ne ha dato una valutazione che, in quanto coerente con i richiamati principi, laddove ha evidenziato, appunto, che dall’istruttoria era emerso che “il consumatore poteva essere pacificamente tratto in errore”, oltre che immune da cedimenti logici e da manifesta contraddittorietà, si sottrae alle censure del giudizio di legittimità.
Non è fondato il secondo motivo, con il quale ci si duole del diniego della speciale causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., essendo sufficiente richiamare sul punto la motivazione con la quale la Corte di appello ha assunto la decisione sul punto, ponendo in rilievo il rilevante numero di prodotti trovati nella disponibilità dell’imputato, tale da escludere la tenuità della condotta. A fronte di ciò, l’argomento difensivo, con cui si insiste sulla esiguità del danno, risulta apodittico e privo di confronto con la motivazione della sentenza impugnata, dovendosi anche tenere conto della circostanza, evidenziata GLYPH nella sentenza, che le contraffazioni risultano realizzate professionalmente dall’imputato, titolare della ditta preposta alla loro vendita.
Non ha alcun pregio neppure il terzo motivo, con il quale la difesa si duole che la misura ablatoria, essendo facoltativa ai sensi dell’art. 240 co. 1 cod. pen., avrebbe richiesto l’accertamento in concreto dell’utilizzo dei beni acquisiti per la commissione di futuri reati.
3.1. La deduzione è del tutto infondata. La sentenza impugnata ha riscontrato il rapporto di strumentalità dei beni in sequestro rispetto ai reati commessi, pur rilevando che detti beni sono suscettibili di utilizzo lecito, e tanto è sufficiente a giustificare la confisca, non richiedendosi alcun giudizio prognostico in ordine alla possibile loro destinazione futura da parte dell’imputato, giudizio, invece, necessario in caso di confisca facoltativa. Invero, nelle ipotesi, come quella in esame, di confisca obbligatoria, la motivazione può riguardare la sola sussistenza del rapporto di strumentalità.
3.2. Nel caso di specie, invero, viene in rilievo l’ipotesi di confisca obbligatoria di cui all’art. 474-bis cod. pen.( introdotto dall’art. 15, comma 1, lett. c), della I. 23 luglio 2009, n. 99), secondo cui “Nei casi di cui agli articoli 473 e 474 e’ sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il
reato e delle cose che ne sono l’oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti.”.
3.3. L’art.15 cit. ha, dunque, introdotto nel codice penale, con l’art.474-bis, una nuova forma di confisca obbligatoria, specifica per i reati di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen., avente a oggetto sia le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato sia quelle che ne sono l’oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti.
3.3.1. Il nuovo articolo riproduce, quanto all’oggetto della confisca, il primo comma dell’art.240 cod. pen., ma anche per tali beni, come il secondo comma dell’art.240, prevede la confisca obbligatoria.
3.3.2. La ratio di tale previsione è stata individuata nell’intento del legislatore di depotenziare il diffuso fenomeno criminoso del commercio dei marchi falsi, reputato dannoso per l’economia nazionale, utilizzando in modo innovativo lo strumento della confisca obbligatoria, con il renderla applicabile anche a quanto è meramente strumentale al reato e finora riservato alla confisca facoltativa, in tal senso, formulando una specifica presunzione di pericolosità, che non richiede alcun giudizio prognostico da parte del giudice. La confisca in esame – come per altri casi (Sez. 3, n. 10710 del 28/01/2009, rv. 243106) – si giustifica non per la pericolosità intrinseca della cosa, ma per la funzione “general-preventiva dissuasiva” attribuita dal legislatore alla speciale confisca (cfr. Sez. 2, n. 35029 del 26/05/2010, Rv. 248237).
3.4. Pertanto, non essendo censurabile – né in tal senso si riscontra obiezione difensiva – l’affermazione dell’esistenza di un nesso di strumentalità tra gli accessori contraffatti e gli oggetti e macchinari con i quali detta contraffazione è stata realizzata, i beni in questione, in quanto utilizzati per la commissione del reato da parte dell’imputato, sono oggetto di confisca obbligatoria ( Sez. 2, n. 27961 del 22/06/2011, Rv. 250979).
3.5. Correttamente, quindi, la Corte di appello ha rigettato l’istanza difensiva, qui reiterata, essa risultando infondata.
Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
osi deciso in Roma, 04 giugno 2024
I AVV_NOTAIO estensore
NOME COGNOME
CORTE DI CASSAZ ONE V SEZIONE PENAL