Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23283 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23283 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 10/10/1960
avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso – che lamenta la correttezza dell motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i delitti agli artt. 474 e 648 cod. pen., ritenendo trattarsi di contraffazione c.d. gros – è manifestamente infondato, poiché prospetta enunciati ermeneutici in contrast con i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte legittimità (Sez. 5, n. 5260 del 11/12/2013, dep. 2014, Faje, Rv. 258722 – 0 per cui integra il delitto di cui all’art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità d contraffazione grossolana, considerato che l’art. 474 cod. pen. tutela, i principale e diretta, non già la libera determinazione dell’acquirente, ma la pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, individuano le opere dell’ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscon circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di u di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell’inganno.
considerato che anche le ulteriori doglianze relative alla impossibilità ritenere configurabile il concorso formale tra i due reati ascritti manifestamente infondate poiché detti reati possono concorrere, atteso che l fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo struttu cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità e che risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore (Sez n. 23427 del 09/05/2001, COGNOME, Rv. 218771; Sez. 2, n. 21469 del 20/03/2019, Wang, Rv. 276326 – 01; Sez. 2, n. 12452 del 04/03/2008, Rv. 239745);
osservato che il secondo motivo e il terzo motivo di ricorso, che lamentano, rispettivamente, la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’ 648, comma quarto, cod. pen. e di quella di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., olt essere fondati su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di que già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito alle pagg. 5 della sentenza, sono privi di specificità poiché non si confrontano con la congr valutazione effettuata dai giudici di merito i quali, con corretti argomenti log giuridici, hanno negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti invoca dall’odierno ricorrente in ragione della quantità della merce contraffatta, del d arrecato alla persona offesa e della personalità dell’imputato;
ritenuto che il quarto motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed al diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, oltre che
fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che nella specie l’onere argonnentativo del giudice è adeguatamente assolto
attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del
ammende.
Così deciso, il 23 maggio 2025.