Contraffazione grossolana: perché vendere falsi è sempre reato
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata su un tema cruciale nel diritto penale commerciale: la contraffazione grossolana. La Suprema Corte ha confermato che la vendita di prodotti con marchi palesemente falsi costituisce reato ai sensi dell’art. 474 del codice penale, anche se il falso è così evidente da non poter ingannare nessuno. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale a tutela della fiducia del pubblico nei segni distintivi.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato nei gradi di merito per aver detenuto e venduto prodotti con marchi contraffatti. La difesa del ricorrente sosteneva, tra le altre cose, che la falsificazione fosse talmente palese e le condizioni di vendita così anomale da escludere qualsiasi possibilità di inganno per gli acquirenti. In sostanza, si invocava il principio della contraffazione grossolana per chiedere l’assoluzione, sostenendo che in assenza di un reale inganno, il reato non potesse sussistere. Inoltre, veniva eccepita l’intervenuta prescrizione del reato.
La questione della contraffazione grossolana e la tutela della fede pubblica
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nella corretta interpretazione dell’articolo 474 del codice penale. Secondo i giudici, il bene giuridico tutelato da questa norma non è il patrimonio del singolo acquirente o la sua libera determinazione all’acquisto, bensì la fede pubblica.
La fede pubblica è intesa come l’affidamento che tutti i cittadini ripongono nei marchi e nei segni distintivi, i quali garantiscono l’origine e la qualità dei prodotti industriali. Proteggere questo bene significa tutelare l’intero sistema economico e la circolazione delle merci.
Il Reato di Pericolo
La Corte chiarisce che il reato in questione è un “reato di pericolo”. Ciò significa che la legge punisce la condotta per la sua potenziale pericolosità, ovvero per il solo fatto di mettere in circolazione prodotti falsi, a prescindere dal fatto che un acquirente sia stato effettivamente ingannato. Non è necessario, quindi, che si realizzi un inganno concreto. La semplice presenza sul mercato di merci contraffatte lede la fiducia collettiva nei marchi autentici.
Inammissibilità del Ricorso e Maturazione della Prescrizione
Un altro aspetto rilevante affrontato dalla Corte riguarda la prescrizione. La difesa aveva sostenuto che il reato si fosse estinto per il decorso del tempo. Tuttavia, la Cassazione ha dichiarato il motivo manifestamente infondato, richiamando un principio consolidato dalle Sezioni Unite: l’inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di rilevare una causa di estinzione del reato, come la prescrizione, che sia maturata in un momento successivo alla pronuncia della sentenza impugnata. Poiché il ricorso era basato su motivi generici e ripetitivi, è stato dichiarato inammissibile, impedendo così l’analisi della questione relativa alla prescrizione.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Le motivazioni della Corte si fondano su un orientamento giurisprudenziale consolidato. I giudici hanno specificato che il ricorso era una mera riproposizione di argomenti già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello, mancando di una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata. Sul merito della questione, la Corte ha ribadito che la configurabilità del reato di cui all’art. 474 c.p. prescinde dalla contraffazione grossolana. L’obiettivo della norma è proteggere il titolare del marchio e, in via principale e diretta, la fiducia dei consumatori nel sistema dei marchi come strumento di identificazione dei prodotti. Pertanto, anche un falso palese è idoneo a ledere questo interesse generale, e la condotta resta penalmente rilevante.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La decisione della Cassazione invia un messaggio chiaro: la lotta alla contraffazione non ammette eccezioni basate sulla qualità del falso. Per gli operatori del commercio, ciò significa che la detenzione per la vendita di qualsiasi prodotto contraffatto, indipendentemente da quanto palesemente falso esso sia, integra un reato. Per i consumatori, la sentenza rafforza la tutela della fiducia nel mercato, anche se indirettamente, sanzionando la circolazione di merci false che minano l’integrità dei marchi. In definitiva, il principio della contraffazione grossolana non trova applicazione per questo tipo di reato, poiché la protezione accordata dalla legge va oltre la tutela del singolo acquirente per abbracciare l’interesse collettivo alla genuinità dei segni distintivi.
Vendere un prodotto con un marchio palesemente falso è reato?
Sì, secondo la Corte di Cassazione integra il delitto di cui all’art. 474 del codice penale. La norma punisce la detenzione per la vendita di prodotti con marchio contraffatto, senza che l’evidenza della falsificazione (contraffazione grossolana) possa escludere la responsabilità penale.
Perché la contraffazione grossolana è irrilevante per il reato di commercio di prodotti falsi?
Perché il bene giuridico protetto dalla norma non è la libera determinazione dell’acquirente, ma la fede pubblica. Quest’ultima è intesa come la fiducia dei cittadini nei marchi e nei segni distintivi. La semplice circolazione di prodotti falsi, anche se palesi, lede questa fiducia e costituisce un reato di pericolo, che non richiede un inganno effettivo.
Se il reato si prescrive dopo la sentenza d’appello, la Cassazione può dichiararlo estinto?
No, se il ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile. Secondo un orientamento consolidato, l’inammissibilità del ricorso preclude al giudice di legittimità la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di estinzione del reato, come la prescrizione, maturate successivamente alla sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40910 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40910 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla in relazione alla richiesta di assoluzione in ordine alle fattispecie dì cui alli art. 648 cod. pen. è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che invero la Corte di appello si è correttamente conformata – quanto alla qualificazione giuridica dei fatti accertati – al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità (da ultimo, Sez. 5, n. 5260 dell’11/12/2013 dep. 03/02/2014, Rv. 258722), per la quale integra il delitto di cui all’art. 474 cod. pen. la detenzio e per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l’art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell’acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell’ingegno e i prodotti industriali e n garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell’inganno – non ricorrendo quindi l’ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno;
ritenuto che il motivo di ricorso che deduce la intervenuta prescrizione del reato è manifestamente infondato in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, COGNOME Luca, Rv. 217266);
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, l’8 ottobre 2024
Il Consigliere Estensore
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Il Pre dente