Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17069 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17069 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 02/06/1981
avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
– Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME replicato con memoria -assolutamente generica nei contenuti di censura- in data 2 marzo 2025; considerato che i primi due motivi di ricorso, con cui si contesta, rispettivamente, l’affermazione di penale responsabilità del ricorrente per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. (il secondo), sono entrambi privi dei requisiti di cui all’ art. 591, comma 1, cod. proc. pen. risultando aspecifici, poiché meramente riproduttivi di profili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, e non caratterizzati, dunque, da un effettivo confronto con la complessità delle ragioni di fatto e di diritto poste a base del decisum (si vedano le pagg. 4-6 della impugnata sentenza);
che con specifico riguardo al primo motivo di censura, deve osservarsi anche come le argomentazioni del ricorrente, seppur formalmente tese a censurare vizi di motivazione, risultano, invero, formulate in termini non consentiti dalla legge in questa sede, perché volte a prefigurare una diversa lettura dei dati processuali, una diversa ricostruzione storica dei fatti e un differente giudizio di attendibilità delle fonti di prova, che invece esulano dal sindacato di legittimità, che deve limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074);
che con precipuo riferimento al secondo motivo di ricorso è il caso di ribadire come, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte: «Integra il delitto di cui all’art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l’art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell’acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell’ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cu configurazione non occorre la realizzazione dell’inganno, non ricorrendo, quindi, l’ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno» (così, ex plurimis, Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, COGNOME, Rv. 275814);
valutato che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, non è consentito in sed di legittimità, non potendo il contenuto dei motivi di appello aggiunti, dei qua
censura l’assoluta pretermissione, essere del tutto avulso rispetto ai motivi di appello principali (cfr. Sez. 1, n. 315 del 12/11/2018, D’Aquino, Rv. 274645);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 18 marzo 2025.