Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 52 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 52 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Dakar (Senegal) il DATA_NASCITA; avverso la sentenza del 06/02/2025 della Corte di appello di Catania; Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 06/02/2025, la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Catania del 16/10/2020, appellata da NOME COGNOME, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine al reato di cui al capo 1 (reato di cui all’art. 474 cod. pen.), per essere il reato estinto per prescrizione e rideterminava la pena, con riferimento al residuo reato di ricettazione, in anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 300 di multa, confermando nel reato l’appellata sentenza.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Catania propone ricorso il difensore di fiducia dell’imputato, AVV_NOTAIO, articolando tre motivi.
2.1. Con primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta ‘violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 474 c.p., art. 648 c.p.- Omessa valutazione della grossolanità della contraffazione ai fini dell’esclusione della punibilità e conseguente insussistenza del reato presupposto della ricettazione’.
In particolare, il ricorrente censura la motivazione della impugnata sentenza come incongrua ed illogica, nonchØ in violazione di legge, nella misura in cui, pur riconoscendo che ‘la provenienza delittuosa dei beni posseduti dall’imputato risulta palesemente evidente’ ha poi omesso ogni valutazione della evidente grossolanità del falso sulla sussistenza del reato: di contro, a parere del ricorrente, i beni presentavano caratteristiche tali da renderne immediatamente percepibile la non autenticità, in ragione della scadente qualità dei materiali, delle rifiniture approssimative, dell’esiguo prezzo e del contesto di vendita tale da configurarsi, con riferimento al delitto di cui all’art 474 cod. pen., una ipotesi di reato impossibile con conseguente non configurabilità del delitto di ricettazione.
2.2. Con secondo motivo il ricorrente deduce violazione ex art. 606, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., in relazione all’art. 62 -bis cod. pen., rilevando come la Corte territoriale abbia omesso ogni effettiva valutazione individualizzante della posizione dell’imputato, operando
con motivazione meramente apparente una valutazione fondata solo sulla presenza di precedenti penali, senza considerare la risalenza nel tempo, essendo gli stessi relativi all’anno 2020.
2.3. Con terzo motivo il ricorrente censura, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., mancanza di motivazione in relazione all’art. 133 cod. pen. e 81 cpv cod. pen., deducendo che i giudici di merito si sono discostati dal minimo edittale senza fornire motivazione che consenta di ricostruire il percorso logico seguito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
Il primo motivo risulta generico ed aspecifico, siccome meramente reiterativo della doglianza portata in appello, senza confrontarsi con la motivazione dei giudici del merito.
Deve invero rilevarsi come nella specie, con motivazione conforme nei due gradi di merito, sia stato ritenuto integrato il reato di ricettazione (ed il delitto presupposto di contraffazione) sulla base delle risultanze testimoniali e documentali, risultando in particolare dalla istruttoria che i beni sequestrati erano contraffatti e «come tali riconoscibili per alcuni particolari dall’occhio esperto, ma non dal comune cittadino, tali pertanto da indurre in errore il comune acquirente» (vds. pag. 2 sentenza di primo grado).
La Corte di appello ha adottato valutazione conforme sul punto, mentre la frase riportata in ricorso riferisce l’evidenza non già alla contraffazione, bensì alla provenienza delittuosa ed alla imputabilità soggettiva del possesso di ben 360 calzature a marchio Hogan, in assenza di una qualche giustificazione del possesso (vds. pagg 4 e 5 sentenza impugnata).
Inoltre, la decisione impugnata ha fatto corretta applicazione del principio di diritto costantemente affermato da questa Corte con riferimento alla fattispecie di cui all’art. 474 cod. pen. ma che riguarda, piø in generale, il bene giuridico tutelato anche dal delitto di cui all’art. 473 cod. pen. -, secondo cui, ai fini della integrazione del delitto, non ha rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che la tutela Ł apprestata, in via principale e diretta alla pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi, che individuano le opere dell’ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell’inganno e nemmeno ricorre l’ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (Sez. 2, n. 20944 del 04/05/2012, P.G. in proc. Diasse, Rv. 252836 – 01; Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019 Ud.Assane Wade, Rv. 275814 – 01).
Al cospetto di una doppia conforme motivazione dei giudici del merito, del tutto congrua e priva di vizi di manifesta illogicita, come tale insuscettibile di essere sottoposta al controllo di legittimità, i motivi di ricorso si segnalano pertanto per la loro genericita, in quanto solo apparentemente si prestano a criticare la sentenza di secondo grado, limitandosi invece a riproporre le stesse censure sollevate in precedenza e motivatamente disattese, e soprattutto tracimano nel merito.
Anche il secondo motivo risulta aspecifico e generico.
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche Ł giustificata con motivazione esente da manifesta illogicità (circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità: Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, COGNOME, Rv. 242419) anche allorquando il diniego del giudice non prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo a tal fine sufficiente
che si faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, COGNOME, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME, Rv. 248244; cfr. anche Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62bis , cod. pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125).
Orbene, nella specie, la Corte territoriale ha motivato, con motivazione compiuta, logica e congrua, esponendo le ragioni per cui l’imputato non Ł stato ritenuto meritevole di attenuanti generiche avendo, in risposta alla specifica doglianza individuata nell’atto di appello (che lamentava il diniego di circostanze ex art 62 -bis cod. pen. sul mero rilievo di unico e risalente precedente penale per fatti di non particolare allarme sociale), argomentato con rilievo assorbente circa l’esistenza di condanne per fatti successivi a quelli per cui si procede (e dunque non risalenti) per reati di particolare allarme, quali furti e rapine, commessi anche in concorso (vds. pag. 5 sentenza di appello): la Corte territoriale ha dunque congruamente valorizzato, come elemento decisivo ed ampiamente sufficiente a sostegno del proprio decisum , i suindicati indici di valutazione negativa, in uno, peraltro, con la sostanziale assenza di elementi positivamente valutabili per il riconoscimento dell’ulteriore beneficio.
Generico ed aspecifico risulta anche il motivo che censura il discostamento dal minimo edittale: invero, la Corte territoriale ha motivato, al riguardo, ritenendo assorbenti le «medesime considerazioni testØ espresse a confutazione della seconda doglianza» (pag. 5 sentenza citata), ovvero ritenendo di dare rilievo assorbente alla capacità a delinquere dell’imputato ex art. 133, comma 2, cod. pen.
Si tratta di motivazione corretta, congrua e logica e come tale insindacabile in questa sede.
Quanto al profilo, poi, con cui il ricorrente pare dolersi, attraverso l’inciso ’81 cpv c.p.’, dell’aumento per la continuazione, si deve invece rilevare una carenza di interesse e comunque la manifesta infondatezza del motivo in parte qua , atteso che il reato di cui all’art. 474 cod. pen., originariamente posto in continuazione con quello di ricettazione, Ł stato già dichiarato estinto per prescrizione dalla Corte di appello ed il relativo aumento espunto dal calcolo della pena.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo alla natura della sentenza impugnata e dei motivi, appare conforme a giustizia stabilire in misura di euro 3.000.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 18/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME