Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6926 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6926 Anno 2026
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, dichiarando di non doversi procedere per il reato di cui al capo Q), relativo alla Formazione della patente di guida, rideterminando la pena inflitta in ordine al resi reato di cui all’art. 497-bis codice penale relativo alla carta d’identità va l’espatrio;
Considerato che il primo motivo di ricorso – con il quale il ricorrente si d della violazione di legge per la mancata declaratoria di prescrizione del reato, rit decorsa anteriormente alla pronuncia di secondo grado – è manifestamente infondato in quanto prospetta violazioni di norme processuali in palese contrasto con gli processuali.
In primo luogo, la giurisprudenza di legittimità è concorde nell’affermare che secondo comma dell’art. 497-bis cod. pen., che punisce la previa contraffazione de documento ad opera dello stesso detentore, costituisce ipotesi di reato autonom rispetto a quella dei mero possesso prevista dal primo comma essendo la descrizione della condotta, che differenzia le due fattispecie, essa stessa elemento costitutiv reato, non relegabile al ruolo di elemento circostanziale (Sez. 5, n. 18535 15/02/2013, COGNOME, Rv. 255468).
La suddetta fattispecie è stato oggetto di modifica nel 2015, tuttavia, all’ep dei fatti, commessi in data 16 marzo 2010, la pena massima era pari ad anni s (anni quattro, comma 1, aumentata della metà ex comma 2, non dovendosi applicare l’art. 63 co. 4 cod. pen., in mancanza di un concorso di circostanze aggravanti, considerata la recidiva reiterata ed infraquinquennale, il termine prescrizio massimo è di anni dieci + 2/3 (anni 16 e mesi 8) e quindi decorrerà in data 2 giug 2026 (risalendo il fatto al 2.10.2009). Pertanto, il reato non risulta ancora presc
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso – con il quale il ricorrente lamen vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della contestata recidiv non è consentito in sede di legittimità in quanto inerente al valutazione di m sorretta da congrua motivazione con cui si esclude la possibilità dì ritenere configurata !a recidiva, attesa la presenza di numerosi precedenti penali grava sull’imputato, indice dì inclinazione alla violazione della legge penale e di dediz alla commissione di fatti di reato, a nulla rilevando il fatto che gli stessi siano nel tempo rispetto al reato oggetto di odierna contestazione, il quale dimost invece, la maggiore colpevolezza dell’imputato poiché la contraffazione di u documento è di regola prodromica alla commissione di ulteriori reati;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 19 novembre 2025
Il Consigli e estensore
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