Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11074 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11074 Anno 2026
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
,
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte dì appello di Torino, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all’art. 455 cod. pen.;
che il primo e il terzo motivo di ricorso – che denunziano violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza del reato, sia sotto il profilo oggettivo, che sotto quello soggettivo – sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con argomentazioni con le quali la difesa non si confronta (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); peraltro: a) la grossolanità della contraffazione, che dà luogo al reato impossibile, si apprezza solo quando il falso sia ictu ocu/i riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza e non si debba far riferimento né alle particolari cognizioni ed alla competenza specifica di soggetti qualificati, né alla straordinaria diligenza di cui alcune persone possono esser dotate ( ex multis, Sez. 5, n. 6873 del 06/10/2015, dep. 2016, Carillo, Rv. 266417) e la Corte territoriale ha dato atto dell’intervento della Banca d’Italia ai fini dell’accertamento della falsità; l’elemento psicologico del reato consiste nella finalità di mettere in circolazione la falsa moneta, ricevuta in mala fede, che può essere liberamente, purché logicamente, desunto da qualsiasi elemento sintomatico, anche dal numero delle banconote, dalla comune modalità di conservazione, dal difetto di qualsiasi indicazione, da parte dell’imputato, in ordine alla provenienza delle dette banconote nonché di un qualunque diverso lecito fine della detenzione, trattandosi di elementi sintomatici e convergenti, e, quindi, valutabili, in concorso di altri elementi, nel riconoscimento del dolo (Sez. 5, n. 10539 del 31/10/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262684; Sez. 5, n. 5617 del 14/04/2000, Rv. 216305); Corte di Cassazione – copia non ufficiale
che il secondo motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. – è indeducibile, in quanto si risolve in una differente valutazione del giudizio di tenuità del fatto, logicamente prospettato dalla Corte territoriale che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 3);
che il quarto motivo di ricorso è indeducibile, in quanto la pena base è stata determinata nel minimo (anni uno e mesi sei di reclusione, pari alla metà della pena prevista dall’art. 453 cod. pen., al quale il 455 rinvia ai fini sanzionatori), diminuzione di pena per le riconosciute circostanze attenuanti è stata determinata nella sua massima estensione e, con la riduzione per il rito, si è giunti
all’irrogazione di mesi otto di reclusione; né la difesa indica elementi ulteriori e differenti fondanti l’invocata rideterminazione;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 febbraio 2026