Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41802 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41802 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROCCASTRADA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/12/2022 del TRIB. LIBERTA di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALEAVV_NOTAIO che ha chiesto il rigetto del ricorso.
procedimento a trattazione scritta.
Ritenuto in fatto
Viene impugnata l’ordinanza del Tribunale del riesame di Firenze che, in sede di rinvio, ha rigettato l’istanza di riesame e confermato il decreto di perquisizione e sequestro preventivo emesso nei confronti di COGNOME NOME
in relazione ai reati di cui agli artt. 416-473 cp. Il ricorrente è accusato di ave partecipato alla associazione finalizzata alla produzione e vendita di prodotti contraffatti di marchi di alta moda (Chanel, Gucci, ecc). Egli avrebbe avuto il ruolo di selezionare la clientela e provvedere alle vendite ai consumatori finali o ai commercianti nazionali ed esteri.
La Corte di cassazione con sentenza n. 38622 del 22/09/2022 aveva annullato con rinvio la precedente ordinanza del medesimo Tribunale, ritenendo solo apparente la motivazione sul fumus dei reati ipotizzati, in quanto non era stato chiarito se oggetto dell’addebito fosse il reato di cui all’art. 473 cod. pen. (contraffazione del marchio) o quello di cui all’art. 517-ter cod. pen. (usurpazione).
Pronunciando in sede di rinvio, il Tribunale ha ritenuto sussistente il fumus “dei reati contestati” fondando tale conclusione sulle risultanze delle conversazioni intercettate tra il ricorrente e la moglie, COGNOME NOME (coindagata), nonché con COGNOME NOME, fornitore della merce contraffatta, ed inoltre l’annotazione di PG che documenta la consegna da parte del COGNOME al COGNOME di una ventina scatole rosse contenenti, secondo quanto emerso dalle successive telefonate, sandali da donna marca NOME. È stata inoltre richiamata un’ulteriore telefonata dalla quale risultava che il COGNOME doveva recarsi presso la fabbrica Gucci a ritirare delle borse, mentre in un’altra conversazione con la COGNOME, egli le diceva di non aver mai trattato in passato prodotti di così altro livello.
Il COGNOME ha proposto ricorso deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per deducendo l’insussistenza del fumus commissi delicti e l’omessa motivazione in ordine al medesimo.
Secondo la difesa, il sequestro aveva avuto ad oggetto tutto quanto era presente nel furgone e nel magazzino nella disponibilità del ricorrente senza alcuna verifica in ordine alla pertinenza con l’imputazione provvisoria, sicché la misura cautelare era stata utilizzata a scopo meramente esplorativo.
Sostiene, inoltre, che l’ordinanza impugnata avrebbe reiterato i medesimi errori di quella precedentemente annullata da questa Corte. Infatti, dagli atti di indagine richiamati, e in particolare dalle conversazioni intercettate, non emergerebbero elementi per affermare che i prodotti cui esse si riferivano fossero contraffatti. Anzi, il richiamo alla conversazione in cui il COGNOME affermava di dover ritirare delle borse presso la fabbrica di Gucci confermerebbe che si trattava di prodotti originali e che quindi l’attività andava ricondotta alla diversa fattispeci del cd. overruns, cioè alla sovraproduzione di beni originali, non autorizzata dalla casa madre e alla vendita di tali prodotti.
Inoltre, dalla conversazione tra COGNOME COGNOME COGNOME il Tribunale desumerebbe, in modo surrettizio, che l’uomo trattava prodotti contraffatti di alta qualità. In ogn
caso tal conversazione non dimostrerebbe che il ricorrente avesse ricevuto tale merce.
Ancora, il Tribunale non avrebbe motivato in ordine agli elementi fattuali attestanti la contraffazione o alterazione dei beni sequestrati. Piuttosto, le argomentazioni spese ricondurrebbero la condotta contestata al ricorrente al reato di cui all’art. 517-ter cod. pen.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Preliminarmente va ribadito che il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali può essere esaminato solo in relazione al vizio di violazione di legge mentre non è consentita, in tale materia, la deduzione del vizio di motivazione per espresso dettato dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen. Nondimeno, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come nella violazione di legge siano ricompresi anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice, con conseguente violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. (ex multis, Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, COGNOME, Rv.254893; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, NOME, Rv. 269119; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656).
Nel caso in esame, l’ordinanza impugnata, in attuazione del mandato della sentenza rescindente che aveva annullato il precedente provvedimento del Tribunale del riesame perché recante una motivazione solo apparente in ordine al fumus dei reati ipotizzati dal Pubblico ministero, ha puntualmente motivato la sussistenza di tale presupposto.
Il Tribunale di Firenze ha invero affermato la sussistenza del «fumus dei reati contestati», in tal modo implicitamente ma chiaramente precisando di fare riferimento ai reati di cui agli artt. 110 e 473 cod. pen. prospettati nel capo di incolpazione.
Inoltre, ha rinvenuto il fumus di tali reati nelle intercettazioni telefoniche intercorse tra il ricorrente e la moglie, COGNOME NOME, coindagata, nonché con COGNOME NOME, fornitore della merce contraffatta, secondo la prospettazione accusatoria. Il Tribunale ha ritenuto in tal senso particolarmente significativa la conversazione telefonica del 19.04.2021, dalla quale si comprendeva che il COGNOME, rispondendo ad una domanda della COGNOME, affermava che in passato non aveva mai trattato prodotti con un così elevato livello di contraffazione. Trattasi di interpretazione e valutazione che costituisce questione di fatto, come tale rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. Tali limiti nella specie non sono stati superati, tanto più che l’ordinanza impugnata ha dato rilievo all’incontro, monitorato dalla Polizia giudiziaria, tra il COGNOME presso l’abitazione di costui, in cui due uomini venivano visti scaricare, dall’auto con cui erano sopraggiunti, due voluminosi sacchi trasparenti che, si era appreso da una conversazione successiva, contenevano sandali da donna di una nota casa di moda.
Ancora, si è espressamente dato conto degli indici fattuali che rivelavano nei beni sequestrati l’avvenuta contraffazione o alterazione, evidenziando che oggetto del sequestro erano stati, oltre a borse e indumenti, anche etichette e cartellini relativi a numerosi marchi la cui commercializzazione avviene attraverso canali autorizzati, ai quali il ricorrente non aveva dimostrato di avere accesso.
Sono stati altresì illustrate le ragioni poste a fondamento della apposizione del vincolo a fini probatori, indicando le specifiche finalità istruttorie cui detto vincol è strumentale, costituite dalla necessità reperire documentazione relativa alla lavorazione, produzione e commercializzazione di prodotti, nonché il materiale per la fabbricazione degli stessi, e i componenti dei relativi al marchio, al fine di accertare i fatti di cui al capo di incolpazione.
Trattasi di motivazione del tutto congrua e coerente rispetto alle finalità proprie della misura cautelare reale, la quale costituisce appunto un mezzo di ricerca della prova del reato.
In definitiva, dunque, l’ordinanza impugnata ha dato conto, in modo adeguato e congrua, della sussistenza dei presupposti per l’imposizione del vincolo probatorio, rispetto alla quale le censure del ricorrente si risolvono in una rivalutazione delle risultanze di fatto non consentita a questa Corte.
Il ricorso deve dunque essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 maggio 2023.