Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 889 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 889 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a Taranto il DATA_NASCITA
avverso la sentenza resa il 4 maggio 2021 dalla Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso e dell’AVV_NOTAIO
che con nota depositata ha insistito nei motivi dl ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza resa il 12 ottobre 2020 dal Tribunale di Bergamo che ha ritenuto COGNOME NOME responsabile dei delitti di ricettazione e di introduzione nel territori D dello Stato a fini di commercio di articoli di provenienza illecita in quanto recanti marchi contraffatti.
Si addebita all’imputato di avere introdotto nel territorio nazionale pezzi di ricambio di apparecchi elettronici che riportavano marchi contraffatti di note case di produzione.
2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l’imputato deducendo:
2.1 violazione degli artt. 603 e 495 comma uno cod. proc.pen. nonché vizio di motivazione in ordine alle ragioni del rigetto dell’istanza di riapertura dell’istrutto dibattimentale, al fine di potere acquisire due documenti relativi agli acquisti oggetto di imputazione e in particolare due fatture internazionali idonee a dimostrare l’assoluta buona fede dell’imputato e la sua volontà di acquistare merce compatibile e non merce
contraffatta. La Corte ha respinto tale richiesta affermando che i documenti altro non sono che la stampa di due fogli privi di elementi idonei ad attestarne l’autenticità e che risultano dubbie la loro provenienza, la data di emissione e la corrispondenza ai beni oggetto di compravendita. Il ricorrente censura tale motivazione evidenziando che la Corte avrebbe dovuto ammettere la detta produzione, in quanto le fatture non sono semplici copie di moduli stampati ma sono esattamente quelle ricevute elettronicamente dall’imputato e poi stampate ,come avviene in ogni transazione internazionale. Inoltre deduce che il provvedimento adottato dalla corte viola l’articolo 495 cod. proc.pen. che prevede l’esclusione di prove vietate dalla legge, manifestamente superflue o irrilevanti e tali non sono le fatture offerte per la riapertura dell’istruttoria dibattimentale.
2.2 Violazione dell’articolo 533 cod. proc.pen. in ordine alle testimonianze rese circa le valutazioni della merce oggetto di sequestro e insufficienza della prova derivante dalla carenza di accertamenti circa la corrispondenza di quanto acquistato online dall’imputato e quanto sequestrato alla Dogana.Deduce il ricorrente che la testimonianza di COGNOME NOME, in servizio presso l’agenzia delle Dogane di Bergamo, non è idonea a dimostrare la prospettazione accusatoria e che la teste non ha mai visionato la merce ritenuta contraffatta. Il teste NOME, dipendente di una società di consulenza per Apple e Samsung, ha effettuato valutazioni tecniche circa la contraffazione sulla base di sole tre immagini non avendo mai visionato la merce contraffatta e, per tali ragioni, la sua testimonianza deve ritenersi probatoriamente irrilevante.
In ordine all’elemento soggettivo del reato la Corte ha affermato che l’imputato era ben consapevole di acquistare su un mercato estero non autorizzato prodotti oggetto di contraffazione, ma dalle lettere di viaggio sequestrate emerge che l’imputato aveva acquistato merce compatibile e non contraffatta.
2.3 Violazione dell’articolo 474 codice penale perché la condotta posta in essere avrebbe dovuto essere riqualificata in quella più tenue prevista dall’articolo 517 ter cod.pen. e, in carenza di querela di parte, avrebbe dovuto essere pronunziata sentenza di improcedibilità con le conseguenze statuizioni. Il collegio ha invece respinto tale richiesta rilevando la residualità dell’articolo 517 ter cod.pen. rispetto ai precetti previ dagli articoli 473 e 474 cod.pen. che troverebbero applicazione nel caso di specie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile poiché in parte generico, in quanto non si confronta con il tenore della motivazione resa al riguardo dalla Corte di merito, e in parte manifestamente infondato in quanto deduce vizi della motivazione o violazioni di legge che non si ravvisano nelle dettagliate ed esaustive argomentazioni della arte.
Il ricorrente tende a riproporre a questa Corte l’assunto difensivo di non avere voluto acquistare beni contraffatti /ma di avere ricevuto a sua insaputa gli apparecchi recanti
marchi falsificati, che venivano bloccati alla dogana, in quanto aveva ordinato oggetti leciti.
2.11 primo motivo di ricorso, relativo all’eccezione processuale è inammissibile.
Nell’ordinamento processuale penale, a fronte dell’onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all’imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattual poiché è l’imputato che, in considerazione del principio della c.d. “vicinanza della prova”, può acquisire o quanto meno fornire, tramite l’allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva. Nel caso in esame l’imputato ha chiesto di produrre le fatture relative all’acquisto della merce sequestrata solo nel corso del giudizio di secondo grado e la Corte ha respinto tale richiesta.
Giova ribadire che ai sensi dell’art. 603 primo comma cod.proc.pen. in sede di appello le prove nuove vanno assunte solo se assolutamente necessarie ai fini del giudizio, salvo che la parte non dimostri di averle scoperte dopo il giudizio di primo grado. Nel caso in esame trattandosi di fatture rilasciate all’imputato nell’ambito della sua attivit commerciale è evidente che gli erano note e ne aveva la disponibilità già prima della sentenza di primo grado. Nè il predetto ha allegato motivi che gli abbiano impedito la tempestiva produzione.
A questo primo profilo di inammissibilità della doglianza se ne aggiunge un secondo: pur respingendo formalmente la richiesta di acquisizione delle fatture allegate all’atto di appello, il collegio le ha comunque esaminate e valutate nel merito e ha affermato che 4.9re non solovsono prive di elementi idonei ad attestarne l’autenticità e la provenienza, ma soprattutto che non appaiono idonee a dimostrare la buona fede dell’imputato; nelle stesse sono indicati beni diversi da quelli effettivamente acquistati tin quanto vengono indicati prodotti compatibili con gli apparecchi Samsung ed Apple, mentre i prodotti introdotti nel territorio italiano e destinati all’imputato erano invece ricambi ch recavano marchi contraffatti. Il ricorrente lamenta la mancata formale acquisizione delle fatture, ma non si confronta con la motivazione della Corte, che ha escluso la idoneità probatoria di tali documenti per le loro caratteristiche e in ragione delle altre emergenze processuali da cui si desume la piena consapevolezza dell’imputato di acquistare merce contraffatta.
3.Anche il secondo motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato poiché la teste COGNOME ha correttamente riportato il contenuto di accertamenti svolti dal proprio ufficio e gli esiti delle perizie affidate agli studi tecnici incaricati dalle società titol relativi marchi; il teste COGNOME ha spiegato che l’imputato, essendo titolare di un’impresa individuale dedita al commercio di prodotti di telefonia, non poteva ignorare la illecita provenienza degli oggetti da lui acquistati, sia in relazione al prezzo di acquist particolarmente contenuto rispetto agli analoghi beni in commercio, sia perché si trattava di pezzi di ricambio di smartphone con marchio Apple e Samsung e la commercializzazione di tali prodotti non è consentita a soggetti non autorizzati.
La Corte di merito ha motivatamente respinto la tesi difensiva secondo cui l’imputato in perfetta buona fede avrebbe ordinato soltanto merce compatibile priva di marchi protetti, poiché ha osservato che tale assunto è stato introdotto dalla difesa tecnica nel secondo grado di giudizio e non è stato mai fatto proprio dall’imputato, che non ha reso dichiarazioni nel processo. Inoltre è stato osservato, nel rispetto di una massima di esperienza, che trattandosi di un gran numero di pezzi di ricambio l’imputato non poteva non avere previamente visionato, anche on line, la merce da acquistare ed essersi così reso conto che sui ricambi erano impressi marchi industriali oggetto di protezione. Infine ha osservato che , essendo soggetto dedito professionalmente al commercio al dettaglio di questi prodotti, COGNOME non poteva ignorare di acquistare prodotti contraffatti rivolgendosi ad un mercato estero parallelo non autorizzato.
Il ricorrente non si confronta con questa specifica motivazione, ma si limita ad affermare che le dichiarazioni dei due testi non sono affidabili, formulando una censura infondata e generica.
4.11 terzo motivo è manifestamente infondato e reiterativo poiché la sentenza impugnata ha respinto la richiesta di diversa qualificazione della cordotta ascritta con argomentazioni congrue al compendio probatorio e corrette in punto di diritto, facendo applicazione dei principi ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità.
5rinammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, in ragione dell’elevato grado di colpa nel proporre l’impugnazione.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Roma 16 novembre 2022