Contraffazione Aggravata: i Criteri per Definire un’Attività Organizzata
L’ordinanza n. 958 del 2024 della Corte di Cassazione offre un’importante lezione su quando un’attività illecita integra la fattispecie di contraffazione aggravata. La Suprema Corte ha delineato con chiarezza gli indizi che permettono di qualificare un’attività produttiva come ‘organizzata’ e ‘sistematica’, facendo scattare così l’applicazione della più grave fattispecie prevista dall’articolo 474-ter del codice penale.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per i delitti di concorso in introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, aggravati dall’aver commesso i fatti attraverso un’attività organizzata. La Corte di Appello di Napoli, pur riformando parzialmente la pena, aveva confermato la responsabilità dell’imputato. Contro questa decisione, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, contestando specificamente la sussistenza dell’aggravante.
Secondo il ricorrente, infatti, non vi erano prove sufficienti per dimostrare che la produzione di merce contraffatta fosse svolta in modo organizzato e sistematico, come richiesto dalla norma.
La Valutazione della Corte sulla Contraffazione Aggravata
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, definendolo ‘generico e manifestamente infondato’. La decisione si basa sull’analisi della motivazione fornita dalla Corte territoriale, giudicata congrua e corretta. Quest’ultima aveva infatti individuato una serie di elementi fattuali che, letti nel loro complesso, non lasciavano dubbi sulla natura strutturata dell’attività illecita.
Gli Indizi dell’Attività Organizzata
Per i giudici di merito, e con l’avallo della Cassazione, i requisiti dell’aggravante potevano essere desunti da prove concrete e inequivocabili emerse durante il processo. Questi elementi, secondo le ‘comuni massime di esperienza’, deponevano per l’esistenza di un’impresa criminale stabile e non di un episodio sporadico. Gli indizi chiave erano:
* La presenza di macchinari industriali: nell’opificio era stata trovata una pressa, strumento che indica una capacità produttiva seriale e non artigianale.
* La pluralità di locali: l’attività non si svolgeva in un unico luogo, ma si estendeva a più locali, alcuni dei quali adibiti a deposito, suggerendo una logistica complessa.
* La presenza di manodopera: più soggetti erano stati sorpresi intenti al lavoro, segno di una divisione dei compiti e di una struttura aziendale.
* Il volume della produzione: era stato rinvenuto un rilevante numero di articoli, sia in fase di lavorazione sia già pronti, a dimostrazione di una produzione su larga scala.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte Suprema ha sottolineato che le censure mosse dal ricorrente erano interamente ‘versati in fatto’. Il ricorso, infatti, non denunciava una violazione di legge, ma mirava a ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove, un’operazione preclusa in sede di legittimità. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito, ma ha il compito di verificare la corretta applicazione del diritto e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Poiché entrambi i giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) erano giunti alla medesima conclusione basandosi sulle stesse prove, e in assenza di ‘inopinabili e decisivi fraintendimenti’ delle stesse da parte della difesa, il ricorso non poteva che essere dichiarato inammissibile. La valutazione della Corte territoriale è stata ritenuta logica, coerente e giuridicamente corretta.
Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: per configurare la contraffazione aggravata ai sensi dell’art. 474-ter c.p., non sono necessarie prove dirette di un ‘patto’ organizzativo, ma è sufficiente la presenza di indizi fattuali gravi, precisi e concordanti. La dotazione di mezzi (macchinari, locali) e l’impiego di persone, uniti a un significativo volume di produzione, costituiscono elementi solidi da cui desumere l’esistenza di un’attività organizzata e sistematica. La decisione rappresenta un monito per chi tenta di mascherare un’attività imprenditoriale illecita come un fatto isolato e serve come guida per gli operatori del diritto nell’identificare i contorni di questa specifica aggravante.
Quando un’attività di contraffazione si considera ‘organizzata’ ai fini dell’aggravante?
Secondo la sentenza, un’attività si considera organizzata quando sono presenti elementi fattuali che, nel loro insieme, indicano una struttura stabile e sistematica. Nel caso specifico, sono stati ritenuti decisivi: la presenza di macchinari industriali (una pressa), l’utilizzo di più locali (anche per deposito), la presenza di diversi lavoratori e un numero rilevante di prodotti lavorati o da lavorare.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove del processo?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è rivalutare le prove (come farebbe un testimone o un documento), ma controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio. Un ricorso che si limita a proporre una diversa lettura dei fatti è inammissibile.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta il rigetto del ricorso senza che la Corte ne esamini il merito. La sentenza impugnata diventa definitiva e l’imputato viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000,00 Euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 958 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 958 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: ZHENG XIANGZHU nato il 29/06/1973
avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con la sentenza in data 9 febbraio 2023, la Corte di Appello di Napoli, in parzia riforma della sentenza di condanna pronunciata nei confronti ZHENG XIANGZHU per il delitto di cui agli artt. 110, 473 e 474 ter cod. pen., ha ridetermina la pena inflittale, con conferma resto (fatto commesso in Bellona in data 5 marzo 2015);
che ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il proposto motivo, che denuncia la violazione dell’art. 474-ter cod, pen., è generic manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale ha congruamente e correttamente motivato in ordine ai requisiti integrativi dell’aggravante contestata, evidenziando come gli ste si dovessero desumere: dall’esistenza nell’opificio di una pressa; dallo svolgersi dell’attivi produzione delle merci con marchio contraffatto in più locali, pure adibiti a deposito; da presenza di più soggetti intenti al lavoro; dal rilevante numero di articoli lavorati o ogge lavorazione; tanto deponendo, secondo comuni massime di esperienza, per l’esistenza di un’attività organizzata e funzionale ad essere svolta sistematicamente nel tempo (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata); donde, i rilievi al riguardo articolati, sono anche non consentit questa sede, giacché interamente versati in fatto e diretti a suggerire una rivalutazione de prove, pur a fronte di statuizione conforme sul punto da parte di entrambi i giudici di merito in assenza specifica allegazione di individuati, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle medesime;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente