Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 37632 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 37632 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/12/2024 della Corte d’appello di Palermo Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha dato integrale conferma alla sentenza del Tribunale locale con la quale NOME COGNOME è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di evasione allo stesso ascritto.
Avverso detta sentenza ha interposto ricorso la difesa dell’imputato, prospettando quattro diversi motivi di censura.
2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla ritenuta sussistenza del dolo, avendo la Corte del merito omesso di verificare se nel caso l’allontanamento del ricorrente dal luogo di restrizione domiciliare potesse essere manifestazione dell’effettiva volontà di sottrarsi al provvedimento dell’autorità giudiziaria senza considerare lo stato d’animo dell’imputato, che, a motivo della incompatibilità con la madre, prima di allontanarsi dal domicilio di restrizione, aveva chiamato i Carabinieri invitandoli presso la sua abitazione, uscendo di casa solo con l’intenzione di farsi arrestare.
2.2. Con i motivi addotti per secondo e terzo, i medesimi vizi vengono riferiti alla denegata applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen e alla confermata sussistenza dei costituti giustificativi della contestata e ritenuta recidiva.
2.3. Con l’ultimo motivo la difesa rimarca che nella sentenza di primo grado vi era una evidente conflittualità tra dispositivo (il quale dava conto dell’avvenuto riconoscimento delle generiche) e motivazione (che / senza apportare alcuna . riduzione per le attenuanti atipiche, per contro aveva riconosciuto l’ipotesi attenuata di cui al comma 4 dell’alt 385 cp pervenendo così alla pena indicata nel dispositivo); e che in appello / sulla base di tale errore, si era chiesto il riconoscimento delle generiche, con ulteriore riduzione di pena. ·
La sentenza impugnata, ritenendo prevalente il dispositivo, rigettava il motivo affermando il già intervenuto riconoscimento delle generiche e l’insussistenza di adeguati argomenti utili ad accordare, d’ufficio, l’attenuante del comma 4 dell’ad 385 cp.
Di contro, dando prevalenza alla motivazione, la Corte del merito avrebbe dovuto riconoscere in aggiunta le generiche; in ogni caso / avrebbe erroneamente escluso, con considerazioni manifestamente illogiche, l’ipotesi di cui al comma 4 dell’art 385.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento nei termini precisati di seguito.
Le due sentenze di merito, con duplice valutazione conforme, restituiscono la seguente vicenda in fatto.
Emerge, in particolare, che il ricorrente si è allontanato dal luogo di restrizione domiciliare per incompatibilità caratteriali con la madre, con la quale coabitava presso il domicilio in cui si trovava in esecuzione della misura costrittiva applicatagli.
Avvertiti preventivamente i carabinieri di questa sua intenzione, al loro arrivo COGNOME si fece trovare fuori dall’abitazione, intento a parlare al telefono. L’imputazione, tuttavia, non fa leva su tale condotta. Riposa, piuttosto, sul contegno successivamente tenuto dall’imputato, il quale – dopo essere stato accompagnato all’interno dell’abitazione dagli operanti e pur essendo stato sollecitato dagli stessi a chiedere una modifica della modalità di esecuzione della misura prima di prendere altre iniziative simili, foriere di possibili conseguenze penali- ebbe, immediatamente dopo, ad allontanarsi nuovamente dalla detta abitazione per raggiungere i carabinieri intervenuti che, nel frattempo, si erano avvicinati all’auto di servizio, posta a circa duecento metri dal citato domicilio.
Da qui l’arresto prodromico all’accusa portata in giudizio e validata d condanna ora portata all’attenzione della Corte.
Da tale ricostruzione emerge, in primo luogo, la infondatezza delle censure dirette a contrastare il giudizio di responsabilità.
Incontroversa la condotta materiale, con il ricorso si conte inadeguatamente il profilo riguardante l’elemento soggettivo: lo sviluppo fattu descritto rende infatti inconferente la doglianza, non potendosi dubitare, ancor alla luce delle raccomandazioni degli operanti, della piena consapevolezza, in ca al ricorrente, dell’arbitraria violazione della misura realizzata allontanando domicilio di restrizione, a nulla ivaiminm le ragioni personali sottese a si “1 1 ~4,144 , scelta.
Ciò premesso, gli altri temi proposti dal ricorso mettono di contro evidenza i vizi che inficiano la decisione assunta, imponendone l’annullamento.
Sovvertendo l’ordine di prospettazione dei motivi, coglie nel segno l censura proposta con riguardo alla tenuta della motivazione spesa in relazione al ritenuta recidiva.
In esito alle puntuali sollecitazioni difensive spiegate con il gravame di mer la Corte territoriale ha risposto con un argomentare privo di effettivi appigl vicenda giudicata, che si risolve in una mera motivazione di stile.
Considerate le peculiarità del caso, andava, infatti, precisato, alla luc precedenti del ricorrente, per quali ragioni la contingenza giustific dell’allontanamento accertato nell’occasione sarebbe da ritenere indiffere rispetto al giudizio da rendere con riguardo alla maggiore riprovevolezza d ascrivere alla condotta a giudizio.
È fondato anche il quarto motivo di ricorso.
6.1. A fronte di una decisione assunta ai sensi degli artt. 544 comma 1 e 54 commi 1 e 2, cod. proc. pen., è di immediata evidenza il contrasto c caratterizzava la sentenza appellata tra il tenore del dispositivo (che dava at riconoscimento delle attenuanti generiche) e il portato della relativa motivazi (che, nel dare conto della pena irrogata, senza soffermarsi sulle attenu atipiche’, riteneva configurabile, nel caso, l’ipotesi attenuata di cui al quarto dell’art 385 cod. pen.).
6.2. Con l’appello, la difesa, preso atto di siffatta distonia, èbbe a chie definitivo riconoscimento delle attenuanti generiche, emergenti dal so
dispositivo, ferma restando la conferma della veste giuridica data al fatto con la motivazione della decisione gravata.
6.3. La Corte del merito ha rigettato l’appello sul punto evidenziando che le generiche erano state già accordate, così giustificando la materiale riduzione di pena apportata sulla base della indicazione offerta dal dispositivo, quale che fosse la motivazione addotta sostegno della pena comminata; al contempo ha rimarcato l’assenza di elementi utili a ridurre ulteriormente la pena riportando il fatto all’egida di cui al comma 4 dell’art. 385 privilegiata dalla motivazione della sentenza appellata, tema rispetto al quale, peraltro, non risultava articolato alcun rilievo critico con il gravame.
6.4. Siffatta soluzione interpretativa non convince per più ragioni.
6.4.1. La giurisprudenza, in linea generale, ha chiarito che il principio per cui l’atto che estrinseca la volontà del giudice è solo il dispositivo, che non può subire modifiche, integrazioni o sostituzioni con la motivazione, è valido solo quando il dispositivo è formato e pubblicato in udienza prima della. redazione della motivazione e non, invece, quando dispositivo e motivazione sono formati e pubblicati contestualmente in un unico documento, con la conseguenza che, in tal caso, è pienamente legittimo interpretare o anche integrare il dispositivo sulla base della motivazione, se del caso avvalendosi anche della procedura di correzione ex art. 130 cod. proc. pen. (Sez.4, n. 48766 del 24/10/2019, Pelusi, Rv.277874).
6.4.2. Tale condivisibile affermazione, tuttavia, non si attaglia al caso di specie, giacché il contrasto rilevato cade su elementi immediatamente incidenti sull’essenza della decisione, qui sotto il versante del trattamento sanzionatorio irrogato.
Là ‘dove, infatti, vi sia una radicale e insanabile contraddittorietà tra motivazione e dispositivo, tale da non consentire di desumere quale sia stata l’effettiva volontà del giudicante, il conflitto rilevato non può essere risolto facendo prevalere il percorso giustificativo, per quanto contestuale, rispetto al portato letterale del dispositivo, comunque indicativo del decisum assunto, il cui tenore non può essere sottoposto ad una modifica rilevante, essenziale e significativamente innovativa rispetto a quanto ivi indicato.
In tal caso, quindi, deve ritenersi che non possa applicarsi il principio della prevalenza del contenuto del dispositivo quando la motivazione è resa contestualmente ad esso, poiché si è in presenza di un unico documento il cui contenuto è intrinsecamente ed insanabilmente contraddittorio e risultando impossibile accertare quale sia stata la reale volontà del giudice (si veda Sez.3, n. 40542 del 18/4/2014, Rv. 260653; da ultimo, in motivazione, Sez. 6, n. 28654 del 10/07/2025, qui pedissequamente ripresa).
6.4.3. Le superiori considerazioni rendono evidentemente inconferente la risposta resa con l’appello sul tema in questione.
Nel giustificare il trattamento sanzionatorio irrogato (da mantenere, avuto riguardo alla misura della pena base, inalterata) andava rivisto, ex novo, il profilo riguardante le attenuanti generiche, apprezzando la possibile sussistenza degli estremi in fatto valorizzabili a sostegno delle stesse, espressamente sollecitata con l’appello.
Al contempo, nulla escludeva (anche) la possibile, ulteriore, configurabilità dell’attenuante speciale di cui al comma 4 dell’art. 385 citato, privilegiata dalla sola motivazione della sentenza appellata; ciò a prescindere dalla presenza di un motivo di appello proposto sul punto, considerando al fine il disposto di cui all’art. 597 i comma 4 1 cod. proc. pen.
Vero è, infine, che la sentenza gravata ha anche escluso nel merito tale ultima possibile veste giuridica da dare al fatto. L’evidente non intellegibilità del relativ percorso argomentativo, tuttavia, impone di rimettere al giudice del rinvio nuovamente anche questo giudizio.
Si impone in coerenza l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte del merito per un nuovo giudizio, oltre che sulla recidiva, anche sulle ragioni giustificative del complessivo trattamento da irrogare; giudizio da rendere alla luce delle superiori coordinate.
La sentenza non merita conferma, infine, con riguardo alle valutazioni rese a sostegno della ritenuta non applicabilità della causa di non punibilità prevista dall’art 131bis cod. pen.
7.1. Nel pervenire alla decisione contrastata sul punto, la Corte del merito per un verso ha fatto leva sui precedenti del ricorrente; per altro verso, ha rimarcato l’asserita intensità del dolo connotante la condotta materiale del ricorrente nonché il disvalore oggettivo di quest’ultima (definendo l’evasione “sfrontata” perché resa, alla presenza dei carabinieri, allontanandosi di duecento metri dal luogo di restrizione cautelare).
7.2. Le dette considerazioni non possono essere condivise.
In punto di diritto va rimarcato che il ricorrente annovera un solo precedente (un’evasione) apprezzabile nell’ottica dell’abitualità ostativa alla causa di non punibilità rivendicata dalla difesa: ed è noto che / secondo quanto indicato da questa Corte nella sua massima espressione (S.U., Sentenza n. 13681 del 25/02/2016,Tushaj, Rv. 266591), ai fini del citato presupposto ostativo, il comportamento può ritenersi abituale solo quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno due illeciti della stessa indole, oltre quello preso in esame.
7.3. Sul piano logico valutativo, poi, anche l’altra indicazione argomentativa non sostiene adeguatamente la decisione assunta / perché non immune a manifeste incongruenze.
Nel rimarcare le connotazioni del fatto, anche sul versante dell’elemento soggettivo, la Corte del merito ha infatti integralmente trascurato che la presenza dei carabinieri, valorizzata nell’apprezzare il disvalore complessivo dell’azione illecita in esame, per un verso riduceva in modo consistente l’oggettiva offensività della condotta; per altro verso, andava necessariamente vagliata considerando non solo che la stessa era stata sollecitata dall’imputato / ma anche che quest’ultimo, nell’allontanarsi dal luogo di restrizione, ebbe a dirigersi, per l’appunto, verso i carabinieri intervenuti.
Anche tale giudizio, dunque, andrà nuovamente effettuato in sede di rinvio sulla base delle superiori indicazioni.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.
Così è deciso, 09/10/2025
Il Presidente
NOME COGNOME