Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 6516 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 6516 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ABBIATEGRASSO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/03/2025 della Corte d’appello di Ancona
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; letta la memoria deposita dalla difesa del ricorrente, che ha concluso sollecitando l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Ancona, con la decisione indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Ancona in data 25 settembre 2023, con la quale COGNOME NOME era stato condannato per il reato di cui all’art. 590 cod.pen., commesso il 26 giugno 2017.
I giudici di secondo grado, atteso che nelle more del giudizio di appello era maturato il termine di prescrizione, hanno dichiarato l’estinzione del reato ai sensi degli artt. 129 e 469 cod.proc.pen., ritenendo che non emergesse in modo incontrovertibile il presupposto per la pronuncia assolutoria nel merito.
La decisione è stata adottata de plano , senza celebrazione dell’udienza partecipata.
COGNOME NOME, tramite il proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidandolo a un unico motivo.
2.1. Il ricorrente denuncia l’abnormità, ovvero la nullità assoluta e insanabile, della sentenza emessa dalla Corte di appello in violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio garantiti dagli articoli 24 e 111 Cost..
Evidenzia che la Corte territoriale ha di fatto impedito all’imputato, dichiaratosi innocente e che aveva appellato la sentenza di condanna, di sostenere la propria tesi nel contraddittorio delle parti sulla base dei motivi di gravame ritualmente proposti.
Il ricorrente richiama in primo luogo la sentenza n. 111 del 2022 della Corte Costituzionale, emessa in data antecedente al provvedimento adottato, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 568, comma 4, cod.proc.pen..
Il ricorrente evidenzia inoltre che la sentenza della Corte di appello non ha neppure concretamente vagliato la sussistenza di elementi in grado di integrare l’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 129, a fronte di una chiara previsione normativa che impone obbligatoriamente tale valutazione.
La formula utilizzata (“non emergendo, in modo incontrovertibile, il presupposto per la pronuncia di cui al secondo comma dell’articolo 129 sopra citato”) integra una ipotesi di motivazione del tutto mancante.
Il ricorrente chiede pertanto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio, per consentire la celebrazione del giudizio di appello nel rispetto dei principi richiamati.
Il Procuratore generale deposita requisitoria scritta, chiedendo l’ annullamento senza rinvio la sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Ancona per la prosecuzione del giudizio.
La difesa deposita memoria, sollecitando l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché emessa in carenza di contraddittorio.
La questione della legittimità di tali pronunce predibattimentali in appello ha attraversato una significativa evoluzione.
Le Sezioni Unite avevano affermato che, nel giudizio d’appello non è consentito pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell’art. 469 cod. proc. pen., in quanto il combinato disposto degli artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen. non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, a tale disciplina, né la pronuncia predibattimentale può essere ammessa ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., poiché l’obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio (Sez. U., n. 28954 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 269809).
Le Sezioni Unite avevano altresì statuito che, pur determinandosi una nullità assoluta e insanabile della sentenza emessa de plano , la causa estintiva del reato per prescrizione dovesse prevalere.
L’autorevole precedente aveva infatti affermato l’insussistenza dell’interesse dell’imputato a dedurre la patologia processuale, dal momento che il giudice di appello, cui avrebbero dovuto essere restituiti gli atti, non avrebbe potuto fare altro che dichiarare nuovamente la prescrizione. Restava ferma la possibilità, per la Corte di cassazione, di prosciogliere nel merito l’imputato ex art. 129, comma secondo, cod.proc.pen., sempreché risultasse evidente la prova dell’innocenza dell’imputato.
Rispetto a tale assetto interpretativo è intervenuta, con rilevanza dirimente, la sentenza n.111 del 2022 della Corte Costituzionale.
La Consulta, dopo aver analizzato il diritto vivente consolidatosi a partire dalla decisione delle Sezioni Unite, ha ritenuto l’interpretazione così validata in contrasto con gli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost..
È stato quindi dichiarato incostituzionale l’art. 568, comma 4, cod.proc.pen, in quanto interpretato nel senso che fosse inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto dall’imputato avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.
La Corte Costituzionale ha rilevato che il bilanciamento tra l’interesse dell’imputato a impugnare per la mancata valutazione di cause di proscioglimento nel merito, ai sensi dell’articolo 129, comma 2, cod.proc.pen., e il principio di ragionevole durata del processo, come operato dalla interpretazione radicata nella giurisprudenza di legittimità, non appare rispettoso dell’art. 24, comma 2, e dell’art. 111, comma 2 , Cost., secondo l’elaborazione costituzionale del diritto di difesa e della garanzia del contraddittorio.
In particolare, la Consulta ha osservato che l’interesse a impugnare per conseguire la declaratoria di nullità di una sentenza di appello di proscioglimento per intervenuta prescrizione, emessa de plano, non è bilanciabile con le esigenze di ragionevole durata sottese all’operatività della disciplina della immediata declaratoria delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod.proc.pen., poiché tale decisione, emessa senza alcuna attivazione del contraddittorio tra le parti, si pone al di fuori di un giusto processo ex art. 111 Cost..
Come già precisato dalla stessa Corte Costituzionale nella sentenza n. 317 del 2009, il diritto di difesa e il principio di ragionevole durata del processo non possono entrare in comparazione.
Una diversa soluzione introdurrebbe una contraddizione logica e giuridica all’interno dello stesso art. 111 Cost., che da una parte imporrebbe una piena tutela del principio del contraddittorio e dall’altra autorizzerebbe deroghe ritenute utili allo scopo di abbreviare la durata dei procedimenti. Un processo non “giusto”, perché carente sotto il profilo delle garanzie, non è conforme al modello costituzionale, quale che sia la sua durata.
Il Giudice delle leggi ha inoltre osservato che la sentenza predibattimentale in appello, essendo adottata in assenza di contraddittorio, limita l’emersione di eventuali ragioni di proscioglimento nel merito e, di fatto, comprime la stessa facoltà dell’imputato di rinunciare alla prescrizione in maniera non più recuperabile nel giudizio di legittimità, essendo la cognizione della Corte di cassazione fisiologicamente più limitata rispetto a quella del giudice di merito.
Conseguentemente, deve ritenersi sussistente l’interesse dell’imputato ad impugnare la sentenza di proscioglimento per prescrizione adottata de plano dal giudice di secondo grado, al fine di vedere rispettato dinanzi al giudice dell’appello il proprio diritto al contraddittorio sull’eventuale sussistenza dei presupposti per una pronuncia più favorevole nel merito (in tal senso anche Sez. 5, n. 29702 del 2/05/2024, non mass.; Sez. 6, n. 45104 del 19/10/2023, Rv. 285449 – 01; Sez. 5, n. 44417 del 5/10/2022, Rv. 283811).
Nel caso di specie, la Corte di appello di Ancona ha emesso, in data 25 marzo 2025, una sentenza predibattimentale con la quale ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per intervenuta prescrizione del reato, senza che la deliberazione sia stata preceduta dal confronto in udienza con le parti.
Questa modalità decisoria integra una nullità assoluta e insanabile della sentenza, in quanto concreta la violazione del contraddittorio, inteso quale garanzia di valore costituzionale e postulato indefettibile di ogni pronuncia terminativa del processo.
Per le esposte ragioni, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Ancona per il giudizio. Assorbito l’ulteriore profilo di censura.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Ancona per il giudizio.
Così è deciso, 08/01/2026 Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME