Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 397 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 397 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2022
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
NOME, nato a Mola di Bari il DATA_NASCITA
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NOME COGNOME, nato a Bari il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/06/2020 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 5 giugno 2020, resa in camera di consiglio, la Corte d’appello di Roma ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli odierni ricorrenti, ex art. 129 cod. proc. pen., per estinzione dei reati a loro ascritti e ritenuti con la sentenza di condanna di primo grado dai medesimi appellata.
A mezzo del difensore fiduciario, avverso detta sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, lamentando, con il primo motivo, l’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all’omessa notifica, nei propri confronti e al difensore, della citazione a comparire nel giudizio d’appello, dove – si allega – essi avrebbero dimostrato la sussistenza di valide ragioni a supporto della richiesta pronuncia di proscioglimento nel merito. Non essendo consentita la pronuncia in grado d’appello di una sentenza de plano, neppure se di proscioglimento, se ne allega pertanto la nullità assoluta ed insanabile con richiesta di annullamento con rinvio.
2.1. Con il secondo motivo si deduce l’inosservanza dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. per essere stata dichiarata l’estinzione dei reati per prescrizione pur essendo evidente la sussistenza di una causa di proscioglimento nel merito, come supportato dai documenti e dalle testimonianze in atti.
Il procedimento, inizialmente fissato all’udienza del 5 maggio 2021, è stato rinviato d’ufficio in attesa che fosse decisa la questione di legittimit costituzionale sollevata da questa Corte (Sez. 1, ord. 27/04/2021) con riguardo alle disposizioni processuali che, secondo il diritto vivente, consentirebbero di dichiarare inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso per cassazione proposto contro la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato illegittimamente emessa dal giudice d’appello in fase predibattimentale senza la citazione e l’intervento delle parti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso, assorbente, è fondato.
Secondo il pacifico orientamento di questa Corte, di recente riaffermato dalla Sezioni unite, nel giudizio d’appello non è consentito pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell’art. 469 cod. proc. pen., in quanto il combinato disposto degli artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen. non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, a tale disciplina, né la pronunc
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predibattimentale può essere ammessa ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., poiché l’obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio (Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 269809; Sez. 2, n. 33741 del 04/05/2016, COGNOME, Rv.267498; Sez. 6, n. 50013 del 24/11/2015, COGNOME, Rv. 265700; Sez. 6, n. 28478 del 27/06/2013, COGNOME, Rv. 255862). Non v’è dubbio, pertanto, che la sentenza predibattimentale di appello, di proscioglimento dell’imputato per intervenuta prescrizione, emessa de plano, sia viziata da nullità assoluta ed insanabile, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. b) e c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 3027 del 19/12/2001, dep. 2002, COGNOME, Rv. 220555; Sez. 6, n. 50013 del 24/11/2015, COGNOME, Rv. 265700; Sez. 6, n. 10960 del 25/02/2015, COGNOME, Rv. 262833; Sez. 6, n. 28478 del 27/06/2013, COGNOME, Rv. 255862; Sez. 2, n. 42411 del 04/20/2012, Napoli, Rv. 254351; Sez. 6, n. 24062 del 10/05/2011, INDIRIZZO, Rv. 250499).
Alla data di proposizione del ricorso era parimenti consolidato il principio giusta il quale, nell’ipotesi di sentenza d’appello pronunciata “de plano” in violazione del contradditorio tra le parti, che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari l’estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell’innocenza dell’imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 269810; Sez. 2, n. 46776 del 26/09/2018, COGNOME, Rv. 274465).
Nella motivazione della decisione appena citata, le Sezioni unite di questa Corte avevano ritenuto che l’art. 129 cod. proc. pen. «assolve a due funzioni fondamentali: la prima è quella di favorire l’imputato innocente, prevedendo l’obbligo dell’immediata declaratoria di cause di non punibilità “in ogni stato e grado del processo”, la seconda è quella di agevolare in ogni caso l’exitus del processo, ove non appaia concretamente realizzabile la pretesa punitiva dello Stato l’eventuale interesse dell’imputato a proseguire l’attività processuale in vista di un auspicato proscioglimento con formula liberatoria di merito, sarebbe tutelato dalla possibilità di rinunciare alla prescrizione e deve bilanciarsi, alla luce della normativa vigente, con l’obiettivo, di pari rilevanza, della solleci definizione del processo, che trova fondamento nella previsione di cui all’art. 111, secondo comma, Cost.» (Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, COGNOME).
Non avendo i ricorrenti dedotto di aver rinunciato alla prescrizione, alla luce del diritto vivente alla data di proposizione del ricorso, quale enunciato dalle Sezioni unite nella sentenza COGNOME, nel caso di specie gli stessi non avrebbero pertanto avuto interesse all’annullamento della sentenza impugnata, né hanno dimostrato la sussistenza di una evidente causa di proscioglimento nel merito che questa stessa Corte potrebbe altrimenti pronunciare per poter accogliere il secondo motivo di ricorso. Per contro, in ricorso sostanzialmente si ammette che occorrerebbe un nuovo giudizio di merito onde consentire agli imputati di “poter rappresentare le loro ragioni e fornire una diversa ricostruzione dei fatti” per “avere accesso ad una statuizione di merito più ampiamente liberatoria”.
Nelle more tra la proposizione del ricorso e la presente decisione è tuttavia intervenuta la sent. Corte cost. 5 aprile 2022, n. 111, che ha deciso, ritenendola fondata, la questione di legittimità costituzionale sollevata con la citata ordinanza di rimessione emessa da questa Corte.
In questa decisione si è ritenuto (§. 7) che «il bilanciamento tra l’interesse dell’imputato ad impugnare per la mancata valutazione di cause di proscioglimento nel merito, ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza predibattimentale d’appello, che abbia dichiarato l’estinzione del reato per prescrizione senza alcun contraddittorio, e il principio di ragionevole durata del processo, come operato dalla interpretazione radicata nella giurisprudenza di legittimità non condivisa dal rimettente, non appare rispettoso dell’art. 24, secondo comma, e dell’art. 111, secondo comma, Cost., stando all’elaborazione costituzionale del diritto di difesa e della garanzia del contraddittorio». Si è infa osservato (§. 7.1.) che «il diritto di difesa ed il principio di ragionevole durata d processo non possono entrare in comparazione, ai fini del bilanciamento, indipendentemente dalla completezza del sistema delle garanzie, in quanto ciò che rileva è esclusivamente la durata del “giusto” processo, quale delineato proprio dall’art. 111 Cost.». Se ne è conseguentemente dedotto (§. 7.2) che «l’interesse ad impugnare per conseguire la declaratoria di nullità di una sentenza di appello di proscioglimento dell’imputato per intervenuta prescrizione emessa de plano, senza alcuna attivazione del contraddittorio tra le parti, e dunque al di fuori di un “giusto processo” ex art. 111 Cost., non è, pertanto, bilanciabile con le esigenze di ragionevole durata sottese all’operatività della disciplina della immediata declaratoria delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen. Tanto meno il conclamato sacrificio del contraddittorio e del diritto di difesa può giustificarsi, nella prospettiva dell’utilità conc dell’impugnazione, in base ad una prognosi di superfluità del dispiegamento di ulteriori attività processuali in sede di rinvio, volte a pervenire al prosciogliment
con formula di merito». Inoltre – si è sottolineato (§. 7.3.) – «la sostanzial soppressione di un grado di giudizio, conseguente alla forma predibattimentale della sentenza di appello, non soltanto non trova fondamento nel codice di rito, ma, essendo adottata in assenza di contraddittorio, limita l’emersione di eventuali ragioni di proscioglimento nel merito e, di fatto, comprime la stessa facoltà dell’imputato di rinunciare alla prescrizione, in maniera non più recuperabile nel giudizio di legittimità, la cui cognizione è fisiologicamente più limitata rispetto a quella del giudice di merito».
Di qui la declaratoria illegittimità costituzionale dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. «in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato».
In forza della sent. Corte cost. n. 111/2022, non essendo pertanto più proponibile il precedente indirizzo interpretativo, sussiste l’interesse ad impugnare degli odierni ricorrenti e, giusta i principi richiamati supra, sub §. 2, va rilevata la nullità della sentenza impugnata con conseguente annullamento senza rinvio della stessa e trasmissione atti per il giudizio alla Corte di appello di Bari.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bari per l’ulteriore corso.
Così deciso il 1° dicembre 2022.