Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 42260 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 42260 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza in data 15.12.2022 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza predibattimentale pronunciata data 15.12.2022 la Corte d’Appello di Napoli, in riforma della decisione resa in primo grado di condanna di NOME COGNOME a pena detentiva per il reato di cui all’art. 256 d. Igs. 152/2006, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato essendosi il reato estinto per prescrizione.
Quest’ultimo ha presentato ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge processuale riferito all’art. 568, quarto comma cod. proc. pen., che la sentenza, pronunciata
in camera di consiglio in assenza di contraddittorio fra le parti, abbia leso il propri diritto di difesa precludendogli la possibilità di essere prosciolto con formula liberatoria ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., così come aveva richiesto con i primo motivo di appello. Invoca l’illegittimità costituzionale dell’art. 568 quar comma cod. proc. pen. interpretato nel senso di ritenere inammissibile il ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, secondo quanto affermato dalla Consulta con la pronuncia n. 111 del 2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve ritenersi fondato stante il vizio radicale che inficia la sentenz impugnata, pronunciata in assenza di contraddittorio fra le parti. Va al riguardo premesso che questa Corte nel suo supremo consesso, pur dando atto della non estensibilità della disciplina del proscioglimento predibattimentale di cui all’art. 469 cod. proc. pen., dettata specificamente per i giudizio di primo grado, al giudizio di appello, il cui modulo decisorio invece implica la preventiva audizione, ed anzi la non opposizione, del pubblico ministero e della difesa, ha tuttavia avallato un’interpretazione volta a privilegiare, da un canto, l esigenze di speditezza e celerità del processo e, dall’altro, il principio del pregiudizialità e della immediatezza della stessa causa estintiva del reato sub judice, rilevabile a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. in ogni stato e grado: ha infatti affermato, con riferimento alla sentenza predibattimentale la quale, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari l’estinzione del reato per prescrizione, che la causa estintiva del reato debba prevalere sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell’innocenza dell’imputato, nel qual caso deve comunque essere adottata la formula di merito di cui all’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione che si limiti ad invocare il suddetto vizio procedurale (Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017 – dep. 09/06/2017, COGNOME, Rv. 269810). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
A seguito del consolidamento di tale indirizzo stanti le successive pronunce conformi delle Sezioni semplici, è, tuttavia, intervenuta la Corte Costituzionale che con la sentenza n.111 del 2022 ha ritenuto l’interpretazione così validata dell’art. 568 comma 4 cod. proc. pen., secondo la quale è inammissibile per carenza di interesse ad impugnare il ricorso per cassazione proposto dall’imputato avverso sentenza di appello che, senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, in contrasto con gli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost.: la Consulta ha sul punto chiarito che la declaratoria di nullità di una sentenza di proscioglimento dell’imputato per intervenuta prescrizione del reato emessa de plano è estranea
alla nozione del giusto processo di cui all’art.111 Cost. e come tale non bilanciabile con le esigenze di ragionevole durata sottese all’operatività delle cause di non punibilità previste dall’art. 129 cod. proc. pen..
In conformità al pronunciamento della Corte Costituzionale deve perciò essere ribadito che il vigente diritto processuale penale non attribuisce al giudice di appello alcun potere di pronunciare una sentenza fuori dal contraddittorio e, al contempo, che la disciplina di cui all’art. 129 cod. proc. pen. non gli conferisce un potere decisorio ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dalle altre norme del codice, enunciando invece una regola processuale che opera in ogni stato e grado, la quale implica un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio. Conseguentemente, deve farsi riferimento allo schema processuale del giudizio di appello che impone, anche in presenza di una causa di estinzione del reato, la preventiva audizione, ed anzi la non opposizione, del pubblico ministero e della difesa (Sez. U, n. 3027 del 19/12/2001, dep. 25/01/2002, COGNOME, Rv. 220555), e ciò anche quando si proceda in camera di consiglio, con obbligo ai sensi degli artt.599 e 127 c.p.p. del previo avviso alle parti e ai difensori (Sez. 5, Sentenza n. 44417 del 05/10/2022, Pepi, Rv. 283811).
Da tutto quanto sopra illustrato discende l’annullamento senza rinvio della pronuncia impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli che dovrà celebrare il processo a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Napoli Così deciso il 28.9.2023