Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 12239 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 12239 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a Crotone avverso l’ordinanza in data 19/10/2023 del TRIBUNALE DI CATANZARO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
sentito l’AVV_NOTAIO, che ha illustrato i motivi del ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME, per il tramite del proprio difensore, impugna l’ordinanza in data 19/10/2023 del Tribunale di Catanzaro, che -in sede di riesame- ha confermato l’ordinanza in data 14/09/2023 del G.i.p. del Tribunale di Catanzaro, che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di associazione di tipo mafioso (dal 2013) (capo 1), rapina aggravata anche dall’agevolazione mafiosa (capo 4), detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente (capi 517, 518 e 519), tentativo di rapina aggravato dall’agevolazione mafiosa (capo 521).
Deduce:
1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 273 cod. proc. pen. e in riferimento all’art. 416-bis cod. pen. e per la mancata risposta alle
deduzioni difensive.
Con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la mancanza di un’effettiva autonoma valutazione dell’ordinanza applicativa della misura cautelare, atteso che l’ordinanza del riesame si caratterizza per essere la mera trasposizione delle medesime argomentazioni sviluppate nel provvedimento del G.i.p., con un uso sostanziale della tecnica del copia e incolla che, a sua volta, riconduce alla richiesta del Pubblico ministero.
Con riguardo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza rispetto al reato associativo e alla partecipazione a esso di COGNOME, la difesa si duole dell’omessa considerazione delle deduzioni difensive e della deviazione rispetto ai principi di diritto fissati da questa Corte in tema di esistenza e partecipazione a un’associazione per delinquere di tipo mafioso.
In particolare, il ricorrente rimarca come nessuno dei soggetti indagati risulti colpito da precedenti condanne per il reato associativo, così risultando preliminare la verifica della effettiva esistenza giuridica del gruppo di tipo mafioso, tanto più a fronte di una contestazione del fatto associativo risalente al 1990 e per fatti contestati all’indagato risalenti al 2013.
La difesa sostiene altresì che non può dirsi raggiunta la soglia della gravità indiziaria in relazione alla partecipazione di COGNOME al sodalizio.
A tale riguardo viene denunciata la contraddittorietà della motivazione, in quanto COGNOME viene ritenuto partecipe del sodalizio con il ruolo di autista di COGNOME NOME, ossia di un soggetto che non è stato attinto da gravi indizi di colpevolezza quanto alla partecipazione all’associazione ex art. 416-bis cod. pen..
Altre doglianze sono indirizzate alla validità indiziaria degli elementi valorizzati dai giudici -ossia le dichiarazioni di COGNOME NOME, i dialoghi intrattenut da COGNOME NOME ed alcune intercettazioni, oltre che le frequentazioni con alcuni soggetti, alcuni dei quali ritenuti non partecipi del sodalizio mafioso.
La difesa si duole anche della mancata considerazione delle puntuali osservazioni sviluppate con l’istanza di riesame e aggiunge che anche le intercettazioni acquisite risultano connotate da ambiguità probatoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.
1.1. COGNOME La denuncia di nullità dell’ordinanza del tribunale per la carenza di un’autonoma valutazione è inammissibile perché manifestamente infondata.
A tale proposito, infatti, va ricordato che «L’ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l’autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall’art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura inaudita altera parte, essendo funzionale
a garantire l’equidistanza tra l’organo requirente che ha formulato la richiesta e l’organo giudicante. (In motivazione, la Corte ha precisato che, con riferimento ai provvedimenti cautelari diversi dall’ordinanza genetica ex art. 292, cod. proc. pen., possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente)», (Sez. 1, Sentenza n. 8518 del 10/09/2020 Cc., dep. il 2021, COGNOME, Rv. 280603 – 01; Sez. 6, Sentenza n. 1016 del 22/10/2019 Cc., dep. il 2020, COGNOME, Rv. 278122 – 01).
1.2. La denuncia di omessa motivazione quanto alla sussistenza del sodalizio criminoso è inammissibile perché manifestamente infondata.
A tale proposito, occorre premettere che si controverte in relazione all’esistenza di una mafia c.d. storica, in quanto la presenza di una RAGIONE_SOCIALE facente capo alla famiglia RAGIONE_SOCIALE operante nel territorio di Petronà e diramata anche nel territorio di Cerva è emersa dai precedenti giudiziali menzionati nell’ordinanza impugnata.
Tanto ha spiegato il tribunale, evidenziando che il procedimento in esame è riferito alle articolazioni della ‘ndrangheta operanti da oltre un trentennio nei territori di Cerva, Petronà, Andali e comuni limitrofi, che trovano la loro matrice e dipendenza nelle famiglie COGNOME di Isola Capo Rizzuto e COGNOME, con ulteriori ramificazioni in Piemonte, Lombardia e Liguria, oltre che in Francia.
Più in particolare, il tribunale ha rimarcato come la presenza nel territorio di Petronà/Cerva di una RAGIONE_SOCIALE di ‘ndrangheta facente capo alla famiglia COGNOME risultasse storicizzata dai fatti di sangue (in particolare l’omicidio di COGNOME NOME) che hanno disvelato l’esistenza di una faida che vedeva contrapposta questa famiglia a quella dei COGNOME; faida poi risoltasi con la pax imposta dalla famiglia COGNOME, egemone su quelle cosche e su quei territori, con il conseguente consolidamento delle alleanze già sopra delineate.
Tale contesto è stato versato nell’ordinanza mediante il richiamo all’operazione cd. RAGIONE_SOCIALE, che non risulta oggetto di contestazioni difensive.
L’operatività e lo stesso organigramma della RAGIONE_SOCIALE facente capo alla famiglia COGNOME, peraltro, vengono ulteriormente confermati e ribaditi dalle convergenti dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
La storicizzazione degli avvenimenti sopra descritti e le convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia costituiscono un compendio indiziario dotato del requisito della gravità quanto alla sussistenza dell’associazione per delinquere in esame, dal che discende la manifesta infondatezza dell’assunto difensivo secondo cui il Tribunale non avrebbe motivato su tale punto.
Da qui l’inammissibilità del ricorso anche in relazione a tale doglianza.
2. Il ricorso risulta, invece, fondato quando denuncia la contraddittorietà
della motivazione con riguardo alla partecipazione di COGNOME alla consorteria.
Il tribunale ha giustificato la partecipazione del ricorrente alla consorteria muovendo dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia COGNOME NOME che, nell’interrogatorio del 30/10/2018, additava COGNOME NOME quale “affiliato” e “facente parte” della famiglia RAGIONE_SOCIALE.
Quanto alla portata indiziaria delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, va ricordato, in via di principio, che «nella fase delle indagini preliminari, i gravi indizi di colpevolezza richiesti per l’applicazione di una misura cautelare, che devono essere tali da lasciar desumere la qualificata probabilità di attribuzione all’indagato del reato per cui si procede, possono fondarsi sulla dichiarazione precisa, coerente e circostanziata rilasciata anche da un solo collaboratore di giustizia, sempre che tale dichiarazione abbia trovato riscontro in elementi esterni, anche di natura logica, tali da renderne verosimile il contenuto», (Sez. 2, Sentenza n. 16183 del 01/02/2017, Fiore, Rv. 269987 – 01).
Proprio in relazione ai riscontri alle dichiarazioni di COGNOME si registra quella contraddittorietà denunciata dalla difesa.
Il tribunale, invero, spende gran parte della propria motivazione per rimarcare come le dichiarazioni di COGNOME NOME trovassero riscontro in quella che viene definita la “contiguità” di COGNOME NOME a COGNOME NOME, il quale ultimo viene qualificato dal tribunale come “elemento di vertice dell’omonima consorteria”.
In tale direzione, i giudici del riesame valorizzano i contenuti delle conversazioni intercettate e le videoriprese versate in atti, attestanti gli strett rapporti intercorrenti tra COGNOME COGNOME NOMENOME
Tale vicinanza -peraltro- viene evidenziata dal tribunale in coerenza con l’accusa mossa a COGNOME nel capo 1) dell’imputazione, dove gli si attribuisce la partecipazione al 416-bis cod. pen. perché «agevola attivamente il programma criminale del gruppo, svolgendo materialmente la funzione di autista in favore di COGNOME NOME».
La validità indiziaria di tale elemento e la sua capacità a fungere da riscontro alle dichiarazioni di COGNOME -però- vengono recisamente contrastate dal fatto che COGNOME NOME non risulta attinto dai gravi indizi di colpevolezza quanto alla sua partecipazione all’associazione di cui al capo 1).
Tale evenienza fa emergere la patente contraddittorietà della motivazione, che pone a supporto della decisione un elemento in realtà attualmente non dimostrato al livello di gravità indiziaria, ossia che COGNOME NOME sia un esponente di vertice della RAGIONE_SOCIALE.
A ciò si aggiunga ce il decadimento di tale elemento di riscontro, priva l’argomentazione del tribunale della necessaria coerenza logica, non potendosi ricavare l’appartenenza di COGNOME al sodalizio di cui al capo 1) dalla frequentazione
con un soggetto che di quel sodalizio non viene attualmente ritenuto partecipe.
Tale ultima considerazione, peraltro, è valida anche per l’ulteriore elemento di riscontro indicato dal tribunale, ossia la frequentazione (oltre che con COGNOME NOME), anche con COGNOME NOME e con COGNOME NOME.
Anche in questo caso, invero, i menzionati COGNOME e COGNOME vengono indicati quali appartenenti alla consorteria, mentre in realtà non risultano attinti da un giudizio di gravità indiziaria quanto alla loro appartenenza all’associazione di cui al capo 1).
Valgono anche in questo caso le considerazioni sin qui sviluppate.
Quanto rilevato porta all’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata in relazione al capo 1) (l’unico fatto oggetto d’impugnazione) attesa la patente contraddittorietà della motivazione, così come rilevata, tale da rendere necessario un nuovo giudizio per la sua rimozione, dovendosi rinnovare il giudizio di gravità indiziaria quanto alla partecipazione di COGNOME NOME alla RAGIONE_SOCIALE facente capo alla famiglia RAGIONE_SOCIALE.
Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma Iter, disp. att. cod. proc. pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 1), e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, Disp. Att. Cod. Proc. Pen..
Così deciso il 23 febbraio 2024 Il Consigliere estensore COGNOME
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