Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8748 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 8748 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il 20/12/1985
avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza di condanna per il reato di cu artt. 25-282, 291 bis comma 2, D.P.R.4371973, in relazione alla detenzione di kg.11 di tab lavorato estero di contrabbando, deducendo violazione di legge e vizio della motivazion ordine al regime di equivalenza delle circostanze attenuati generiche con la constata recid
Si premette che con il decreto legislativo del 26 settembre 2024, n. 141, sì è proced una integrale rivisitazione della materia. In particolare, l’articolo 84 del decreto legis ha sostituito l’articolo 291-tris del vecchio testo unico, stabilisce ora al comma 1 che « introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzional punito con la reclusione da due a cinque anni. Tuttavia, ai sensi del comma 2, se tali fatt a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora ricorrano le circostanze aggravanti di cui all’articolo 85, sono puniti con la amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000». L’articolo 85, a sua volta, stabi nelle ipotesi previste dall’articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, in determinate ipotesi nella suddetta norma.
Pertanto, alla luce delle suddette innovazioni normative, anche in caso di recid detenzione per la vendita di tabacchi lavorati esteri in quantità inferiore ai 15 chi convenzionali costituisce condotta non più prevista dalla legge come reato, essendo sanzio ai sensi dell’articolo 84, comma 2, d. Igs. 26 settembre 2024, n. 141, solo come i amministrativo, salvo che ricorra taluna delle circostanze aggravanti di cui all’articol predetto decreto.
Nella specie, il fatto contestato è relativo alla detenzione a fini di vendita di tabacc esteri in quantitativo inferiore ai 15 kg. La condotta, per effetto della riforma del 2024 penalmente irrilevante. Si impone pertanto, l’annullamento senza rinvio della sent impugnata in quanto il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come r
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente