Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 26984 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 26984 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 03/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato ad Acerra il 29/10/1964, avverso la sentenza del 17/10/2024 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria rassegnata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 30/03/2022, il Tribunale di Noia, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, condannava NOME COGNOME alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 10.200,00 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 291-bis, comma 2, e 296, comma 2, d.P.R. n. 43/1973, perché deteneva sul territorio dello Stato, pronti per la vendita a terzi, 3,060 chilogrammi convenzionali di tabacco lavorato estero di contrabbando, dopo essere stato condannato per il medesimo reato in data 21/01/2015 con sentenza del G.U.P. del Tribunale di Noia e con decreto penale di condanna dell’11/01/2017 e del 04/05/2017 dal G.I.P. del Tribunale di Noia, disponendo confisca e distruzione del tabacco in sequestro.
Con sentenza del 17/10/2024, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, NOME COGNOME, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l’intervenuta depenalizzazione della condotta oggetto di imputazione ad opera dell’art. 84 d.lgs. n. 141 del 2024.
In sintesi, la difesa deduce che le condotte di contrabbando contestate al ricorrente sono oggi disciplinate dall’art. 84 d.lgs. n. 141 del 2024, il cui secondo comma prevede la mera sanzione amministrativa quando il quantitativo di tabacco lavorato estero è inferiore ai quindici chilogrammi convenzionali.
Osserva, poi, che, sul punto, si sono formate due impostazioni interpretative che affermano entrambe la intervenuta depenalizzazione della fattispecie contestata.
Secondo la prima impostazione, il d.lgs. n. 141 del 2024, abrogando l’art. 8, lettera f), e quindi l’intero d.P.R. n. 43 del 1973, e disciplinando ex novo la materia, ha previsto all’art. 84, comma 2, che le condotte in esso contemplate siano sottoposte a sanzione amministrativa, eliminando l’ipotesi base di contrabbando di tabacco lavorato esterno punita con la sola multa, per cui, diversamente da quanto previsto per le altre ipotesi di contrabbando (artt. 7883), la nuova normativa non prevede più ipotesi base di contrabbando di tabacco lavorato estero punite con la sola multa alle quali possa riferirsi la condotta prevista dall’art. 89 d.lgs. n. 141 del 2024, prevedendo l’art. 84 d.lgs. cit. la pena della reclusione per ipotesi di contrabbando di tabacco lavorato estero superiore a quindici chilogrammi convenzionali (comma 1) e la sanzione amministrativa per le ipotesi fino a quindici chilogrammi convenzionali (comma 2).
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La seconda impostazione presuppone che l’ipotesi di recidiva nel contrabbando mantiene la natura di reato autonomo e che l’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 8 del 2016 non può essere considerato abrogato dal d.lgs. n. 141 del 2024, non risultando che nei lavori preparatori il legislatore delegato avesse intenzione di intervenire sulla disciplina generale della depenalizzazione prevista dal d.lgs. n. 8 del 2016. Tuttavia, l’art. 84 d.lgs. n. 141 del 2024 non prevede più alcuna ipotesi punita con la sola multa, con la conseguenza che l’art. 89 d.lgs. cit. continua ad integrare un’autonoma ipotesi di reato soltanto in relazione ai reati di cui agli artt. 78-83, mentre non è più ipotizzabile in relazione al contrabbando di tabacco lavorato estero ex art. 84 che ha sostituito la parola multa con la locuzione sanzione amministrativa.
In ogni caso, conclude la difesa, entrambe le impostazioni conducono allo stesso risultato, ovverosia la depenalizzazione delle ipotesi contestate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
1.1 E’ stato, infatti, affermato che, in tema di contrabbando doganale, la detenzione per la vendita di tabacchi lavorati esteri in quantità inferiore a quindici chilogrammi convenzionali, anche in caso di recidiva del soggetto agente, costituisce fatto non più previsto dalla legge come reato, in quanto sanzionato come mero illecito amministrativo ex art. 84, comma 2, d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141, salvo ricorra taluna delle aggravanti di cui all’art. 85 del predetto decreto (Sez. 3, n. 8886 del 21/01/2025, COGNOME, Rv. 287524).
Conseguentemente, il delitto di contrabbando contestato in rubrica, riguardando un quantitativo di tabacco lavorato estero di chilogrammi 3,060, quindi all’evidenza inferiore ai 15 chilogrammi convenzionali, senza la contestazione di alcuna delle circostanze aggravanti di cui all’art. 85 d.lgs. n. 141 del 2024, non è più previsto dalla legge come reato: l’art. 291-bis d.P.R. n. 43 del 1973 è stato oggi sostituito dall’art. 84 d.lgs. n. 141 del 2024 che ha ampliato i casi di depenalizzazione già introdotti dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, prevedendo l’irrogazione di una sanzione amministrativa, allorché i fatti descritti dalla predetta disposizione abbiano ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali (cfr., nello stesso senso, Sez. 3, n. 47584 del 06/11/2024, COGNOME, non mass.).
1.2 Né può sostenersi la persistente rilevanza penale della condotta, in considerazione della contestata recidiva ai sensi dell’art. 296, comma 2, del
d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, disposizione oggi riprodotta nell’art. 89 d.lgs. n. 141 del 2024.
Il nuovo assetto normativo di cui al d.lgs. n. 141 del 2024, art. 89, entrato in vigore il 4 ottobre 2024, che disciplina la recidiva nel contrabbando, oggi presuppone, per l’integrazione della fattispecie penale prevista da quest’ultima norma, che colui che è già stato condannato, in via definitiva, per un delitto di contrabbando, o colui che è recidivo in un delitto di contrabbando, commetta un altro delitto di contrabbando per il quale è prevista la sola pena della multa (e non invece una sanzione amministrativa).
Diversamente, chi si, rende autore di uno dei fatti previsti dal comma 1 dell’art. 84 d.lgs. cit. aventi ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi, in assenza di alcuna delle circostanze aggravanti di cui all’art. 85 del d.lgs. n. 141 del 2024, come nella fattispecie qui esaminata, commette un fatto che non è penalmente sanzionato con la pena della multa, ma che è invece punito con sanzione amministrativa (art. 84, comma 2), circostanza quest’ultima che non integra la fattispecie di cui all’art. 89 d.lgs. cit. anche se il fatto commesso da soggetto già condannato in via definitiva per il delitto di contrabbando (art. 89, comma 1) o da soggetto già recidivo in un delitto di contrabbando (art. 89, comma 2), restando così la recidiva insensibile ai fatti di contrabbando relativi a quantitativi di tabacco lavorato estero fino a 15 chilogrammi e non estendendosi – in mancanza di espressa previsione – i principi di cui al combinato disposto di cui agli artt. 1, comma 2, secondo periodo, e 5 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, che, nel precedente regime, valevano a conferire rilevanza penale alle ipotesi aggravate di contrabbando doganale di cui al comma 2 dell’art. 296 d.P.R. n. 43/1973, in cui la recidiva integrava un elemento costitutivo della fattispecie (Sez. 3, n. 9997 del 30/01/2025, COGNOME, non mass.). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ne deriva che devono ritenersi depenalizzati i reati di contrabbando di tabacco lavorato estero relativi a quantitativi fino a 15 chilogrammi di cui all’art. 84, comma 2, d.lgs. n. 141/2024, quando non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all’art. 85 d.lgs. cit., anche se commessi da coloro che siano stati in precedenza condannati con sentenza definitiva per un altro delitto di contrabbando, con conseguente abolitio criminis per i fatti commessi sino al 4 ottobre 2024, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2024.
2. In conclusione, ai sensi dell’art. 2, comma 2, cod. pen. (“nessuno può essere punito per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce reato e, se vi è stata condanna, ne cessano la esecuzione e gli effetti penali”) la sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio con la formula perché il
fatto non sussiste (Sez. U, n. 37954 del 25/05/2011, Orlando, Rv. 250975) e gli atti trasmessi all’Autorità amministrativa competente per quanto di competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste e dispone trasmettersi gli atti all’Agenzia Dogane e Monopoli di Napoli.
Così deciso il 03/07/2025.