Contrabbando Tabacchi: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha affrontato un caso di contrabbando tabacchi, fornendo importanti chiarimenti sui limiti del ricorso e sulle conseguenze di una sua inammissibilità. La vicenda riguarda un ingente sequestro di tabacchi lavorati esteri e mette in luce la severità con cui l’ordinamento giuridico valuta tale reato, anche alla luce delle recenti riforme normative. Analizziamo insieme la decisione e le sue implicazioni.
I Fatti al Centro della Vicenda Giudiziaria
Il caso nasce dalla condanna di un individuo per il reato di contrabbando, in relazione alla detenzione di un quantitativo di tabacco lavorato pari a 268 kg convenzionali. L’imputato, a seguito della condanna in Corte d’Appello, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su due argomenti principali.
I Motivi del Ricorso Presentato alla Suprema Corte
La difesa ha tentato di smontare l’impianto accusatorio sostenendo due tesi:
1. Applicabilità dell’art. 131 bis c.p.: Si chiedeva il proscioglimento per la “particolare tenuità del fatto”, sostenendo che la condotta non avesse un grado di offensività tale da meritare una condanna penale.
2. Inconfigurabilità del reato: Si asseriva che i tabacchi non fossero di contrabbando, in quanto prodotti in Italia, sebbene da aziende multinazionali. Tale circostanza, secondo la difesa, avrebbe dovuto escludere la sussistenza stessa del reato.
L’Analisi della Cassazione sul Contrabbando Tabacchi
La Suprema Corte ha rigettato entrambi i motivi, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su argomentazioni precise che delimitano chiaramente il perimetro del giudizio di legittimità.
La Corte ha innanzitutto sottolineato come la riforma del settore, introdotta con il decreto legislativo del 26 settembre 2024, n. 141, pur modificando la norma di riferimento (art. 291-bis del Testo Unico), abbia mantenuto la continuità normativa per la fattispecie incriminatrice. Poiché si procedeva per un quantitativo di 268 kg, ben superiore al nuovo limite di 15 kg, la condotta rimaneva pienamente punibile.
Le Motivazioni della Decisione
I giudici hanno spiegato che il primo motivo di ricorso, relativo alla tenuità del fatto, era inammissibile perché la Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione congrua e logica per escluderla. Erano state infatti considerate la gravità del fatto, l’intensità del dolo, le modalità organizzate dell’acquisto e la finalità di eludere i controlli per ottenere cospicui profitti. Il tentativo del ricorrente di sminuire questi aspetti è stato qualificato come una “mera rivalutazione” dei fatti, non consentita in sede di Cassazione, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge, non riesaminare il merito della vicenda.
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile. La Corte ha evidenziato che l’affermazione sull’origine italiana dei tabacchi era rimasta una “mera, indimostrata asserzione”, già confutata dai giudici di merito con una doppia motivazione. Di fronte a tale carenza probatoria, la doglianza non poteva trovare accoglimento.
Le Conclusioni: Inammissibilità e Condanna alle Spese
La conseguenza diretta dell’inammissibilità del ricorso è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, citando una nota sentenza della Corte Costituzionale (n. 186/2000), la Cassazione ha disposto il versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa sanzione aggiuntiva viene applicata quando si ritiene che il ricorso sia stato presentato “senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, ovvero quando l’impugnazione è palesemente infondata. La decisione ribadisce quindi un principio fondamentale: il ricorso per Cassazione non è una terza istanza di giudizio sui fatti, ma uno strumento per garantire l’uniforme interpretazione della legge, e il suo abuso comporta conseguenze economiche significative.
Perché il ricorso per contrabbando tabacchi è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati dalla difesa sono stati considerati una mera rivalutazione dei fatti già giudicati, e non una censura sulla corretta applicazione della legge, unico compito della Corte di Cassazione.
La lieve entità del fatto (art. 131 bis c.p.) può essere applicata a un caso di contrabbando di 268 kg di tabacco?
No, in questo caso la Corte ha ritenuto inapplicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto a causa della gravità della condotta, dell’intensità del dolo, delle modalità organizzate e della finalità di conseguire profitti significativi, elementi già valutati dai giudici di merito.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene giudicato inammissibile per colpa del ricorrente?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, inoltre, al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende. Tale sanzione è prevista quando si ritiene che l’impugnazione sia stata presentata senza una valida ragione giuridica, configurando una colpa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28380 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28380 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a PALERMO il 13/10/1972
avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso di COGNOME NOME in ordine al reato ex artt. 110 c.p. 291 bis e 291 ter comma 1 DPR 43/73, è inammissibile.
Va premesso che in ragione della riforma che ha riguardato anche i tabacchi lavorati esteri, con decreto legislativo del 26 settembre 2024, n. 141, l’articolo 84 del decreto legislativo, che ha sostituito l’articolo 291-bis del vecchio testo unico, stabilisce ora al comma 1 che “chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, è punito con la reclusione da due a cinque anni”.
Dunque atteso che si procede per quantitativi pari a 268 kg. convenzionali, permane in continuità la stessa fattispecie incriminatrice, per cui il ricorrente è stato condannato.
Quanto al primo motivo, relativo alla fattispecie ex art. 131 bis c.p. è inammissibile, a fronte di una congrua motivazione che tiene conto di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, connotata per la gravità, la intensità del dolo, le modalità peculiari di acquisto, e l’organizzazione della condotta diretta ad eludere i controlli di pg in funzione di cospicui profitti. A ciò si oppone una mera rivalutazione tesa a sminuire la gravità dei fatti ed una personale valorizzazione della condotta processuale del ricorrente, come tali non deducibili in questa sede.
Inammissibile è anche il secondo motivo sulla inconfigurabilità della fattispecie a fronte di tabacchi ritenuti dalla difesa come prodotti in Italia seppur da multinazionali estere, in ragione di una doppia motivazione dei giudici, di cui è rimasto inconfutato il rilievo per cui la predetta circostanza sul luogo di produzione italiano di taluni dei tabacchi in questione sarebbe rimasta a livello di una mera, indimostrata asserzione del ricorrente.
Pertanto, la Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Ammende
Così deciso il 04/07/2025.