Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 20069 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 20069 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME COGNOME nato a Napoli il 17/03/1979, avverso la sentenza del 18/09/2024 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria rassegnata dal Pubblico Ministero, in persona del Sost Procuratore generale dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’annullame senza rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 16/06/2023, il Tribunale di Napoli Nord, riconosciute le circostanze attenuanti generiche ed esclusa la recidiva contestata, condannava NOME COGNOME alla pena di mesi due di reclusione ed euro 1.800,00 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 291-bis, comma 2, e 296, comma 1, d.P.R. n. 43/1973, perché deteneva sul territorio dello Stato ai fini della vendita, sottraendoli al pagamento dei diritti di confine, n. 26 pacchetti di tabacco lavorato estero per un peso complessivo di grammi 520, disponendo confisca e distruzione del tabacco in sequestro.
Con sentenza del 18/09/2024, la Corte di appello di Napoli dichiarava inammissibile l’appello avverso la sentenza di primo grado, per mancanza di specifico mandato ad impugnare, disponendo l’esecuzione della sentenza appellata.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, NOME COGNOME tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 581 cod. proc. pen.
In sintesi, la difesa deduce che la sentenza della Corte di appello è affetta da nullità assoluta, essendo fondata su un falso presupposto, poiché l’atto di appello era corredato dal mandato specifico ad impugnare la sentenza di condanna di primo grado.
Il motivo di ricorso è infondato, poiché dall’esame degli atti, che questa Corte è autorizzata a consultare in ragione della natura processuale del vizio denunciato, non risulta allegato all’atto di appello il mandato ad impugnare previsto dall’art. 581, comma 1-quater, cod. pen., né la documentazione prodotta in allegato al ricorso per cassazione prova che il mandato ad impugnare fosse stato trasmesso via pec unitamente all’atto di appello.
In ogni caso, la sentenza impugnata deve essere annullata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
4.1 E’ stato, infatti, affermato che, in tema di contrabbando doganale, la detenzione per la vendita di tabacchi lavorati esteri in quantità inferiore a quindici chilogrammi convenzionali, anche in caso di recidiva del soggetto agente, costituisce fatto non più previsto dalla legge come reato, in quanto sanzionato come mero illecito amministrativo ex art. 84, comma 2, d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141, salvo ricorra taluna delle aggravanti di cui all’art. 85 del predetto decreto (Sez. 3, n. 8886 del 21/01/2025, COGNOME, Rv. 287524).
Conseguentemente, il delitto di contrabbando contestato in rubrica, riguardando un quantitativo di tabacco lavorato estero di grammi 250, quindi all’evidenza inferiore ai 15 chilogrammi convenzionali, senza la contestazione di alcuna delle circostanze aggravanti di cui all’art. 85 d.lgs. n. 141 del 2024, non è più previsto dalla legge come reato: l’art. 291-bis d.P.R. n. 43 del 1973 è stato oggi sostituito dall’art. 84 d.lgs. n. 141 del 2024 che ha ampliato i casi di depenalizzazione già introdotti dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, prevedendo l’irrogazione di una sanzione amministrativa, allorché i fatti descritti dalla predetta disposizione abbiano ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali (cfr., nello stesso senso, Sez. 3, n. 47584 del 06/11/2024, COGNOME, non mass.).
4.2 Né può sostenersi la persistente rilevanza penale della condotta, in considerazione della contestata recidiva ai sensi dell’art. 296, comma 2, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, disposizione oggi riprodotta nell’art. 89 d.lgs. n. 141 del 2024.
Il nuovo assetto normativo di cui al d.lgs. n. 141 del 2024, art. 89, entrato in vigore il 4 ottobre 2024, che disciplina la recidiva nel contrabbando, oggi presuppone, per l’integrazione della fattispecie penale prevista da quest’ultima norma, che colui che è già stato condannato, in via definitiva, per un delitto di contrabbando, o colui che è recidivo in un delitto di contrabbando, commetta un altro delitto di contrabbando per il quale è prevista la sola pena della multa (e non invece una sanzione amministrativa).
Diversamente, chi si rende autore di uno dei fatti previsti dal comma 1 dell’art. 84 d.lgs. cit. aventi ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi, in assenza di alcuna delle circostanze aggravanti di cui all’art. 85 del d.lgs. n. 141 del 2024, come nella fattispecie qui esaminata, commette un fatto che non è penalmente sanzionato con la pena della multa, ma che è invece punito con sanzione amministrativa (art. 84, comma 2), circostanza quest’ultima che non integra la fattispecie di cui all’art. 89 d.lgs. cit. anche se il fatt commesso da soggetto già condannato in via definitiva per il delitto di contrabbando (art. 89, comma 1) o da soggetto già recidivo in un delitto di contrabbando (art. 89, comma 2), restando così la recidiva insensibile ai fatti di contrabbando relativi a quantitativi di tabacco lavorato estero fino a 15 chilogrammi e non estendendosi – in mancanza di espressa previsione – i principi di cui al combinato disposto di cui agli artt. 1, comma 2, secondo periodo, e 5 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, che, nel precedente regime, valevano a conferire rilevanza penale alle ipotesi aggravate di contrabbando doganale di cui al comma 2 dell’art. 296 d.P.R. n. 43/1973, in cui la recidiva integrava un
elemento costitutivo della fattispecie (Sez. 3, n. 9997 del 30/01/2025, COGNOME non mass.).
Ne deriva che devono ritenersi depenalizzati i reati di contrabbando di tabacco lavorato estero relativi a quantitativi fino a 15 chilogrammi di cui all’art.
84, comma 2, d.lgs. n. 141/2024, quando non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all’art. 85 d.lgs. cit., anche se commessi da coloro che siano
stati in precedenza condannati con sentenza definitiva per un altro delitto di per i fatti commessi sino al 4
contrabbando, con conseguente aboliti° criminis
ottobre 2024, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2024.
5. In conclusione, ai sensi dell’art. 2, comma 2, cod. pen. (“nessuno può
essere punito per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce reato e, se vi è stata condanna, ne cessano la esecuzione e gli effetti penali”) la
sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio perché il fatto non è
previsto dalla legge come reato e gli atti trasmessi all’Autorità amministrativa competente per le valutazioni di competenza in ordine all’irrogazione delle
sanzioni amministrative previste dal nuovo regime ordinamentale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e dispone la trasmissione degli atti all’Agenzia Dogane e Monopoli di Napoli.
Così deciso il 15/04/2025.