Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 39938 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 39938 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 06/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso presentato da: COGNOME COGNOME, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 30/10/2024 della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Ministero, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta depenalizzazione.
PREMESSO IN FATTO
Con sentenza del 30/10/2024, la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE Nord del 04/03/2024, che aveva condannato l’imputato alla pena di euro 1.900,00 di ammenda per il reato di cui 291-bis e 296 d.P.R. n. 43 del 1973, riconosceva la continuazione tra la sentenza appellata e il decreto penale di condanna n. 238/2020 del 04/06/2020, così rideterminando la pena, quale aumento per continuazione, in euro 525,00.
Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione, in cui lamenta violazione di legge in riferimento all’omessa assoluzione perchØ il fatto non Ł piø previsto dalla legge come reato.
In data 15 ottobre 2025 l’AVV_NOTAIO, per l’imputato, depositava memoria scritta in cui insisteva per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
L’articolo 291bis d.P.R. 43/1973, vigente all’epoca della proposizione del ricorso, sanzionava al comma 1 la condotta di «chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali», con la pena della multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall’articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n.76, e con la reclusione da due a cinque anni.
Ai sensi del comma 2, tuttavia, se i fatti previsti dal comma 1 avevano ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, la sanzione era (il corsivo, ora e in appresso, Ł del Collegio) « la sola pena della multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto» (e comunque non inferiore a lire 1 milione).
Pertanto, nei casi di minore gravità la legge stabiliva una sanzione penale, ma limitata
alla sola pena pecuniaria della multa.
Ai sensi dell’articolo 296, tuttavia, «colui, che dopo essere stato condannato per delitto di contrabbando preveduto dal presente testo unico o da altra legge fiscale, commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa Ł punito, oltre che con la pena della multa, con la reclusione fino ad un anno. Se il recidivo in un delitto di contrabbando preveduto dal presente testo unico o da altra legge fiscale commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, la pena della reclusione comminata nella precedente disposizione Ł aumentata dalla metà a due terzi. Quando non occorrono le circostanze prevedute in questo articolo, la recidiva nel contrabbando Ł regolata dal codice penale».
Nel caso di «recidiva di contrabbando», pertanto, si prevedeva anche la pena della reclusione.
Con il decreto legislativo del 26 settembre 2024, n. 141, entrato in vigore il 4 ottobre 2024, ossia prima della sentenza gravata, il legislatore ha proceduto ad una integrale rivisitazione della materia.
L’articolo 84 del decreto legislativo, che ha sostituito l’articolo 291bis del vecchio testo unico, stabilisce ora al comma 1 che «chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali , Ł punito con la reclusione da due a cinque anni.
Tuttavia, ai sensi del comma 2, se tali fatti «hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all’articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000».
L’articolo 85, a sua volta, stabilisce che, nelle ipotesi previste dall’articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:
nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l’impunità del reato, l’autore fa uso RAGIONE_SOCIALE armi o si accerti averle possedute nell’esecuzione del reato;
b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l’autore Ł sorpreso insieme a due o piø persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
il fatto Ł connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
nel commettere il reato, l’autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l’intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per fa pubblica incolumità;
nel commettere il reato, l’autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si Ł avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l’8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l’Italia aventi a oggetto il delitto di contrabbando.
Pertanto, con la nuova normativa, da un lato, Ł stato elevato il quantitativo-soglia di TLE da dieci a quindici chilogrammi convenzionali; dall’altro, al di sotto di tale quantitativo, la pena della multa Ł stata sostituita dalla sanzione ammnistrativa, salvo che ricorra taluna
RAGIONE_SOCIALE circostanze di cui all’articolo 85, comma 2, nel qual caso Ł prevista la sanzione della multa e della reclusione.
La recidiva, non inclusa nell’articolo 85, Ł invece disciplinata dall’articolo 89, a tenore del quale «colui che, dopo essere stato condannato in via definitiva per delitto di contrabbando, commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, Ł punito, oltre che con la pena della multa, con la reclusione fino a un anno … Se il recidivo in un delitto di contrabbando commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, la pena … Ł aumentatadalla metà a due terzi»; la norma si applica, quindi, ai casi di commissione dei soli «delitti» di contrabbando per i quali Ł prevista l’applicazione della sola pena della multa, quale era il caso previsto dall’articolo 291bis , comma 2, d.P.R. 43/1973, fattispecie che, tuttavia, ora Ł punita con la sola sanzione amministrativa ove non ricorrano le circostanze aggravanti succitate.
Il fatto che la norma menzioni i soli «delitti» rende evidente che la recidiva di contrabbando, come contestata all’imputato, non possa (nella vigenza della nuova normativa applicabile anche al reato di specie, in quanto norma piø favorevole) trovare applicazione ai casi, quale quello dell’articolo 84, comma 2, del testo unico, puniti come visto sopra, solo come «illeciti ammnistrativi».
NØ può trovare applicazione la disciplina degli articoli 1, comma 2, secondo periodo, e 5, del d. lgs. n. 8/2016, sistematicamente non conciliabili con il nuovo assetto normativo.
Pertanto, in tema di contrabbando doganale, anche in caso di recidiva, la detenzione per la vendita di tabacchi lavorati esteri in quantità inferiore ai 15 chilogrammi convenzionali costituisce condotta non piø prevista dalla legge come reato essendo sanzionata, ai sensi dell’articolo 84, comma 2, d. lgs. 26 settembre 2024, n. 141, solo come illecito amministrativo, salvo che ricorra taluna RAGIONE_SOCIALE circostanze aggravanti di cui all’articolo 85 del predetto decreto.
Nella specie, il fatto contestato Ł relativo alla detenzione a fini di vendita di gr. 380,00 di tabacchi lavorati esteri e non ricorre alcuna RAGIONE_SOCIALE circostanze aggravanti di cui all’art. 85 del d.lgs 141/2024.
Non vi Ł dubbio, pertanto, che il caso oggetto del presente scrutinio abbia ad oggetto una condotta divenuta, per effetto della riforma del 2024, penalmente irrilevante.
In senso analogo si Ł già del resto pronunciata questa Sezione con sentenze n. 8886 del 21/01/2025, COGNOME, Rv. 287524 – 01, e 47584 del 06/11/2024, COGNOME, n.m., con principio che il Collegio intende ribadire.
Si impone pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in quanto il fatto non Ł piø previsto dalla legge come reato.
Alla pronuncia accede la trasmissione degli atti all’RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchŁ il fatto non Ł previsto dalla legge come reato e dispone la trasmissione degli atti all’RAGIONE_SOCIALE.
Così Ł deciso, 06/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME NOME