Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 26657 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 26657 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/06/2025
TERZA SEZIONE PENALE
NOME
NOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso presentato da:
avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 31/05/2024, esaminati i motivi del ricorso;
lette le conclusioni scritte del pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale D.ssa NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all’aumento di pena per la recidiva.
Con sentenza 31 maggio 2024 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli del 25/11/2015, che aveva condannato NOME COGNOME per il reato di cui all’articolo 291bis e 296 d.P.R. n. 43/1973, con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale, riconosciute le circostanze ex art. 62bis equivalenti alla contestata aggravante della recidiva, riduceva la pena inflitta all’imputato a mesi due di reclusione (p.b. giorni 20 di reclusione, aumentata a mesi due per la recidiva), per la vendita di gr. 220 di TLE.
Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione.
Con un primo motivo, lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione.
Con un secondo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’aumento operato per la recidiva, che eccede i due terzi.
Con un terzo motivo, lamenta l’eccesso del trattamento sanzionatorio in riferimento ai parametri di cui all’art. 133 c.p.
Nelle sue conclusioni, la P.G. riteneva che l’aumento della pena per la recidiva risulta illegittimamente determinato e privo di motivazione, con la conseguenza che la sentenza dovrebbe essere annullata sul punto, con rinvio per nuovo esame alla Corte d’Appello di Napoli.
Il 26 maggio 2025, l’Avv. NOME COGNOME per l’imputato, depositava note di replica
– Relatore –
Sent. n. sez. 1041/2025
UP – 17/06/2025
alla requisitoria del PG e contestuali nuovi motivi ex art. 611 c.p.p. in relazione all’art. 129 CPP ed all’art 2 c.p., insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Evidenziava che l’art. 99, comma 3, c.p., indica in due terzi l’aumento della pena applicabile in caso di sussistenza della ritenuta aggravante nel mentre l’aumento della sanzione comminata al ricorrente Ł del triplo (da giorni venti di pena base si Ł passati a giorni sessanta pari a due mesi di reclusione e quindi al triplo e non a due terzi).
Sottolineava infine che, anche con la rideterminazione della pena cui Ł pervenuta la Corte territoriale, essa rimane comunque sproporzionata ed illogica anche considerato il fatto che ci si trova comunque al cospetto di una contestazione per pochi pacchetti di sigarette per il quale erano comunque già state riconosciute le attenuanti generiche.
Da ultimo evidenziava che, come risulta dal verbale di udienza e riportato in Sentenza di appello, era stata anche richiesta Sentenza ex art. 129 c.p.p. perchØ il fatto non Ł piø previsto dalla legge come reato.
Ritiene il difensore che tale richiesta non solo fosse fondata all’epoca in cui venne trattato il giudizio di appello, per gli stessi motivi sostenuti in tal sede, ma va aggiunto che, con la riforma del trattamento sanzionatorio per le TLE intervenuta con la legge 141 del 2004, ogni possibile dubbio sul punto deve ritenersi superato e, pertanto, andrà emessa sentenza di annullamento senza rinvio (v. Sez. 3, n. 8886 del 21/01/2025, COGNOME, Rv. 287524 – 01).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Prima di procedere all’analisi delle doglianze, si evidenzia che il contrabbando doganale Ł stato recentemente oggetto di riforma per effetto della l. 141 del 2024, che ha proceduto alla integrale ri-disciplina della materia.
Incombe quindi sul Collegio l’obbligo di accertare se si sia verificata una ipotesi di successione di leggi nel tempo che abbia determinato l’abrogazione o la sopravvenuta irrilevanza penale delle condotte in precedenza incriminate.
Come già evidenziato da questa Corte (Sez. 3, n. 8886 del 21/01/2025, COGNOME, Rv. 287524 – 01), l’articolo 291bis d.P.R. 43/1973, vigente all’epoca della proposizione del ricorso, sanzionava al comma 1 la condotta di «chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali», con la pena della multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall’articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n.76, e con la reclusione da due a cinque anni.
Ai sensi del comma 2, tuttavia, se i fatti previsti dal comma 1 avevano ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, la sanzione era (il corsivo, ora e in appresso, Ł del Collegio) «la sola pena della multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto» (e comunque non inferiore a lire 1 milione).
Pertanto, nei casi di minore gravità la legge stabiliva una sanzione penale, ma limitata alla sola pena pecuniaria della multa.
Ai sensi dell’articolo 296, tuttavia, «colui, che dopo essere stato condannato per delitto di contrabbando preveduto dal presente testo unico o da altra legge fiscale, commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa Ł punito, oltre che con la pena della multa, con la reclusione fino ad un anno. Se il recidivo in un delitto di contrabbando preveduto dal presente testo unico o da altra legge fiscale commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, la pena della reclusione comminata nella precedente disposizione Ł aumentata dalla metà a due terzi. Quando non
occorrono le circostanze prevedute in questo articolo, la recidiva nel contrabbando Ł regolata dal codice penale».
Nel caso di «recidiva di contrabbando», pertanto, si prevedeva anche la pena della reclusione.
Con il decreto legislativo del 26 settembre 2024, n. 141, come detto, il legislatore ha proceduto ad una integrale rivisitazione della materia.
L’articolo 84 del decreto legislativo, che ha sostituito l’articolo 291bis del vecchio testo unico, stabilisce ora al comma 1 che (il corsivo Ł del Collegio) «chiunque introduce, vende , fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali , Ł punito con la reclusione da due a cinque anni.
Tuttavia, ai sensi del comma 2, se tali fatti «hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all’articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000».
L’articolo 85, a sua volta, stabilisce che, nelle ipotesi previste dall’articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:
a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l’impunità del reato, l’autore fa uso delle armi o si accerti averle possedute nell’esecuzione del reato;
b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l’autore Ł sorpreso insieme a due o piø persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
il fatto Ł connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
nel commettere il reato, l’autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l’intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per fa pubblica incolumità;
nel commettere il reato, l’autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si Ł avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l’8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l’Italia aventi a oggetto il delitto di contrabbando.
Pertanto, con la nuova normativa, da un lato, Ł stato elevato il quantitativo-soglia di TLE da dieci a quindici chilogrammi convenzionali; dall’altro, al di sotto di tale quantitativo, la pena della multa Ł stata sostituita dalla sanzione ammnistrativa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui all’articolo 85, comma 2, nel qual caso Ł prevista la sanzione della multa e della reclusione.
La recidiva, non inclusa nell’articolo 85, Ł invece disciplinata dall’articolo 89, a tenore del quale «colui che, dopo essere stato condannato in via definitiva per delitto di contrabbando, commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, Ł punito, oltre che con la pena della multa, con la reclusione fino a un anno … Se il recidivo in un delitto di contrabbando commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, la pena … Ł aumentatadalla metà a due terzi»; la norma si applica, quindi, ai casi di commissione dei soli «delitti» di contrabbando per i quali Ł prevista
l’applicazione della sola pena della multa, quale era il caso previsto dall’articolo 291-bis, comma 2 d.P.R. 43/1973, fattispecie che, tuttavia, ora Ł punita con la sola sanzione amministrativa ove non ricorrano le circostanze aggravanti succitate.
Il fatto che la norma menzioni i soli «delitti» rende evidente che la recidiva di contrabbando, come contestata all’imputato e ritenuta, non possa (nella vigenza della nuova normativa applicabile anche al reato di specie, in quanto norma piø favorevole) trovare applicazione ai casi, quale quello dell’articolo 84, comma 2, del testo unico, puniti come visto sopra, solo come «illeciti ammnistrativi».
NØ può trovare applicazione la disciplina degli articoli 1, comma 2, secondo periodo, e 5, del d. lgs. n. 8/2016, sistematicamente non conciliabili con il nuovo assetto normativo.
Occorre quindi concludere nel senso che, in tema di contrabbando doganale, anche in caso di recidiva, la detenzione per la vendita di tabacchi lavorati esteri in quantità inferiore ai 15 chilogrammi convenzionali costituisce condotta non piø prevista dalla legge come reato essendo sanzionata, ai sensi dell’articolo 84, comma 2, d. lgs. 26 settembre 2024, n. 141, solo come illecito amministrativo, salvo che ricorra taluna delle circostanze aggravanti di cui all’articolo 85 del predetto decreto.
Nella specie, il fatto contestato Ł relativo alla detenzione a fini di vendita di 220 grammi di tabacchi lavorati esteri e non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti di cui all’art. 85 del d.lgs 141/2024.
Non vi Ł dubbio, pertanto, che il caso oggetto del presente scrutinio abbia ad oggetto una condotta nella specie divenuta, per effetto della riforma del 2024, penalmente irrilevante.
In senso analogo si Ł già del resto pronunciata questa Sezione con sentenza n. 47584 del 06/11/2024, Mercurio, n.m., con principio che il Collegio intende ribadire.
Si impone pertanto, in applicazione dell’articolo 2, secondo comma, cod. pen. («nessuno può essere punito per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce reato e, se vi Ł stata condanna, ne cessano la esecuzione e gli effetti penali») l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in quanto il fatto non Ł piø previsto dalla legge come reato.
Alla pronuncia accede la trasmissione degli atti all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Napoli.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche’ il fatto non e’previsto dalla legge come reato e dispone la trasmissione degli atti all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Napoli.
Così Ł deciso, 17/06/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME NOME