Contrabbando Tabacchi: La Cassazione Annulla la Condanna per Fatto non più Reato
Con una recente sentenza, la Corte di Cassazione ha stabilito un importante principio in materia di contrabbando tabacchi. A seguito di una modifica legislativa, la detenzione di piccole quantità di sigarette non costituisce più reato, ma un semplice illecito amministrativo. La Suprema Corte ha quindi annullato la condanna inflitta a un soggetto trovato in possesso di 240 grammi di tabacchi lavorati esteri, applicando la nuova e più favorevole normativa.
Il Percorso Giudiziario: Dalla Condanna al Ricorso in Cassazione
Il caso ha origine da una condanna emessa dal Tribunale e confermata in appello, con cui un individuo veniva ritenuto responsabile del reato di contrabbando per la detenzione, a fini di vendita, di 240 grammi di tabacchi di provenienza estera. La pena inflitta era di sei mesi di reclusione e 1.200 euro di multa.
L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, basando la sua difesa su un unico e decisivo motivo: l’intervenuta decriminalizzazione del fatto contestato. In particolare, si sosteneva che, per effetto della nuova legge, la condotta ascritta non fosse più prevista come reato, chiedendo di conseguenza l’annullamento della sentenza senza rinvio.
La Riforma sul Contrabbando Tabacchi: Cosa è Cambiato
Il punto centrale della decisione della Cassazione è l’applicazione del Decreto Legislativo n. 141 del 2024. Questa normativa ha profondamente modificato la disciplina del contrabbando tabacchi, riducendo l’area di rilevanza penale.
La nuova legge stabilisce che la detenzione per la vendita di tabacchi lavorati esteri in quantità inferiore a quindici chilogrammi convenzionali non è più un reato. Tale condotta è stata declassata a mero illecito amministrativo, punibile con una sanzione pecuniaria. La rilevanza penale scatta solo al superamento di tale soglia o in presenza di specifiche circostanze aggravanti, non riscontrate nel caso in esame.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato. I giudici hanno applicato il principio fondamentale del nostro ordinamento penale, sancito dall’articolo 2 del codice penale, noto come favor rei. Secondo tale principio, nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge successiva, non costituisce più reato. Se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali.
Nel caso specifico, la condotta contestata all’imputato (la detenzione di 240 grammi di tabacco) rientra pienamente nella nuova fattispecie di illecito amministrativo. La quantità è ampiamente inferiore al limite dei 15 kg e non sono state contestate aggravanti. Di conseguenza, il fatto per cui era stata emessa la condanna è diventato penalmente irrilevante.
Per queste ragioni, la Corte ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio, con la formula “perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato”.
Conclusioni
La sentenza rappresenta una diretta applicazione della recente riforma in materia di contrabbando. Le implicazioni pratiche sono significative: le condotte relative a piccole quantità di tabacco, pur rimanendo illecite, escono dal circuito penale per entrare in quello amministrativo. Questo comporta non solo l’assenza di una pena detentiva, ma anche la cancellazione degli effetti penali della condanna, come l’iscrizione nel casellario giudiziale.
Conformemente alla nuova disciplina, la Corte ha disposto la trasmissione degli atti all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’ente ora competente a valutare e sanzionare la condotta in via amministrativa.
La detenzione di piccole quantità di sigarette di contrabbando è ancora un reato?
No, secondo la nuova normativa (d.lgs. 141/2024), la detenzione per la vendita di tabacchi lavorati esteri in quantità inferiore a 15 kg non è più reato ma un illecito amministrativo, a meno che non sussistano specifiche aggravanti.
Cosa succede a chi è stato condannato per questo fatto prima dell’entrata in vigore della nuova legge?
In applicazione del principio del ‘favor rei’ (art. 2, comma 2, cod. pen.), se vi è stata una condanna per un fatto che non è più reato, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali. La Corte di Cassazione, come in questo caso, annulla la sentenza di condanna senza rinvio.
Quale autorità è ora competente per sanzionare il contrabbando di piccole quantità di tabacco?
La competenza non è più dell’autorità giudiziaria penale ma passa all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che si occupa di irrogare la sanzione amministrativa prevista dalla legge.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 30307 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 30307 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a Marano di Napoli il 22/07/1973
avverso la sentenza del 24/10/2024 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria scritta il Pubblico Ministero, in persona del Sostitut Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio non essendo il fatto più previsto come reato, disponendo trasmettersi gli atti all’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 24/10/202, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza emessa in data 19/02/2024 dal Tribunale di Napoli Nord, con la quale NOME COGNOME era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 291 bis, comma 2, 296, comma 1, dpr n. 43/1973 e condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.200,00 di multa,
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale chiede che, in applicazione dell’art. 2 cod.pen., la sentenza venga annullata senza rinvio perché, ai sensi della legge 141/2024, il fatto ascritto all’imputato non è più previsto dalla legge come reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo di ricorso è fondato.
Questa Corte ha già affermato che in tema di contrabbando doganale, la detenzione per la vendita di tabacchi lavorati esteri in quantità inferiore a quindici chilogrammi convenzionali, anche in caso di recidiva del soggetto agente, costituisce fatto non più previsto dalla legge come reato, in quanto sanzionato come mero illecito amministrativo ex art. 84, comma 2, d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141, salvo ricorra taluna delle aggravanti di cui all’art. 85 del predetto decreto.
Nella specie, il fatto contestato è relativo alla detenzione a fini di vendita di gr 240 di tabacchi lavorati esteri e non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti di cui all’art 85 del d.lgs 141/2024. Non vi è dubbio, pertanto, che il caso oggetto del presente scrutinio abbia ad oggetto una condotta nella specie divenuta, per effetto della riforma del 2024, penalmente irrilevante.
Si impone pertanto, in applicazione dell’articolo 2, secondo comma, cod. pen. («nessuno può essere punito per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce reato e, se vi è stata condanna, ne cessano la esecuzione e gli effetti penali») l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in quanto il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Alla pronuncia accede la trasmissione degli atti all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Napoli.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e dispone la trasmissione degli atti all’Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli di Napoli.
Così deciso il 11/06/2025