Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 30307 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 30307 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato a Marano di RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2024 della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio non essendo il fatto più previsto come reato, disponendo trasmettersi gli atti all’RAGIONE_SOCIALE.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 24/10/202, la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE confermava la sentenza emessa in data 19/02/2024 dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE Nord, con la quale NOME COGNOME era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 291 bis, comma 2, 296, comma 1, dpr n. 43/1973 e condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.200,00 di multa,
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale chiede che, in applicazione dell’art. 2 cod.pen., la sentenza venga annullata senza rinvio perché, ai sensi della legge 141/2024, il fatto ascritto all’imputato non è più previsto dalla legge come reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo di ricorso è fondato.
Questa Corte ha già affermato che in tema di contrabbando doganale, la detenzione per la vendita di tabacchi lavorati esteri in quantità inferiore a quindici chilogrammi convenzionali, anche in caso di recidiva del soggetto agente, costituisce fatto non più previsto dalla legge come reato, in quanto sanzionato come mero illecito amministrativo ex art. 84, comma 2, d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141, salvo ricorra taluna RAGIONE_SOCIALE aggravanti di cui all’art. 85 del predetto decreto.
Nella specie, il fatto contestato è relativo alla detenzione a fini di vendita di gr 240 di tabacchi lavorati esteri e non ricorre alcuna RAGIONE_SOCIALE circostanze aggravanti di cui all’art 85 del d.lgs 141/2024. Non vi è dubbio, pertanto, che il caso oggetto del presente scrutinio abbia ad oggetto una condotta nella specie divenuta, per effetto della riforma del 2024, penalmente irrilevante.
Si impone pertanto, in applicazione dell’articolo 2, secondo comma, cod. pen. («nessuno può essere punito per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce reato e, se vi è stata condanna, ne cessano la esecuzione e gli effetti penali») l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in quanto il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Alla pronuncia accede la trasmissione degli atti all’RAGIONE_SOCIALE.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e dispone la trasmissione degli atti all’RAGIONE_SOCIALE e
dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 11/06/2025