Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1088 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1088 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Soststuto Procuratore AVV_NOTAIO
GIORDANO
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 01/10/2024, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado di condanna di NOME COGNOME alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 34.000 di multa in relazione al reato di cui all’art. 296, comma 2, d.P.R. 43/1973, per detenuto nel 2018 a scopo di vendita, in quanto recidivo specifico, grammi 6.800 di tabacch lavorati esteri di contrabbando.
2.Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione l’imputato NOME COGNOME deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla richiesta di conversione della pena ai sensi dell’art. 53 e seguenti legge n. 689 del 1981 la Corte territoriale ha ritenuto di non accogliere in ragione dei precedenti penali specifici è gravato il ricorrente. Evidenzia la carenza di motivazione e l’erronea valutazione della Co territoriale, che ha motivato il diniego facendo richiamo esclusivamente ai precedenti pena specifici, sebbene questi costituiscano il presupposto del reato contestato, senza il quale no configurerebbe la fattispecie criminosa.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto il ri del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1.Si evidenzia che il contrabbando doganale è stato recentemente oggetto di riforma che ha proceduto alla integrale disciplina della materia che ha imposto l’obbligo di accertare s seguito dell’abrogazione dell’art. 296 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, si sia verificata ipotesi di successione di leggi nel tempo che abbia determinato l’abrogazione o la sopravvenuta irrilevanza penale delle condotte in precedenza incriminate.
Al riguardo, si osserva che la detenzione per la vendita di tabacchi lavorati esteri in qua inferiore a quindici chilogrammi convenzionali, anche in caso di recidiva del soggetto agent costituisce fatto non più previsto dalla legge come reato, in quanto sanzionato come mero illeci amministrativo ex art. 84, comma 2, d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141, salvo ricorra taluna del aggravanti di cui all’art. 85 del predetto decreto (Sez. 3, n. 8886 del 21/01/2025, Rv. 287524 Sez.3, n. 47584 del 06/11/2024, Mercurio, .n.m.). Infatti, la recidiva in contrabbando d all’art. 89 d.lgs. n. 141 del 2024, presuppone, per la sua applicazione, la configurabilità d delitto di contrabbando punito con la sola multa (e non invece con la sanzione amministrativa) sicché diviene insensibile ai fatti di contrabbando relativi a quantitativi di t.l.e. fino quanto essi integrano un illecito amministrativo ex art. 84, comma 2, d.lgs. 26 settembre 2024 n. 141.
Ne segue che, a seguito dell’entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, il fa introdurre, vendere, far circolare, acquistare e detenere a qualsiasi titolo nel territorio del
t
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un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a 15 Kg convenzionali (art. 84, circostanziato dalla recidiva in contrabbando (art. 89), non costituisce ormai conseguente abolitio criminis dei fatti commessi prima del 4 ottobre 2024 (data di entra vigore del d.lgs. n. 141 del 2024).
1.2.Nel caso in disamina si contesta al ricorrente di aver detenuto nel 2018 a fin 6,8 chilogrammi di tabacchi lavorati esteri, quantitativo inferiore ai 15 Kg.
Non vi è dubbio, pertanto, che il caso oggetto del presente scrutinio abbia ad ogg condotta divenuta, per effetto della riforma del 2024, penalmente irrilevante.
Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in fatto non è più previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge
Così deciso all’udienza del 04/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente