Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40696 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40696 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Gen. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Nessun avvocato è presente
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza dell’8 giugno 2020, il Tribunale di Napoli, all’esito di rito abbreviato, condannava NOME COGNOME alla pena di anni 1, mesi 8 di reclusione ed euro 85.533 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 291 bis comma 1 ter del d.P.R. n. 43 del 1973 (capo A), in esso assorbito il reato ex art. 67-70 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 292 del d.P.R. n. 43 del 1973 contestato al capo B, addebitandosi in particolare all’imputato di aver detenuto e trasportato a bordo dell’autovettura Lancia mod. Y targata TARGA_VEICOLO a lui in uso, 25,66 kg di tabacchi lavorati esteri di contrabbando, sottratti al pagamento dell’iva e dei diritti di confine, fatti accertati in Napoli il 12 maggio 2020.
Con sentenza del 1 dicembre 2020, !a Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, rideterminava la pena detentiva a carico dell’imputato nella misura di anni 2 di reclusione, confermando nel resto, mentre in seguito, con ordinanza del 15 dicembre 2020, veniva disposta la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo, nel senso che la pena detentiva doveva ritenersi ridotta ad anni 1 e mesi 4 di reclusione.
Avverso la sentenza della Corte di appello partenopea, COGNOME, tramite il suo difensore, propose ricorso per cassazione e la Terza Sezione Penale di questa Corte, con la sentenza n. 35413 del 20 maggio 2021, annullava la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli.
Nello specifico, il precedente giudice di legittimità, riteneva fondato ed assorbente sugli altri il secondo motivo di ricorso, con cui il COGNOME aveva contestato la formulazione del giudizio di colpevolezza, rilevando che la Corte di appello si era limitata a valorizzare il contenuto dell’attività di perquisizione e sequestro, omettendo di verificare in concreto se il TLE sequestrato fosse di natura estera e dunque di contrabbando. I giudici di merito, in particolare, soffermandosi unicamente sul dato esteriore della vicenda, ovvero la mancanza del “bollino”, avrebbero omesso di verificare in concreto, secondo il ricorrente, l’effettiva provenienza delle sigarette sequestrate, non essendo affatto peregrina l’ipotesi che un soggetto acquisti sigarette da venditori autorizzati, ottenendo un prezzo di favore, per poi rivenderle guadagnandoci una piccola percentuale, il che avrebbe confinato la condotta in ambito amministrativo. Dei resto, la natura rudimentale del trasporto del TLE sequestrato faceva presumere un comportamento in buona fede da parte dell’imputato, atteso che le sigarette erano state trovate “in bella vista”, essendo cioè appoggiate sul sedile posteriore dell’autovettura.
Per la Corte di legittimità «le risposte fornite nella sentenza impugnata alle censure sollevate nell’atto di impugnazione non possono ritenersi esaustive, atteso
che nella scarna valutazione dei motivi di appello proposti nell’interesse di COGNOME, la Corte territoriale si è limitata a un generico richiamo alla sentenza di primo grado, senza confrontarsi con il merito delle doglianze difensive, ovvero senza alcun riferimento al fatto delineato dall’istruttoria e alla sua qualificazione giur dica, a parte un rapidissimo cenno rispetto alla sussistenza dell’aggravante contestata. In definitiva, nel limitarsi a richiamare (senza peraltro riportarle) le argo mentazioni del Tribunale, la Corte di appello ha di fatto omesso di prendere in considerazione le deduzioni difensive, venendo meno all’onere di valutazione critica delle censure sollevate, anche rispetto ai temi giuridici sottoposti».
Con sentenza del 12 marzo 2024, la Corte di Appello di Napoli, quale giudice del rinvio, ha nuovamente confermato l’affermazione di responsabilità del COGNOME, rideterminando la pena detentiva in anni uno e mesi quattro di reclusione.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il COGNOME deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
Con primo motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 291 bis d.P.R. 43/1973 e 530 comma 2 cod. proc. Pen. nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione per travisamento della prova ed erronea applicazione degli artt. 530 e 533 codice di rito, non avendo i giudici di secondo grado motivato adeguatamente in ordine alla ritenuta prova certa della consumazione del reato di contrabbando da parte del COGNOME NOME.
Si lamenta, in particolare, che il giudice del rinvio abbia confermato la penale responsabilità del COGNOME in ordine al reato di contrabbando, nonché alla sussistenza dell’aggravante del mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato, ritenendo, nel caso di specie la provenienza estera del tabacco sequestrato, nonché il mancato pagamento dei diritti di confine, in ragione dell’assenza del bollino del monopolio di stato sui pacchetti di sigarette caduti n sequestro, prova della sussistenza del reato contestato. In particolare, la Corte partenopea, ai fini della configurabilità del reato di contrabbando, contestato in capo al ricorrente richiama la circostanza che i pacchetti di sigarette caduti in sequestro non risultavano di produzione nazionale di talché il TLE era stato introdotto in Italia senza il preventivo pagamento degli oneri come dimostrato dall’assenza del bollino del monopolio di stato. Ancora, riteneva inverosimile la possibilità che il ricorrente avesse ricevuto i pacchetti caduti in sequestro da rivenditori autorizzati e poi eliminati il bo lino prima di rivenderli stante la mancanza di qualsivoglia giustificazione economica.
La tesi difensiva è che il giudice del rinvio abbia superato le doglianze difensive in relazione alla mancanza di accertamenti dell’avvenuto contrabbando con motivazione apparente, non essendo stata verificata l’effettiva provenienza del TLE rinvenuto in possesso del ricorrente, affinché lo stesso potesse essere ritenuto responsabile della presunta condotta illecita.
Ci si duole che la Corte partenopea, nel proprio percorso motivazionale, abbia valorizzato oltremodo la circostanza dell’assenza del bollino del monopolio di stato sui pacchetti di sigaretta caduti in sequestro, mancandc di verificare in concreto se effettivamente il TLE sequestrato fosse di natura estera e dunque di contrabbando. Ancora, l’assenza di un percorso logico motivazionale a cui erano tenuti i giudici di secondo grado si fonderebbe su una valutazione di natura economica che escluderebbe la fondatezza della versione dei fatti prospettata dalla difesa.
Richiamato il dictum di Sez. 3, n. 24719 del 15/05/2001, Rv. 219102, per il ricorrente, nel caso di specie, dall’esame della sentenza impugnata, risulterebbe evidente che il materiale probatorio raccolto nel primo grado del giudizio sicuramente non può dimostrare con assoluta certezza la provenienza estera del TLE sequestrato, ovvero l’eventuale conoscenza da parte dell’imputato dell’illeceità della condotta. Invero, dalla ricostruzione dell’accaduto, offerta da entrambi i giudici di merito, emergerebbe unicamente che le sigarette sequestrate erano prive del timbro del monopolio di stato, di talché la vicenda non poteva non essere ricondotta nella fattispecie contestata, ritenendo altresì che le sigarette erano sicuramente destinate alla vendita. Dunque, la Corte D’Appello di Napoli, soffermandosi unicamente sul dato “esteriore” della vicenda, mancanza del bollino, avrebbe omesso di verificare in concreto l’effettiva provenienza delle sigarette sequestrate, benché sollecitato dalla difesa. Siffatto accertamento, sicuramente avrebbe consentito di verificare con assoluta certezza la provenienza del TLE sequestrato e, pertanto, escludere o viceversa l’ipotesi delittuosa contestata. Difatti, il primo giudice avrebbe potuto verificare, attraverso gli operanti, l’esistenza di eventuali caratteristiche presenti sul pacchetto di sigarette che facessero presumere che si trattava di un prodotto nazionale e non viceversa, tale per cui il possesso non integrava il delitto contestato bensì una violazione amministrativa. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La verifica, necessaria al fine del decidere – prosegue il ricorso – poteva essere espletata attraverso la lettura dei codici presenti sui pacchetti di sigarette che avrebbero potuto identificarne la provenienza nazionale e non estera. Viceversa, il giudice di primo grado, omettendo tale verifica, avrebbe ritenuto apoditticamente che il TLE sequestrato fosse di provenienza estera e, dunque, di contrabbando.
Sul punto, sostiene il ricorrente che, ne!la pratica, non è peregrina l’ipotesi in cui un soggetto acquisti sigarette da venditori autorizzati, ottenendo un prezzo di
favore, per poi rivenderle guadagnandoci una piccola percentuale. Ovviamente, questa è una pratica non ammissibile, ragion per cui il venditore autorizzato tende a cancellare il bollino al fine di evitare che si possa risalire al titolare della licen con evidenti conseguenze amministrative per il venditore.
Naturalmente, nel caso de quo, mancherebbe la sottrazione del TLE alla tassazione con esclusione del reato di contrabbando, potendo confinare siffatta condotta in una sanzione amministrativa per mancanza di autorizzazione alla vendita.
Diversamente, si lamenta che la Corte D’Appello di Napoli abbia ritenuto non condivisibile la tesi sostenuta dalla difesa secondo cui la merce avesse provenienza lecita, atteso che risultava inverosimile un acquisto a prezzo di mercato dì sigarette, destinate ad una successiva rivendita, ad un prezzo uguale o addirittura ridotto, venendo in tal modo meno la ragione logica dell’operazione economica.
Si sostiene che sarebbe evidente l’errore logico in ali è incorsa la Corte partenopea, visto che il COGNOME acquistava ad un prezzo “riservato” ai titolari di licenza e, dunque, sicuramente inferiore a quello previsto per la vendita al pubblico, atteso che sullo stesso viene applicato il guadagno. Dunque, l’operazione “commerciale” del COGNOME, sicuramente aveva una sua logica di mercato che non poteva non ritenersi verosimile diversamente da quanto affermato dalla Corte D’Appello di Napoli.
Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 291-ter d.P.R. 43/1973 per mancanza degli elementi costitutivi della circostanza aggravante contestata.
La Corte partenopea, in sentenza, ritiene che «… elemento costituivo di reato di trasporto di TLE di contrabbando è l’uso di un mezzo di circolazione…» (pag. 5). Diversamente, si sostiene che la Corte partenopea avrebbe potuto escludere la circostanza aggravante di cui all’art. 291-ter co. 1 d.P.R. 43/1973 mancando agli atti la prova della circostanza soggettiva della terzietà del mezzo di trasporto utilizzato. L’aggravante di cui all’art. 291-ter co.1 d.P.R. 43/73 punisce chi utilizza per il trasporto del TLE un mezzo di proprietà di altro soggetto. Nel caso di specie COGNOME NOME NOME in possesso di un’auto noleggiata. Ed è ormai prassi consolidata operare una equiparazione fra proprietario e usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, attr buendo, in luogo del proprietario, le responsabilità derivanti dall’applicazione delle norme del codice della strada ad uno dei soggetti ivi indicati, nella definizione dei rapporti derivanti dalla solidarietà. Dunque, identica valutazione dovrebbe ritenersi applicabile anche nell’ambito penale, laddove un contratto di noleggio renda il “noleggiatore e utilizzatore dell’auto” proprietario di quel mezzo per tutto i tempo stabilito dal contratto e ritenuto responsabile a tutti gli effetti di legg dunque l’aggravante di cui all’art. 291-ter DPR 43/1973 non può dirsi integrata attesa l’equiparazione tra il possessore e il noleggiatore.
Orbene, sul punto specifico, la Corte d’Appello non fornirebbe per il ricorren alcuna motivazione, in ordine al mancato discrimine circa la terzietà o men dell’auto utilizzata per il trasporto del TLE di contrabbando, incorrendo nella lazione di legge invocata.
Si sostiene, in ogni caso, che l’impiego del mezzo è stato elemento costituti del reato riferendosi ad una modalità esecutiva dello stesso; pertanto, in cod ipotesi il dato circostanziale perde la sua autonoma rilevanza e rimane assorb nella fattispecie di base. Ciò perché sarebbe evidente l’impossibilità di realizz reato di cui all’art. 291-bis d.P.R. 43/1973 senza un mezzo di trasporto. Il sporto. Infatti, è condicio sine qua non per la realizzazione del reato stesso tilizzo del mezzo necessario alla realizzazione della condotta punita dall’art. bis d.P.R. 43/1973, esclude dunque l’aggravante di cui all’art. 291-ter d.P 43/1973.
Con un terzo motivo si lamentano violazione degli artt. 62 bis e 99 cod. pen e vizio motivazionale laddove la Corte territoriale ha ritenuto di non escluder recidiva contestata alla luce dei numerosi prendenti penali di cui lo stesso ri gravato ed avrebbe completamente omesso di considerare le circostanze che avrebbero indotto all’esclusione della contestata recidiva con il riconoscime delle attenuanti generiche nella massima estensione con e conseguente contenimento della pena entro il minimo edittale.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il PG presso questa Corte ha anticipato con memoria scritta del 4 settembr 2024 le proprie conclusioni.
Le parti hanno concluso in pubblica udienza come riportato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi sopra illustrati tendono a sollecitare a questa Corte una riva zione del fatto non consentita in questa sede di legittimità. Peraltro, gli s sostanziano nella riproposizione delle medesime doglianze già sollevate in appell senza che vi sia un adeguato confronto critico con le risposte a quelle fornite giudici del gravame del merito.
Per contro, l’impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere inte bile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrut legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensi ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuri
in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile
2. Il primo motivo, con cui si censura violazione di legge e mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, espresso pur in assenza di un accertamento sulla effettiva provenienza della merce, si palesa del tutto generico, in quanto non correlato alle argomentazioni della Corte territoriale che, sulla base delle risultanze di fatto acquisite (ossia la mancata produzione in Italia della tipologia di tabacco in sequestro e l’assenza del bollino del monopolio di Stato sulla merce in questione), ha tratto la prova sulla natura estera dei pacchetti di sigarette, per poi escludere con argomenti di ordine logico ineccepibili la tesi difensiva del prevenuto di avere comprato la merce da rivenditori autorizzati per poi privarla del bollino dell’RAGIONE_SOCIALE (risultando contrario ai basilari interessi economici comprare la merce per rivenderla ad un prezzo necessariamente maggiorato non appetibile per il mercato), richiedendo per contro la difesa una rivalutazione nel merito di dette evenienze non consentita in sede di legittimità.
La Corte del merito, con motivazione logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto – e che, pertanto, si sottrae alle proposte censure di legittimitàrileva che, ai fini dell’integrazione dei reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291- bis d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) occorre che il tabacco, oltre a non essere nazionale, sia stato materialmente introdotto, venduto, trasportato, acquistato o detenuto nel territorio dello Stato italiano, a prescindere dalla durata della permanenza in quest’ultimo e dalla sua successiva destinazione (cfr. Sez. 3, n. 7619 del 10.01 .2012). Osserva poi che nel caso in esame è comprovata non solo la provenienza estera del tabacco (tenuto conto della tipologia di tabacco in sequestro, non prodotto in Italia, tra cui diversi pacchetti di MERIT, CHESTERFIELD KS RED, BOND), ma anche il mancato pagamento dei diritti di confine, e, dunque, il contrabbando dello stesso, elemento questo comprovato dall’assenza del bollino del RAGIONE_SOCIALEo di Stato sui pacchetti di sigarette caduti in sequestro, ma anche dall’assoluta inverosimiglianza della tesi apoditticamente sostenuta dalla difesa, secondo cui il COGNOME avrebbe ricevuto i pacchetti da rivenditori autorizzati e poi eliminato il bollino prima di rivenderli, tale non solo perché l’operazione prospettata dalla difesa è priva di qualsivoglia giustificazione economica (basti considerare che i rivenditori autorizzati guadagnano il 10 3/o su ogni pacchetto di sigarette venduto, ossia su un pacchetto di 5 euro guadagnano 50 centesimi, sicché non avrebbero alcun interesse a vendere le sigarette a persone come il MeIlo introitando un
minore importo di guadagno e perché nessuno acquisterebbe un pacchetto di sigarette al di fuori dei canali ufficiali se non per risparmiare una consistente cifra del prezzo di acquisto dai tabaccai, e non poche decine di centesimi), ma soprattutto perché essa è in evidente contrasto con quanto ammesso dallo stesso COGNOME in sede di convalida dell’arresto. Come ricorda la sentenza impugnata, infatti, l’imputato, in quella sede, lungi dal prospettare al giudice di aver acquistato il T.L.E. presso rivenditori autorizzati, ammetteva gli addebiti aggiungendo di aver comprato le sigarette sequestrate al prezzo complessivo di 200 euro al fine di rivenderle e guadagnarci “qualche dieci euro” (il richiamo è al verbale stenotipico dell’udienza dei 13.05.2020).
Va ricordato, come sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o (i puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, del credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 n. 9106 del 12/02/2021, Rv. 280747).
Ebbene, la difesa, al fine di censurare il percorso logico adottato dal giudicante, evidenzia la mancata ulteriore verifica sulla provenienza delle sigarette sequestrate da attuarsi attraverso la lettura dei codici presenti sui pacchetti, non facendo così altro che sollecitare un adempimento istruttorio che esula dagli elementi probatori utilizzati, piuttosto che il controllo sulle modalità con le quali ta elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita, secondo quelli che sono i limiti del potere di questa Corte.
Quanto poi alla ritenuta inverosimiglianza della versione dell’imputato, la difesa enuncia una pretesa logica di mercato nell’operazione che COGNOME avrebbe rappresentato come da lui attuata e per contro disattesa in tali termini dal giudicante (ovvero l’acquisto delle sigarette dai titolari della licenza al prezzo ad essi riservato, certamente inferiore a quello previsto per !a vendita al pubblico, su cui poi applicare un rincaro per il proprio guadagno), senza confrontarsi con l’iter argomentativo sopra ricordato che rappresenta l’illogicità dell’operazione rappresentata dal ricorrente anche in relazione alla posizione dei venditori autorizzati, che cedendo a COGNOME ad un prezzo inferiore da quello praticato nella vendita di mercato perderebbero la possibilità di introiettare un maggiore guadagno.
Manifestamente infondato è anche il motivo, meramente reiterativo, con cui il difensore deduce l’insussistenza della circostanza aogravante contestata (art. 291-ter, comma 1, d.P.R. 43/73 secondo cui “Se i fatti previsti dall’articolo 291bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee
al reato, la pena è aumentata) sostenendo che l’uso del mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato, in quanto necessario al trasporto del T.L.E., corrisponderebbe ad “un elemento costitutivo della fattispecie, cioè ad una modalità esecutiva del reato” rimanendo assorbita nella fattispecie base.
La doglianza contiene un’interpretazione del dato normativo (che fa riferimento alla proprietà del bene a soggetto diverso dall’autore del reato) già disattesa dal giudicante, in quanto non compatibile con la ratio della circostanza aggravante, collegata all’inasprimento di pena in ragione dell’utilizzo di un bene non confiscabile, come è quello del noleggiatore/utilizzatore dell’auto, diversamente da quello di proprietà dell’autore del fattc, nonché per la maggiore pericolosità dell’imputato nell’uso di un mezzo che crei maggiori difficoltà di identificazione dell’autore del reato.
Come osserva correttamente la Corte territoriale che elemento costitutivo del reato di trasporto di TLE di contrabbando è l’uso di un mezzo di circolazione, ma non certo l’uso di un veicolo intestato a persona estranea al reato, ipotesi quest’ultima in cui è ravvisabile un maggior grado di disvalore del fatto (che giustifica l’aumento di pena) vista l’impossibilità di disporre la confisca del mezzo utilizzato per il trasporto, e, comunque, la maggiore difficoltà di identificare gli autori del reato.
In proposito, questa Corte ha anche chiarito che, in tema di contrabbando doganale, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante dell’utilizzo di mezzo di trasporto appartenente ad un terzo estraneo al reato deve ritenersi sufficiente la dimostrazione della titolarità del mezzo in capo a soggetto non imputato, senza che sia necessaria altresì la prova della innocenza di costui (Sez. 3, n. 36834 del 07/10/2010, Batari, Rv. 248567 – 01).
4. Inammissibile è il terzo motivo di ricorso, in punto di ritenuta recidiva, in quanto non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivaz dell’atto impugnato.
Per contro, la Corte territoriale dà conto di avere operato una concreta verifica in ordine alla sussistenza degli elementi indicativi di una maggiore capacità a delinquere del reo, laddove si osserva che i numerosi – e gravi precedenti penali – a carico del COGNOME, commessi senza soluzione di continuità fin da quando era poco più che maggiorenne, e reiterati nel tempo nonostante i periodo di detenzione subiti (l’ultimo terminato nell’ottobre 2019, e, dunque, pochi mesi di commettere il nuovo reato per il quale si procede), testimoniano una non comune propensione al crimine dell’imputato e giustificano il maggior rigore sanzionatorio di cui all’art
99 cod. pen. Di talché la sentenza impugnata non presenta i denunciati profili censura.
In sentenza si rileva anche che il COGNOME ha già benevolmente goduto delle circostanze innominate, laddove, osta all’applicazione delle stesse nella massim estensione, non solo il disposto di cui all’art. 63 comma 4 cod. pen, ma anche considerevole “peso” della recidiva che grava a carico dell’imputato.
Tuttavia, il giudice del rinvio ha mantenuto ferma la decisione della prim Corte territoriale di ridurre la pena detentiva per renderla più congrua al c concreto, rideterminandola in anni 1, mesi 4 di reclusione, invariata la pena pec niaria.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pe non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrent pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am mende.
Così deciso il 17 ottobre 2024
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