Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 42219 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 42219 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore, AVV_NOTAIO, che ha replicato alle richieste del PG insistendo per l’ammissibilità e fondatezza del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 sig. NOME COGNOME ricorre per l’annullamento della sentenza del 29/09/2022 della Corte di appello di Venezia che ha confermato la condanna alla pena di due anni e due mesi di reclusione irrogata con sentenza del 23/11/2020 del Tribunale di Venezia, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato e da lui impugnata, per il reato di cui agli artt. 81, cpv., 483, 61, n. 2, cod. pen., 295, lett. c), d.P.R. n.43 del 1973, a lui ascritto perché, quale legale rappresentante della società «RAGIONE_SOCIALE», aveva sottratto al pagamento dei diritti di confine le merci indicate nelle dichiarazioni doganali specificament indicate nel capo 1) della rubrica nonché perché, al fine eseguire il delitto, nel dichiarazioni predette aveva falsamente dichiarato di essere esportatore abituale.
1.1.Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 516 e 522 cod. proc. pen. avendo egli sempre agito come rappresentante fiscale della società di diritto neerlandese «RAGIONE_SOCIALE» e non come legale rappresentante della medesima società, qualità – quest’ultima – indicata dalla rubrica, mai modificata dal Pubblico ministero e in relazione alla quale ha riportato condanna.
Argomenta, al riguardo che:
il rappresentante fiscale non assume la figura giuridica del dichiarante;
le operazioni doganali contestate erano tutte relative alla importazione dalla Repubblica popolare cinese di apparati colà prodotti dall’impresa RAGIONE_SOCIALE, acquistati dalla «RAGIONE_SOCIALE» e trasportati via nave sino a Porto Marghera per essere ceduti alla committente società RAGIONE_SOCIALE onde essere utilizzati per un impianto di depurazione gestito da quest’ultima società;
si tratta di operazioni che, secondo quanto emerge dalla documentazione prodotta in atti, sono soggette al regime del ‘reverse charghe’ che prevede che VIVA venga pagata dall’acquirente;
in questi casi il rappresentante fiscale non ha alcun potere poiché gli obblighi in materia di IVA devono essere adempiuti dal cessionario o committente anche quando il cedente o prestatore sia identificato in RAGIONE_SOCIALE tramite identificazione diretta o nomina di un rappresentante fiscale;
non si comprende perché l’azione penale non sia stata esercitata nei confronti del rappresentante legale della «RAGIONE_SOCIALE» o contro lo spedizioniere doganale «RAGIONE_SOCIALE» che ebbe materialmente a compilare e presentare alla dogana la dichiarazione di intento per l’importazione in esenzione di IVA;
il dazio era stato pagato e la dogana era stata posta nelle condizioni d verificare non solo la reale natura della merce ma anche il soggetto passivo di imposta non era la «RAGIONE_SOCIALE», men che meno il suo rappresentante fiscale.
1.2.Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 483 cod. pen., sotto il profilo della natura innocua del falso posto che non vi è stata alcun sostituzione di merce, né evasione di imposta dalla società «RAGIONE_SOCIALE» (nei cui confronti gli enti impositori non hanno mai esercitato alcuna pretesa erariale), ma solo l’errata dichiarazione di essere “esportatore abituale dichiarazione, peraltro, proveniente dallo spedizioniere su indicazioni della società, non del ricorrente.
1.3.Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del complessivo trattamento sanzioNOMErio non avendo i Giudici di merito indicato la pena base e la frazione applicata a titolo di aumento per l continuazione, né se hanno considerato o meno la recidiva.
2.Con memoria del 19 giugno 2023, il ricorrente ha replicato alla richiesta del PG di inammissibilità del ricorso.
3.11 ricorso è inammissibile perché generico, manifestamente infondato e proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità.
4.0sserva il Collegio:
4.1.il ricorso costituisce la sostanziale riedizione, pur con gli adeguamenti stilistici del caso, dell’atto di appello dal quale oltretutto mutua, inevitabilmen anche gli inammissibili richiami al contenuto delle prove delle quali non viene nemmeno dedotto il travisamento;
4.2.manca, all’evidenza, una specifica correlazione tra i vizi (genericamente) denunciati e le ragioni poste a fondamento dell’atto impugNOME;
4.3.secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugNOME (Cass., Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Rv. 255568); cosicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto d’impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008 Rv. 240109). Ai fini della validità del ricorso per cassazione non è, perciò, sufficiente che il ricorso consenta di individuare l
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statuizioni concretamente impugnate e i limiti dell’impugnazione, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali esso si fonda siano esposte con sufficiente grado di specificità e che siano correlate con la motivazione della sentenza impugnata; con la conseguenza che se, da un lato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale ed assoluta, dall’altro, esso esig pur sempre – a pena di inammissibilità del ricorso – che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle del ricorrente, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, è quindi onere del ricorrente, nel chiedere l’annullamento del provvedimento impugNOME, prendere in considerazione gli argomenti svolti dal giudice di merito e sottoporli a critica nei limiti – s’intende – delle censure di legittimità (così, in motivazione, Sez. 2, 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425 – 01);
4.4.è .,dunque tinammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42406 del 17/07/2019, Rv. 277710 – 01; Sez. 6, n. 20377 dell’11/03/2009, Rv. 243838 – 01; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708 – 01; Sez. 6, n. 12 del 29/10(1996, dep. 1997, Rv. 206507 – 01);
4.5.il terzo motivo, relativo alla determinazione della pena, era stato altresì oggetto di rinuncia in appello.
5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.