Contrabbando Doganale e Recidiva: Quando il Reato non si Estingue
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su un’importante questione legata al contrabbando doganale. Il caso esaminato offre lo spunto per chiarire la relazione tra la depenalizzazione di alcuni reati e la persistenza della gravità di altre fattispecie criminose, come quella del contrabbando aggravato dalla recidiva. La decisione sottolinea come questo reato mantenga la sua natura penale autonoma, indipendentemente dalle vicende legislative che hanno interessato i reati presupposto della recidiva.
I Fatti del Caso
Il ricorrente si era rivolto alla Corte Suprema di Cassazione per contestare una sentenza della Corte d’Appello di Napoli che lo aveva condannato per il delitto di contrabbando doganale. La particolarità del caso risiedeva nel fatto che il reato era aggravato dalla recidiva, ovvero dalla precedente commissione di altri illeciti. La difesa sosteneva che, essendo stati i reati precedenti oggetto di depenalizzazione (il cosiddetto “abolitio criminis”), anche l’aggravante dovesse venire meno, con conseguenze sulla qualificazione giuridica del fatto contestato.
La Questione Giuridica: Recidiva e Depenalizzazione
Il fulcro della controversia legale era stabilire se la depenalizzazione dei reati che costituiscono il fondamento della recidiva potesse estendere i suoi effetti al reato di contrabbando doganale aggravato. In altre parole, ci si chiedeva se un reato autonomo, come quello di contrabbando previsto dal d.P.R. n. 43/1973, potesse essere “declassato” o considerato meno grave a seguito della cancellazione dall’ordinamento dei reati precedentemente commessi dall’imputato.
Le Motivazioni della Cassazione sul Contrabbando Doganale
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile per due ordini di ragioni, una di merito e una di rito.
Nel merito, i giudici hanno ribadito un principio consolidato: il delitto di contrabbando doganale aggravato dalla recidiva è una fattispecie di reato autonoma. Come tale, non rientra nell’ambito di applicazione della normativa sulla depenalizzazione (d.lgs. n. 8/2016). La Corte ha chiarito che l’autonomia del reato di contrabbando fa sì che la sua natura penale non venga intaccata dalla depenalizzazione dei reati sui quali si fonda la contestazione della recidiva. L'”abolitio criminis” riguarda i singoli reati, ma non annulla lo status di recidivo del soggetto, che continua a rilevare come circostanza aggravante per nuovi e diversi reati.
Sotto il profilo procedurale, il ricorso è stato giudicato “a-specifico”. Questo significa che il ricorrente non ha mosso critiche puntuali alla motivazione della sentenza d’appello, ma si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte nel grado precedente. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si riesamina il fatto, ma un organo di legittimità che valuta la corretta applicazione della legge. Un ricorso che non si confronta con le ragioni della decisione impugnata è destinato all’inammissibilità.
Le Conclusioni
La decisione della Suprema Corte ha importanti implicazioni pratiche. In primo luogo, conferma la gravità del reato di contrabbando doganale aggravato, che rimane saldamente nel perimetro del diritto penale. Chi ha precedenti specifici, anche se relativi a reati oggi depenalizzati, non può sperare in un trattamento sanzionatorio più mite se commette questo tipo di illecito. In secondo luogo, l’ordinanza serve da monito sull’importanza di redigere ricorsi per Cassazione che siano specifici e tecnicamente ben argomentati, evitando la mera ripetizione di doglianze già esaminate. La conseguenza dell’inammissibilità non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Il reato di contrabbando doganale aggravato dalla recidiva è stato depenalizzato?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che questa fattispecie di reato è autonoma e non rientra nella previsione generale di depenalizzazione di cui al d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8.
Perché la Cassazione ha ritenuto valida la recidiva anche se i reati precedenti sono stati depenalizzati?
Perché il reato di contrabbando doganale aggravato è considerato una fattispecie autonoma. La depenalizzazione dei reati precedenti (abolitio criminis) non cancella la pericolosità sociale del soggetto, che rileva ai fini della contestazione della recidiva per un nuovo e diverso reato.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso in Cassazione ritenuto inammissibile?
La conseguenza è la conferma della condanna impugnata, oltre alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18479 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18479 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME NOME a ACERRA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME è inammissibile.
Va premesso che il delitto di contrabbando doganale aggravato dalla recidiva previsto dall’art. 296, comma 2, d.P R. 23 gennaio 1973, n. 43, in quanto fattispecie di reato autonomo, non rientra nella previsione generale di depenalizzazione di cui all’art. 1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, pur quando i delitti sui quali è fondata la contestazione della recidiva siano stat oggetto di “abolitio criminis”. (Sez. 3, Sentenza n. 32868 del 06/07/2022 Cc. (dep. 07/09/2022 ) Rv. 283645 – 01). Consegue la manifesta infondatezza del motivo diretto a sovvertire il predetto indirizzo. Peraltro il ricorso è a-specif atteso che non si confronta con la motivazione ma si limita a reiterare le ragioni già dedotte in appello.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 26.1.2024