Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 24690 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 24690 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/06/2025
TERZA SEZIONE PENALE
COGNOME NOME
Sent. n. sez. 943/2025
UP – 03/06/2025
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sui ricorsi proposti da
NOME nato a Palermo il 31/05/1978;
nel procedimento a carico dei medesimi;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, dr. NOME COGNOME che ha
RITENUTO IN FATTO
5.Con il secondo motivo COGNOME e NOME Salvatore deducono la nullità della sentenza in ordine all’art. 99 c.p., atteso che la recidiva sarebbe stata riconosciuta solo in ragione dei precedenti penali, sebbene i reati del Marino contro il patrimonio siano risalenti e l’ultimo reato commesso sia del 2015. In un caso sarebbe inoltre intervenuta sentenza ex art. 131 bis c.p. Gli altri reati sarebbero poi di natura contravvenzionale. Analoghe osservazioni, quanto alla inadeguatezza dei precedenti ai fini della recidiva, sono formulate per il Galioto.
6.Da parte sua, il COGNOME con il secondo motivo contesta invece il mancato riconoscimento della invocata continuazione tra i fatti qui sub iudice e quelli giudicati con altra sentenza irrevocabile citata in ricorso, evidenziando i motivi a sostegno della richiesta.
7.Con il terzo motivo, deducono tutti vizi di motivazione in ordine alla doglianza sollevata in ordine al trattamento sanzionatorio, avendo i giudici in particolare omesso una adeguata motivazione circa tale censura, in assenza della indicazione dei criteri soggettivi e oggettivi seguiti al momento della determinazione della pena.
8.Con il quarto motivo si deduce da parte di tutti i ricorrenti il vizio di violazione di legge in ordine all’art. 62 bis c.p., perla mancata applicazione delle attenuanti generiche. Nonostante l’ammissione dell’addebito e il corretto contegno processuale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Occorre rilevare che i fatti in esame riguardano condotte inerenti TLE per un ammontare pari a 4.000 kg. di TLE. In materia Ł intervenuta una riforma, di cui decreto legislativo del 26 settembre 2024, n. 141, con cui il legislatore ha proceduto ad una integrale rivisitazione della materia. Va in proposito evidenziato che l’articolo 84 del decreto legislativo, che ha sostituito l’articolo 291-bis del vecchio testo unico, stabilisce ora al comma 1 che” chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, e punito con la reclusione da due a cinque anni”.
Ai sensi poi del comma 2, se tali fatti invece « hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all’articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000 ».
L’articolo 85, a sua volta, stabilisce che, nelle ipotesi previste dall’articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:
a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l’impunita del reato, l’autore fa uso delle armi o si accerti averle possedute nell’esecuzione del reato;
b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l’autore e sorpreso insieme a due o piu persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
c) il fatto e connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica
amministrazione;
d) nel commettere il reato, l’autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l’intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per fa pubblica incolumita;
e) nel commettere il reato, l’autore ha utilizzato societa di persone o di capitali ovvero si e avvalso di disponibilita finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo 1’8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l’Italia aventi a oggetto il delitto di contrabbando.
Dunque, con la nuova normativa, da un lato, e stato elevato il quantitativo- soglia di TLE da dieci a quindici chilogrammi convenzionali; dall’altro, al di sotto di tale quantitativo, la pena della multa e stata sostituita dalla sanzione amministrativa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui all’articolo 85, comma 2, nel qual caso e prevista la sanzione della multa e della reclusione.
Quanto alla recidiva, non inclusa nell’articolo 85, e disciplinata dall’articolo 89, a tenore del quale «colui che, dopo essere stato condannato in via definitiva per delitto di contrabbando, commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, e punito, oltre che con la pena della multa, con la reclusione fino a un anno … Se il recidivo in un delitto di contrabbando commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, la pena … e aumentata dalla meta a due terzi »; la norma si applica, quindi, ai casi di commissione dei soli «delitti» di contrabbando per i quali e prevista l’applicazione della sola pena della multa, quale era il caso previsto dall’articolo 291-bis, comma 2 d.P.R. 43/1973, fattispecie che, tuttavia, ora e punita con la sola sanzione amministrativa ove non ricorrano le circostanze aggravanti succitate.
Va quindi precisato che dagli artt. 78 a 83 del Dlgs. in parola si configurano ipotesi peculiari di contrabbando tutte punite con la multa.
In tale quadro, va quindi altresì precisato che in tema di contrabbando doganale, anche in caso di recidiva, la detenzione per la vendita di tabacchi lavorati esteri in quantita inferiore ai 15 chilogrammi convenzionali costituisce condotta non piu prevista dalla legge come reato essendo sanzionata, ai sensi dell’articolo 84, comma 2, d. Lgs. 26 settembre 2024, n. 141, solo come illecito amministrativo, salvo che ricorra taluna delle circostanze aggravanti di cui all’articolo 85 del predetto decreto.
2.Il fatto in esame riguarda condotte che non sono divenute, per effetto della riforma del 2024, penalmente irrilevanti, siccome esse non sono al di sotto dell’attuale limite soglia di cui all’art. 84 comma 1 citato, pur non essendo aggravate nei termini suindicati ex art. 85. Vi Ł inoltre continuità normativa, atteso che rispetto alla condotta ex art. 291 bis citato si Ł solo proceduto ad un innalzamento della soglia di punibilità. Si può anticipare che rimane inalterato il trattamento sanzionatorio inferto, con esclusione della sola multa atteso che la nuova disposizione prevede solo ex art. 84 comma 1 la pena della reclusione da due a cinque anni come la precedente disposizione, senza contemplare anche la multa come in passato.
3. Inammissibile Ł il secondo motivo proposto in tema di recidiva da COGNOME e NOME COGNOME atteso che, diversamente da quanto dedotto, i giudici hanno ritenuto che non solo sussistano precedenti reiterati contro il patrimonio ma che gli stessi siano espressione di proclività a fronteggiare i propri bisogni attraverso il ricorso al crimine, secondo una prassi che i giudici hanno ritenuto riaffermata anche nel caso in esame, dimostrativa della assenza
di forza dissuasiva delle precedenti condanne. Così operando un esame di maggiore gravità del reato qui in esame, in linea con i noti indirizzi giurisprudenziali di legittimità.
Manifestamente infondato Ł anche il secondo motivo proposto dal solo COGNOME, a fronte di una completa e piø che adeguata motivazione in tema di esclusione della invocata continuazione, come emergente dalle due conformi sentenze, a fronte della valorizzazione del consistente intervallo temporale intervenuto tra i reati, pari a due anni, del compimento delle condotte sottoposte ad esame da parte di soggetti diversi (laddove una diversa prospettazione difensiva sul punto Ł stata esclusa in secondo grado, evidenziandone la mancata prova senza alcuna confutazione in questa sede) e della assenza di validi elementi a favore.
Quanto al terzo comune motivo, sul trattamento sanzionatorio, esso Ł inammissibile perchØ nuovo per il COGNOME, non risultando dedotto alla luce dell’incontestato riepilogo dei motivi di gravame. E’ manifestamente infondato anche per gli altri due ricorrenti, avendo i giudici formulato una congrua motivazione, evidenziando sia la determinazione di una pena di poco discosta dal minimo edittale, sia comunque sottolineando la personalità negativa emergente dai precedenti penali, sia la gravità della condotta per la quantità certamente notevole di tle.
6.Riguardo al quarto motivo, in tema di attenuanti generiche, innanzitutto la difesa non si misura con la corretta e ragionevole motivazione, per cui l’ammissione degli addebiti Ł intervenuta in ragione dell’arresto in flagranza e non per ragioni di resipiscenza, così incorrendo in un caso di carenza di specificità estrinseca. Nel caso in esame, la corte ha risposto statuendo l’irrilevanza dell’ammissione dell’addebito, senza censura specifica e adeguata sul punto. Deve allora ricordarsi che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresi quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, COGNOME, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l’atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).Inoltre emerge una adeguata motivazione, posto che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice, come pure accaduto, con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non Ł piø sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato. (Sez. 1,n. 39566 del 16/02/2017Rv. 270986 – 01). NØ Ł di per sØ significativo ai fini della fondatezza del motivo in esame il corretto, quanto doveroso in tal senso, comportamento processuale.
7.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi Ł ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza ‘versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’, si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 03/06/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente COGNOME NOME