Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42714 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42714 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/07/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a TORRE DEL GRECO DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi proposti da COGNOME NOME e COGNOME NOME risultano inammissibili per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità.
La sentenza impugnata con motivazione adeguata, immune da contraddizioni e da manifeste illogicità, e con applicazione corretta delle decisioni di questa Corte di Cassazione, relativamente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti (ricorso di COGNOME), rileva come la pena irrogata risulta congrua alla modalità della condotta e alla gravità dei fatti.
Le attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis cod. pen. sono state introdotte con la funzione di mitigare la rigidità dell’originario sistema di calcolo della pena nell’ipotesi di concorso di circostanze di specie diversa e tale funzione, ridotta a seguito della modifica del giudizio di comparazione delle circostanze concorrenti, ha modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, allorché questi intenda determinare la pena al di sotto di tale limite, con la conseguenza che, ove questa situazione non ricorra, perché il giudice valuta la pena da applicare al di sopra del limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione e non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge, né al corrispondente difetto di motivazione. (Sez. 3, n. 44883 del 18/07/2014 – dep. 28/10/2014, Cavicchi, Rv. 260627).
Per il ricorso di COGNOME, che riguarda solo l’aggravante dell’uso di mezzi altrui nella commissione del reato (art. 291 ter d. P.R. 43/1973) la sentenza risulta adeguatamente motivata rilevando l’uso di mezzi di altri come accertato dalla PG (“In tema di contrabbando doganale, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante dell’utilizzo di mezzo di trasporto appartenente ad un terzo estraneo al reato deve ritenersi nn
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sufficiente la dimostrazione della titolarità del mezzo in capo a soggetto non imputato, senza che sia necessaria altresì la prova della innocenza di costui” Sez. 3, Sentenza n. 36834 del 07/10/2010 Ud. (dep. 15/10/2010 ) Rv. 248567 – 01).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7/07/2023