Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39787 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39787 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CAMPANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Premesso che con sentenza del 17/4/2024 la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia emessa il 22/2/2022 dal Giudice per le indagi preliminari del Tribunale di Napoli Nord, con la quale NOME COGNOME era st giudicato colpevole dei reati di cui agli artt. 291-bis, comma 1, d.P.R. 23 g 1973, n. 43, 67-70, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Rilevato che propone ricorso per cassazione l’imputato, contestand l’affermazione di responsabilità, perché ribadita senza alcuna verifica in co del peso effettivo delle sigarette sequestrate (di poco superiore alla s rilevanza penale) e con un percorso argonnentativo viziato, fondato sulla m presenza del ricorrente presso l’appartamento di tale NOME COGNOME sull’altrettanto indiziaria e momentanea disponibilità delle chiavi di una che conteneva un quantitativo cospicuo di tabacco di contrabbando.
Considerato che il ricorso è inammissibile, perché – riproponendo medesime censure avanzate alla Corte di appello – tende ad ottenere in que sede una nuova e non consentita lettura delle stesse emergenze istruttori esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e favorevole invero preclusa alla Corte di legittimità.
La doglianza, inoltre, trascura che il Collegio del gravame – pronunciando proprio sulle questioni qui riprodotte – ha steso una motivazione del tutto con fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; c tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che i di imputazione riportava il peso effettivo del tabacco sequestrato (13,280 k che, peraltro, l’imputato non aveva dedotto eventuali errori nelle operazi pesatura. Ancora, la Corte di appello ha relegato a mera ipotesi la tesi dif (riprodotta in questa sede) secondo cui il COGNOME sarebbe stato in possesso chiavi di una vettura, in cui era stata rinvenuta una cospicua quantità di si solo perché doveva prelevarne una parte; tesi, peraltro, ritenuta infond sentenza con argomento non manifestamente illogico, evidenziando che sulla persona del ricorrente non era stata rinvenuta alcuna disponibilità di taba contrabbando. Ancora sul punto, la sentenza ha evidenziato l’illogicità dell’as secondo cui il NOME, asseritamente estraneo al reato, avrebbe comunque avuto chiavi di una vettura che conteneva un rilevante quantitativo di sigare provenienza illecita, potendola aprire senza la supervisione di ness Conclusivamente, dunque, la Corte di appello ha sottolineato che l’imputato aveva motivato e provato una possibile ricostruzione alternativa dei fatt aveva proposto soltanto mere illazioni.
4P+,
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 4 ottobre 2024
igliere estensore
Il Presidente