Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7074 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 7074 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 21/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME nato in Romania il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 15/07/2025 del Trib. Libertà di Bologna udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udite le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 15 luglio 2025, il Tribunale di Bologna, Sezione impugnazioni cautelari penali, respingeva l’istanza di riesame proposta nell’interesse di NOME NOME avverso l’ordinanza del GIP di Piacenza del 17 giugno 2025, che aveva applicato nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico ed il divieto di comunicare con persone non conviventi. La misura custodiale Ł stata applicata in quanto l’indagato Ł stato raggiunto da gravi indizi per due capi: A) delitto ex artt. 110 c.p. e art. 84 d.lgs. 141/2024 (contrabbando di tabacchi lavorati), per la detenzione in un capannone a Piacenza di 14,4 tonnellate convenzionali di TLE; B) delitto ex artt. 110, 473 c.p. (contraffazione di marchi) in relazione a sigarette ‘Marlboro’ prive di contrassegno dei Monopoli.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NOME, deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, disp. Att. cod. proc. pen.
2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 178 e 179, cod. proc. pen. ed agli artt. 40bis e 40ter , comma 2, lett. c), D.Lgs. 504/1995, quanto alla qualificazione giuridica della condotta ‘sub A’ e immutazione del fatto.
In sintesi, secondo la difesa, il tribunale del riesame avrebbe recepito ‘acriticamente’ la nota integrativa della G.d.F. (02.07.2025), traslando l’ipotesi delittuosa dall’art. 84 D.lgs. 141/2024 all’art. 40-bis aggravato ex art. 40-ter D.lgs. 504/1995, sulla base della ‘triangolazione’ intra-UE (Polonia/Italia/Romania) e della rubrica ‘sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui tabacchi lavorati’. La difesa evidenzia che l’imputazione provvisoria al capo A) indicava la detenzione (ai fini di successiva vendita e distribuzione) di tabacco lavorato di contrabbando (14,5 tonnellate convenzionali) oltre la
soglia di 15 kg, ai sensi dell’art. 84 D.lgs. 141/2024; non conteneva, invece, espliciti riferimenti alla condotta di ‘sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa’. Da ciò la doglianza: il Tribunale, mutando la norma incriminatrice di riferimento, avrebbe travalicato il potere di diversa qualificazione giuridica in sede cautelare, giacchØ avrebbe inciso sull’accadimento materiale contestato (immutazione del fatto), materia riservata al Pubblico Ministero; pertanto, la diversa accusa ex artt. 40-bis e 40-ter D.lgs. 504/1995 avrebbe richiesto il previo vaglio e formale elevazione del’imputazione da parte del P.M. Il ricorso richiama il principio (Sez. U, n. 16/1996; Sez. 2, n. 9948/2020) per cui, in sede di misure cautelari, al giudice Ł consentita la diversa qualificazione del fatto senza che ciò incida sull’autonomo potere del P.M.; tuttavia, la diversa qualificazione non può trasformarsi in giudizio su ipotesi di reato fattualmente diversa dal capo, nØ condurre alla modificazione ex officio degli ‘estremi del fatto’ storico su cui si decide, pena la violazione della correlazione con l’imputazione formulata dal P.M. Da qui l’assunto difensivo: l’operazione del Tribunale avrebbe oltrepassato i confini della semplice riqualificazione, sostituendo contenuto fattuale (da ‘detenzione di tabacco di contrabbando’ a ‘sottrazione all’accertamento/pagamento dell’accisa’), con conseguente nullità ex artt. 178-179 cod. proc. pen.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge e vizio di motivazione quanto all’ esistenza e attualità delle esigenze cautelari (art. 274 lett. a) e c), cod. proc. pen.) e all’adeguatezza della misura (art. 275, cod. proc. pen.).
In sintesi, il ricorrente impugna l’ordinanza di conferma della misura applicativa degli arresti domiciliari, deducendo: (a) mancanza/illogicità della motivazione sull’attualità e concretezza del pericolo di reiterazione (art. 274, lett. c), cod. proc. pen.), alla luce della novella L. 47/2015; (b) inadeguatezza della valutazione sull’idoneità delle misure non detentive (art. 275, commi 1 e 3, cod. proc. pen.), fondata su asserzioni congetturali circa i ‘contatti utili alla reiterazione’ e la ‘professionalità’ del presunto operato; (c) carenza di elementi specifici a sostegno del pericolo di inquinamento probatorio (art. 274, lett. a), cod. proc. pen.). La difesa contesta che il Tribunale abbia desunto l’attualità e concretezza del pericolo di recidiva solo dalle ‘modalità e circostanze’ del fatto, omettendo l’analisi della personalità dell’indagato e delle sue condizioni di vita in assenza di cautele (incensuratezza, radicamento in Italia da anni, occupazione stabile). Ritiene assertiva l’attribuzione al prevenuto di ‘professionalità’ criminale e inserimento in contesto ‘verosimilmente organizzato’, priva di ancoraggi fattuali (assenza di altre condotte recenti oltre quella dell’arresto). Ne consegue, per il ricorrente, la violazione dei canoni di attualità e concretezza richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza in materia cautelare. Il Tribunale reputa gli arresti domiciliari ‘unica misura idonea’, ritenendo che misure meno afflittive ‘favorirebbero i contatti utili alla reiterazione’, sia per la natura dell’attività lavorativa, sia per la presunta ‘professionalità’ nel coordinare altrui azioni. La difesa qualifica tale motivazione come congetturale e generica, non ancorata a elementi specifici del fatto e della persona; pertanto, difforme dal test di necessità-proporzionalità e dal dovere di esaminare soluzioni meno restrittive, secondo il principio del minor sacrificio (art. 275, cod. proc. pen.). La difesa, infine, censura la motivazione del pericolo per la genuinità della prova, rilevando che nØ il G.i.p. nØ il Tribunale hanno indicato dati concreti attuali (es. condotte di interferenza sulle fonti, pressioni, concertazioni di versioni) e che la valutazione non può fondarsi su ‘eventualità generiche’ di strategie difensive. ¨ richiamato un precedente (Sez. 6, n. 36874/2017) nel senso della necessità di manifestazioni concrete dell’intento di incidere sulla prova o della concertazione di linee comuni. Il Tribunale, pur ‘non condividendo’ la motivazione del G.i.p., non avrebbe colmato la lacuna indicativa.
E’ pervenuta requisitoria scritta del Procuratore Generale presso questa Corte del 5 gennaio 2026, cui si Ł riportato in udienza, con cui chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Per il PG palesemente infondato appare il primo motivo di ricorso, proprio alla luce della giurisprudenza richiamata nell’atto d’impugnazione, essendo assolutamente legittima la modifica della qualificazione giuridica del fatto – rimanendo il fatto invariato – ad opera dei giudici del cautelare, senza che ricorra la necessità di rimettere gli atti al PM. La ricorrenza delle esigenze cautelari Ł stata ampiamente illustrata in ordinanza con motivazione immune dai vizi denunciati dal ricorrente, che non si Ł misurato adeguatamente col percorso argomentativo ivi adottato, ma si Ł adoperato a proporre una tesi alternativa piø favorevole.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, trattato oralmente a seguito di tempestiva richiesta del difensore del ricorrente, non comparso tuttavia in udienza, Ł complessivamente infondato.
In via preliminare, Ł utile ai fini della migliore intelligibilità dell’impugnazione, una sintetica ricognizione cronologica della vicenda processuale.
Il GIP del tribunale di Modena aveva convalidato l’arresto in flagranza (3.6.2025) e applicato gli arresti domiciliari per il capo A, ritenendo gravi indizi e esigenze ex art. 274, lett. c) c.p.p. in un contesto delittuoso ‘transnazionale e abituale’; poi aveva rimesso gli atti al tribunale di Piacenza per competenza. Il GIP del tribunale di Piacenza aveva riapplicato gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e divieto di comunicazioni, ravvisando: i) gravi indizi, ii) pericolo di reiterazione (art. 274, lett. c), cod. proc. pen.), iii) anche pericolo di inquinamento probatorio (art. 274, lett. a), cod. proc. pen.), e ha qualificato il capo A nella forma aggravata ex art. 85, co. 2, lett. c), d.lgs. 141/2024 (connessione con reato di falso).
La difesa, dinanzi al tribunale del riesame, non aveva contestato i gravi indizi di colpevolezza, ma aveva dedotto: a) insussistenza del pericolo di reiterazione (mancano concretezza e attualità; assenza di contestazione associativa; confessione resa; svolgimento di regolare lavoro e necessità di riprenderlo); b) insussistenza del pericolo di inquinamento probatorio (neppure richiesto dal P.M.); c) violazione dell’art. 275 cod. proc. pen. nella scelta della misura; d) istanza subordinata di obbligo di dimora a Forlì, eventualmente con presentazioni alla P.G., per riprendere l’attività lavorativa; e) errore sulla ‘recidiva’: il precedente per furto del 2008, riferito in atti, sarebbe di un omonimo nato in diversa data.
Tanto premesso, il Tribunale ha valorizzato plurimi indici oggettivi emersi in flagranza e negli atti irripetibili: (i) disponibilità delle chiavi del capannone in uso dal gennaio 2025; (ii) disponibilità della Skoda (traccia della segnalazione estera) e di un furgone intestato all’indagato; (iii) rinvenimento sul furgone di un jammer a 12 antenne e di un rivelatore di segnali; (iv) possesso di € 2.500 in contanti (di cui € 2.000 occultati); (v) due telefoni non sbloccati; (vi) ripetuti passaggi dell’auto presso il sito; (vii) interna divisione del capannone in quattro aree di lavorazione, con macchinari per produzione e imballaggio di sigarette, milioni di filtri e cartonati Marlboro, zona dormitorio per almeno dieci persone, gruppo elettrogeno e serbatoi carburante. Dunque, un vero impianto industriale clandestino. Il Tribunale richiama inoltre una nota del Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia (10.06.2025) circa l’intento di un gruppo rumeno di asportare i macchinari sequestrati per trasferirli all’estero, quale conferma dell’esistenza di un contesto organizzato e della pericolosità cautelare della condotta.
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che, allo stato, la condotta – svolta in triangolazione intraUE Polonia/Italia/Romania – rientri nella nuova fattispecie dell’art. 40-bis d.lgs. 504/1995 (‘sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui tabacchi
lavorati’), residuale rispetto al contrabbando doganale, con aggravante ex art. 40ter, co. 2, lett. c) (connessione con reato contro la fede pubblica). Il Tribunale evidenzia che il regime sanzionatorio Ł speculare a quello dell’art. 84 e 85 d.lgs. 141/2024, ma che, data la provenienza unionale dei prodotti, non si pone un problema di dazi bensì di accise.
La difesa, come anticipato, sostiene che l’operazione del Tribunale avrebbe oltrepassato i confini della semplice riqualificazione, sostituendo il contenuto fattuale (da ‘detenzione di tabacco di contrabbando’ a ‘sottrazione all’accertamento/pagamento dell’accisa’), con conseguente nullità ex artt. 178-179 cod. proc. pen.
Tale motivo Ł infondato.
5.1. Il d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141 (in vigore dal 4.10.2024) ha riscritto la disciplina del contrabbando di tabacchi lavorati negli artt. 8486 delle ‘disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell’Unione’ (Allegato 1), coordinandola con il T.U. Accise (d.lgs. 504/1995), che Ł stato novellato con l’introduzione degli artt. 40bis/40ter/40quater (e 40quinquies/40sexies) per colpire la sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa quando la condotta non integra contrabbando doganale.
5.2. In particolare: (i) l’art. 84 d.lgs. 141/2024 punisce la introduzione, vendita, circolazione, acquisto o detenzione nel territorio dello Stato di TLE di contrabbando per quantitativi superiori a 15 kg convenzionali e prevede soglie amministrative per quantità inferiori e rimandi alle aggravanti dell’art. 85; (ii) l’art. 40bis d.lgs. 504/1995 punisce, fuori dai casi di cui all’art. 84, chi sottrae all’accertamento o al pagamento dell’accisa i TLE, con soglia amministrativa per quantitativi pari o inferiori a 15 kg convenzionali, prevedendo che il tentativo sia equiparato all’illecito consumato; (iii) l’art. 40ter replica le aggravanti (tra cui la connessione con reato contro la fede pubblica).
5.3. La circolare dell’RAGIONE_SOCIALE Monopoli n. 30/2024 ha chiarito la funzione residuale dell’art. 40bis, volto a coprire le casistiche non contemplate dalle disposizioni doganali, tipicamente fuori dagli spazi doganali e, tra l’altro, la produzione illecita intraUE, stabilendo che per i tabacchi unionali non vi Ł profilo di dazio ma di accisa.
5.4. Tanto premesso, la riqualificazione operata dal Tribunale (art. 40bis/40ter T.U. accise in luogo dell’art. 84/85 d.lgs. 141 del 2024) Ł coerente con la triangolazione intraUE accertata (PoloniaItaliaRomania) e con la natura di accisa, rispettando l’impostazione di coordinamento tra disciplina doganale e accise introdotta dalla riforma. Si noti, peraltro, che la cornice unionale Ł data dalla Direttiva 2011/64/UE (struttura e aliquote delle accise sui TLE), che definisce categorie e principi; la CGUE ha piø volte chiarito nozioni e limiti (ad es. COGNOME, C428/13, sulla legittimità dei minimi di accisa, e pronunce interpretative sulle definizioni di prodotti da fumo, come COGNOME NOME, C638/17, e C674/19 su miscele per narghilŁ). Queste decisioni, pur non attinenti direttamente al contrabbando, confermano la centralità del regime accise e la necessità di una tassazione uniforme sulle diverse tipologie di tabacco, presupposto della fattispecie di sottrazione all’accertamento.
5.5. NØ, peraltro, può sindacarsi da parte di questa Corte l’esercizio del potere/dovere di riqualificazione giuridica del fatto, per come correttamente operato dal giudice del riesame con riferimento ai soli elementi di fatto posti a fondamento del provvedimento. Ed invero, questa Corte ha piø volte affermato, sin dall’autorevole arresto delle Sezioni Unite ‘Ceolin’ (Sez. U, n. 20 del 11/11/1994, P.m. in proc. Ceolin, Rv. 199172 – 01), riferito al sequestro probatorio, ma con argomentazione mutuabile anche nella materia delle misure cautelari personali, che resta ferma la possibilità per il giudice del riesame di mutare la qualificazione giuridica del fatto e adottare un differente “nomen juris”, enucleando un’ipotesi di reato diversa da quella delineata nel provvedimento.
5.6. In tale quadro giuridico, la motivazione del Tribunale Ł sorretta da un compendio indiziario convergente (luoghi, mezzi, strumenti, somme, contatti, durata, organizzazione del sito), adeguato allo standard cautelare (‘qualificata probabilità’, distinto dalla ‘certezza’ del giudizio di merito): Questa Corte ha infatti da tempo distinto la gravità indiziaria in sede cautelare dall”oltre ogni ragionevole dubbio’ in dibattimento (Sez. 5, n. 10995 del 12/12/2019, dep. 2020, Di Matteo, Rv. 278797 – 01, in motivazione; Sez. 3, n. 14604 del 13/03/2019, COGNOME, non mass.). Il requisito dell’autonoma valutazione Ł stato, dunque, parimenti richiamato e rispettato.
Il secondo motivo Ł invece inammissibile.
6.1. La motivazione del tribunale del riesame risulta, invero, del tutto coerente con le emergenze processuali e immune dai denunciati vizi.
6.2. Quanto al pericolo di inquinamento probatorio (art. 274, lett. a), cod. proc. pen.), Ł lo stesso Tribunale a non condividere la motivazione del GIP. Nel caso concreto, il clamore e l’operazione già eseguita rendevano inutile ipotizzare che l’indagato dovesse ‘mettere in guardia’ i complici; tuttavia, la mancata collaborazione (rifiuto di sbloccare i telefoni; ammissioni solo sull’evidenza in flagranza; silenzio su complici e referenti esteri) incide sulla valutazione delle esigenze connesse al contesto organizzato.
6.3. Quanto al pericolo di reiterazione (art. 274, lett. c), cod. proc. pen.), lo stesso Ł stato invece ritenuto elevatissimo per specifiche modalità e circostanze (attività organizzata, protratta per mesi, ruolo di coordinamento dell’indagato, collegamenti all’estero, strumenti elusivi), nonostante la correzione sul tema dei precedenti (il ‘falso’ precedente non Ł dell’indagato).
6.4. Quanto alla scelta e graduazione della misura (artt. 275 e 284, cod. proc. pen.), il tribunale conferma gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e la negata autorizzazione al lavoro (art. 284, co. 3, cod. proc. pen.), perchØ l’ampiezza degli orari favorirebbe contatti e perchØ l’indagato ha già strumentalizzato la copertura lavorativa. Il rischio di licenziamento non Ł decisivo: la Cassazione, sezione lavoro (Cass. Sez. L., 10/03/2021, n. 6714, Rv. 660841 – 01) esclude automatismi e impone una verifica ex ante sulle oggettive esigenze aziendali.
Tanto premesso, quindi, il Collegio ritiene del tutto corretto l’approdo cui sono pervenuti i giudici del riesame sul punto.
7.1. Quanto al pericolo di inquinamento probatorio, correttamente il Tribunale non conferma questa esigenza: in casi come quello in esame, dopo un sequestro di sito industriale clandestino e con clamore investigativo già manifesto, il rischio di ‘avvertire’ i terzi Ł poco persuasivo. Questa Corte richiede infatti che le esigenze siano concrete e attuali, non meramente assertive (tra le tante, da ultimo: Sez. 5, n. 31247 del 18/04/2024, COGNOME, non mass.). Non ha pregio, dunque, la doglianza difensiva che si duole della conferma dell’ordinanza impugnata in relazione alla lett. a) dell’art. 274, cod. proc. pen.
7.2. Diversamente, con riferimento al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie ex art. 274, lett. c), cod. proc. pen., la motivazione Ł in linea con i principi consolidati: l’attualità non coincide con l’imminenza di specifiche occasioni di ricaduta, ma esige una prognosi fondata sulle modalità della condotta, personalità e contesto socioambientale, tanto piø approfondita quanto maggiore Ł la distanza temporale dai fatti. Questa Corte ha piø ribadito tale principio (Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282769 – 01; di recente, v. anche, Sez. 5, n. 13810 del 20/02/2024, Cancelli, non mass.). Il Tribunale ha in particolare valorizzato: i) il ruolo di coordinamento dell’indagato in un contesto organizzato e transnazionale; ii) l’impiego di strumenti elusivi (jammer, rivelatore), iii) la copertura
lavorativa e familiare già usate per dissimulare l’attività; iv) la mancanza di collaborazione ed il mancato sblocco dei device; v) la segnalazione su tentativi esteri di recupero dei macchinari. ¨ ben vero che la personalità dell’indagato e le sue condizioni di vita (incensuratezza, radicamento, lavoro) sono elementi che il giudice deve valutare, ma la loro presenza non Ł di per sØ ostativa al riconoscimento del pericolo di recidiva, se le modalità del fatto sono tali da far ritenere probabile la reiterazione (cfr., la già cit. Sez. 2, n. 9289/2025).
7.3. Nel suo complesso, la motivazione sul periculum sodisfa dunque il requisito della concretezza e dell’attualità. Il Tribunale ha correttamente valorizzato le modalità e circostanze del fatto, in linea con la giurisprudenza di legittimità, e non era tenuto a escludere il pericolo di recidiva solo per la presenza di elementi favorevoli (incensuratezza, radicamento, lavoro), che non sono di per sØ ostativi quando la condotta concreta denota una pericolosità attuale.
7.4. Da ultimo, peraltro, il fatto che il Tribunale escluda l’esigenza cautelare di cui alla lettera a) ma confermi quella di cui alla lettera c) Ł pienamente conforme al principio secondo cui non Ł necessario che tutte le esigenze concorrano: Ł sufficiente una esigenza cautelare idonea (come ribadito da ultimo, da Sez. 2, n. 9289 del 20/02/2025, COGNOME, non mass.).
7.5. Quanto, infine, alla scelta e proporzionalità della misura ed alla sua adeguatezza, Ł noto che la custodia domiciliare con braccialetto elettronico Ł una misura custodiale meno afflittiva del carcere, proporzionata alla gravità e organizzazione del fatto e idonea a interrompere i collegamenti con la filiera. Il diniego all’uscita per motivi di lavoro Ł stato motivato dai giudici del riesame con riferimento alla strumentalità già dimostrata dall’indagato e all’idoneità dell’attività lavorativa, per tempi e modalità, a favorire contatti funzionali alla recidiva. Il richiamo alla sentenza civile (Cass., sez. L, n. 6714/2021) Ł pertinente: nessun automatismo espulsivo dal lavoro discende dalla misura, ma occorre una valutazione ex ante delle esigenze aziendali, onde la prospettiva del licenziamento non impone una deroga cautelare.
7.6. La motivazione dei giudici del riesame Ł, del resto, conforme alla giurisprudenza convenzionale. La custodia domiciliare integra una deprivazione della libertà ai sensi dell’art. 5 CEDU quando – come nel caso in esame – comporta stringenti limitazioni (braccialetto, divieti, controlli), secondo i noti precedenti Guzzardi c. Italia (Plenaria, n. 7367/76 del 6 novembre 1980) e, soprattutto, COGNOME c. Moldova (Grande Camera, n. 23755/07 del 5 luglio 2016), che richiede ‘ragioni pertinenti e sufficienti’ già dalla prima decisione e ribadisce che gli stessi criteri si applicano anche agli arresti domiciliari. Alla luce della motivazione fornita (struttura organizzata, ruolo, strumenti, collegamenti esteri), l’ordinanza appare dunque del tutto conforme alla CEDU.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 21/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME NOME