Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1898 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1898 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Sent.n.sez.1584/2025
PU – 05/11/2025
-Relatore –
NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA, avverso la sentenza in data 29/11/2024 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena pecuniaria da eliminarsi e l’inammissibilità del ricorso nel resto
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 29 novembre 2024 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 16 novembre 2021 del Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, che aveva condannato NOME COGNOME alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 50.000 di multa per il reato di cui all’art. 291bis d.P.R. n. 43 del 1973, perchØ deteneva, nel territorio dello Stato, tabacchi lavorati esteri di contrabbando per un peso complessivo pari a 15 chilogrammi, suddivisi in 800 pacchetti di sigarette di varie marche, fatto commesso in Napoli il 15 novembre 2021.
L’imputato ricorre per cassazione per violazione di legge attesa la mancata corrispondenza tra l’accusa e la condanna. Durante il processo di appello, alla luce della novella legislativa n. 241 del 2024, la difesa aveva chiesto che fosse dichiarata la non punibilità del fatto per essere stato abrogato il reato, tenuto conto che nell’imputazione si faceva riferimento alla detenzione di 15 chilogrammi di tabacchi lavorati esteri. La Corte di
appello aveva invece affermato che la quantità detenuta era superiore a 15 chilogrammi, poichØ era stato trovato nel possesso di 800 pacchetti di sigarette. Secondo il ricorrente, siffatto accertamento aveva determinato un radicale mutamento degli elementi costitutivi dell’addebito, che imponeva la restituzione degli atti al P.m. per la modifica del capo d’imputazione.
L’imputato contesta, poi, in ogni caso, il trattamento sanzionatorio con riferimento all’irrogazione della pena pecuniaria che era stata eliminata dalla novella.
CONSIDERATO IN DIRITTO
GLYPH1. Il ricorso Ł fondato.
Nel capo d’imputazione Ł contestata la detenzione di tabacchi lavorati esteri di contrabbando del peso di 15 chilogrammi, suddivisi in 800 pacchetti di sigarette di varie marche.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in sede di giudizio direttissimo, ha definito il processo con il rito abbreviato, accertando che l’imputato disponeva di tabacchi lavorati esteri di contrabbando, suddivisi complessivamente in 800 pacchetti di varie marche (200 in una busta trovati al momento dell’arresto e 600 trovati subito dopo a casa), del peso totale di 15 chilogrammi, in conformità al verbale di sequestro in atti.
Tra i due dati, quello ponderale e quello numerico, la Corte di appello ha valorizzato il dato numerico delle sigarette e ha ricalcolato il dato ponderale in 16 chilogrammi secondo il parametro legale per il quale per chilogrammo convenzionale si intendono mille sigarette, il che comporta che ogni sigaretta equivale a un grammo convenzionale di tabacco lavorato, ai sensi dell’art. 39quinquies d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504. Non ha tuttavia spiegato la ragione per la quale ha ritenuto prevalente il dato numerico sul dato ponderale, operando autonomamente il ricalcolo delle quantità, considerato che, all’atto del sequestro, gli operanti avevano comunque indicato un peso, da presumersi corrispondente a quello convenzionale, che Ł l’unico rilevante ai fini dell’imputazione. Per contro, sia pur errando, perchØ non ha considerato che l’art. 84 d.lgs. n. 141 del 2024 ha eliminato in questi casi la pena pecuniaria, ha confermato l’irrogazione della multa nella misura di euro 75.000, così come calcolata dal primo Giudice su una quantità di 15 chilogrammi (5.000 euro per ogni chilogrammo), ridotta a euro 50.000 per il rito, senza giustificare tale decisione sulla base del divieto di reformatio in pejus del trattamento sanzionatorio.
La motivazione della sentenza impugnata Ł dunque perplessa sull’accertamento del fatto, ciò che Ł preliminare anche rispetto all’esame dell’eccezione sul rispetto dell’art. 521 cod. proc. pen.
S’impone, pertanto, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli
Così deciso, il 5 novembre 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME