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Contrabbando depenalizzazione: la Cassazione annulla

Un individuo, condannato per contrabbando di tabacchi lavorati esteri, ha visto la sua sentenza annullata dalla Corte di Cassazione. La decisione si fonda sulla recente riforma legislativa (D.Lgs. 141/2024) che ha introdotto il principio del contrabbando depenalizzazione per quantitativi inferiori a 15 chilogrammi. La Corte ha stabilito che i fatti, essendo ora considerati meri illeciti amministrativi, non costituiscono più reato, applicando il principio della legge più favorevole al reo.

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Pubblicato il 28 settembre 2025 in Diritto Penale, Giurisprudenza Penale, Procedura Penale

Contrabbando Depenalizzazione: la Cassazione Applica la Nuova Riforma

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha segnato un punto di svolta fondamentale in materia di contrabbando depenalizzazione. Con la sentenza in esame, i giudici hanno annullato senza rinvio la condanna di un imputato per contrabbando di tabacchi lavorati esteri, applicando una nuova e più favorevole normativa entrata in vigore nel 2024. Questa decisione chiarisce l’impatto della riforma sui procedimenti in corso e sulle condanne passate, stabilendo che la detenzione di quantitativi inferiori a 15 kg non è più reato, ma un illecito amministrativo.

I Fatti del Caso: Condanna per Contrabbando e Ricorso in Cassazione

Il caso trae origine dalla condanna inflitta a un individuo dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte di Appello di Palermo. L’imputato era stato ritenuto colpevole di due episodi di contrabbando di tabacchi, commessi nel 2018, per quantitativi di circa 960 grammi e 6,240 kg. La condanna era stata aggravata dalla recidiva specifica infraquinquennale.

L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando principalmente due questioni:
1. La violazione di legge in merito alla presunta depenalizzazione del reato base di contrabbando a seguito del D.Lgs. 8/2016.
2. La manifesta illogicità della motivazione con cui i giudici di merito avevano escluso l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.).

L’Impatto della Riforma del 2024 sul Contrabbando

Il punto cruciale della vicenda è l’intervento di una nuova normativa, il Decreto Legislativo n. 141 del 26 settembre 2024, che ha completamente ridisegnato la disciplina del contrabbando di tabacchi. La Corte di Cassazione ha ritenuto che tale riforma assorbisse e superasse le censure difensive.

La nuova legge (art. 84) stabilisce che la condotta di introduzione, vendita o detenzione di tabacco lavorato di contrabbando è penalmente rilevante solo se il quantitativo supera i 15 chilogrammi convenzionali. Al di sotto di questa soglia, e in assenza di specifiche circostanze aggravanti (elencate nell’art. 85), la condotta è punita con una mera sanzione amministrativa pecuniaria.

La Nuova Disciplina della Recidiva nel Contesto del Contrabbando Depenalizzazione

La Corte ha inoltre analizzato la nuova disciplina della recidiva (art. 89), evidenziando come essa si applichi esclusivamente ai “delitti” di contrabbando. Poiché le condotte oggetto del processo, per effetto del contrabbando depenalizzazione, sono state declassate a “illeciti amministrativi”, la recidiva non può più trovare applicazione. La norma non menziona la possibilità di applicare la recidiva a chi commette un illecito amministrativo dopo una precedente condanna per un delitto, rendendo evidente la volontà del legislatore di limitarne l’ambito ai soli reati.

Le Motivazioni della Decisione della Cassazione

La Corte Suprema ha stabilito che, in virtù del principio del favor rei (la legge più favorevole all’imputato) sancito dall’art. 2, comma 2, del codice penale, la nuova normativa doveva essere applicata retroattivamente al caso di specie. Le condotte contestate all’imputato, riguardando quantitativi ben al di sotto della nuova soglia di 15 kg, sono diventate penalmente irrilevanti.

I giudici hanno chiarito che si è verificata una vera e propria abolitio criminis. La legge posteriore non ha semplicemente modificato il trattamento sanzionatorio, ma ha trasformato la natura stessa dell’illecito da penale ad amministrativo. Di conseguenza, la precedente disciplina, inclusa quella sulla recidiva prevista dal D.Lgs. 8/2016, non è più applicabile perché incompatibile con il nuovo assetto normativo.

Le Conclusioni

In conclusione, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di condanna senza rinvio, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Questa pronuncia sancisce un principio fondamentale: le condotte di contrabbando di tabacchi lavorati esteri per quantitativi inferiori a 15 kg, in assenza delle aggravanti specifiche, non costituiscono più un crimine. La decisione ha effetti immediati su tutti i procedimenti pendenti e comporta la cessazione dell’esecuzione e degli effetti penali delle condanne già definitive per fatti analoghi, segnando un passo decisivo nel processo di contrabbando depenalizzazione.

Qual è la nuova soglia di quantità affinché il contrabbando di tabacchi sia considerato reato?
La nuova soglia, introdotta dal D.Lgs. n. 141 del 2024, è di 15 chilogrammi convenzionali. Al di sotto di tale quantitativo, la condotta è considerata un illecito amministrativo, a meno che non ricorrano specifiche circostanze aggravanti.

La nuova legge sul contrabbando depenalizzazione si applica ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore?
Sì. La Corte di Cassazione ha applicato il principio della legge più favorevole al reo (art. 2, comma 2, del codice penale), stabilendo che la nuova normativa si applica retroattivamente. Di conseguenza, i fatti che non superano la nuova soglia non costituiscono più reato, anche se commessi in precedenza.

Cosa succede in caso di recidiva per il contrabbando di tabacchi sotto soglia secondo la nuova legge?
La recidiva non è più applicabile alle condotte di contrabbando sotto la soglia di 15 kg. La nuova disciplina sulla recidiva (art. 89 del D.Lgs. 141/2024) si riferisce esplicitamente ai soli “delitti” di contrabbando. Poiché le condotte sotto soglia sono state declassate a illeciti amministrativi, la recidiva non opera.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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