Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 22894 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 22894 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Palermo il 22/01/1994; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la sentenza del 22/05/2024 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, dr. NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del tribunale di Palermo del 12.11.2021, con cui NOME NOME era stato condannato in ordine ai reati di cui agli artt. 291 bis comma 2 e 296 comma 2 del DPR 23.1.1973 n. 43, commessi il 12.4.2018 e il 4.10.2018. Con recidiva specifica infraquinquennale.
Avverso la suindicata sentenza COGNOME COGNOME tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi GLYPH di impugnazione.
Dunque, la corte di appello avrebbe dovuto dichiarare estinto il reato intervenuta depenalizzazione della fattispecie contestata e comunque assolve l’imputato perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Con il secondo motivo deduce la manifesta illogicità della motivazione contestandosi la esclusione dell’art. 131 bis c.p. alla luce della modica quant TLE rinvenuta al di sotto della soglia di 10 kg., e mancherebbe la qualific delinquente abituale. Neppure sarebbe condivisibile la esclusione del benefic
della sospensione condizionale della pena, non incorrendo da anni l’imputato alcun reato. Si osserva come ai fini della sospensione condizionale non pos avere rilievo la precedente condanna per reato depenalizzato, come emergente per il ricorrente.
Si premette che i fatti in esame riguardano condotte inerenti TLE per ci 960 grammi e per circa 6,240 kg. Condotte da esaminarsi alla luce della rifor di cui decreto legislativo del 26 settembre 2024, n. 141, con cui il legislat proceduto ad una integrale rivisitazione della materia, così che tale pr appare assorbente rispetto alle descritte censure difensive. Va in propo evidenziato che l’articolo 84 del decreto legislativo, che ha sostituito l’ 291-bis del vecchio testo unico, stabilisce ora al comma 1 che “chiunq introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel ter dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a chilogrammi convenzionali, è punito con la reclusione da due a cinque anni”.
Tuttavia, ai sensi del comma 2, se tali fatti «hanno a oggetto un quantita di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorran le circostanze aggravanti di cui all’articolo 85, sono puniti con la san amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000».
L’articolo 85, a sua volta, stabilisce che, nelle ipotesi previste dall’ 84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto la reclusione da tre a sette anni, quando:
nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare prezzo, il prodotto, il profitto o l’impunità del reato, l’autore fa uso delle accerti averle possedute nell’esecuzione del reato;
nel commettere il reato o immediatamente dopo, l’autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organ polizia;
il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contr pubblica amministrazione;
nel commettere il reato, l’autore ha utilizzato mezzi di trasporto rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche id a ostacolare l’intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo pe pubblica incolumità;
nel commettere il reato, l’autore ha utilizzato società di persone capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo cost in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricer sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo 1’8 novem 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328,
comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziar con l’Italia aventi a oggetto il delitto di contrabbando.
Dunque, con la nuova normativa, da un lato, è stato elevato il quantitati soglia di TLE da dieci a quindici chilogrammi convenzionali; dall’altro, al di di tale quantitativo, la pena della multa è stata sostituita dalla s ammnistrativa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui all’artico comma 2, nel qual caso è prevista la sanzione della multa e della reclusione.
La recidiva, non inclusa nell’articolo 85, è invece disciplinata dall’artico a tenore del quale «colui che, dopo essere stato condannato in via definitiva delitto di contrabbando, commette un altro delitto di contrabbando per il qual legge stabilisce la sola multa, è punito, oltre che con la pena della multa, reclusione fino a un anno … Se il recidivo in un delitto di contrab commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la multa, la pena … è aumentata dalla metà a due terzi»; la norma si app quindi, ai casi di commissione dei soli «delitti» di contrabbando per i qu prevista l’applicazione della sola pena della multa, quale era il caso pr dall’articolo 291-bis, comma 2 d.P.R. 43/1973, fattispecie che, tuttavia, punita con la sola sanzione amministrativa ove non ricorrano le circostan aggravanti succitate.
Questa corte in proposito ha già stabilito che la circostanza per cui la n menzioni i soli «delitti» rende evidente che la recidiva di contrabbando, c contestata all’imputato e ritenuta, non possa (nella vigenza della n normativa applicabile anche al reato di specie, in quanto norma più favorevol trovare applicazione ai casi, quale quello dell’articolo 84, comma 2, del unico, puniti come visto sopra, solo come «illeciti ammnistrativi».
Né può trovare applicazione la disciplina degli articoli 1, comma 2, secondo periodo, e 5, del d. Lgs. n. 8/2016, sistematicamente non conciliabili con il n assetto normativo.
Si ribadisce quindi che, in tema di contrabbando doganale, anche in caso d recidiva, la detenzione per la vendita di tabacchi lavorati esteri in qu inferiore ai 15 chilogrammi convenzionali costituisce condotta non più previs dalla legge come reato essendo sanzionata, ai sensi dell’articolo 84, comma 2, Igs. 26 settembre 2024, n. 141, solo come illecito amministrativo, salvo ricorra taluna delle circostanze aggravanti di cui all’articolo 85 del pr decreto.
I fatti in esame dunque riguardano condotte divenute, per effetto del riforma del 2024, penalmente irrilevanti e si impone pertanto, in applicazi dell’articolo 2, secondo comma, cod. pen. («nessuno può essere punito per u fatto che secondo una legge posteriore non costituisce reato e, se vi è condanna, ne cessano la esecuzione e gli effetti penali») l’annullamento sen
rinvio della sentenza impugnata in quanto i fatti non sono più previsti dalla come reato.
Alla pronuncia segue la trasmissione degli atti all’Agenzia delle Dogane e
Monopoli di Palermo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previs dalla legge come reato e dispone la trasmissione degli atti all’Agenzia
Dogane e Monopoli di Palermo.
Così deciso, il 15.04.2025