Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 28711 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 28711 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 22/05/2024
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, nato a Marsala il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nata a Marsala il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nata a Marsala il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa in data 18/12/2023 dal Tribunale di Trapani visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; uditi i difensori dei ricorrenti, AVV_NOTAIO e NOME COGNOME ,che hann concluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 18/12/2023, il Tribunale di Trapani ha rigettato – per quanto qui rileva – le richieste di riesame proposte da COGNOME NOME (anche in qualità di socio accomandatario della RAGIONE_SOCIALE), COGNOME NOME e COGNOME NOME (queste ultime in qualità di socie accomandanti della predetta s.a.s.), avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 27/11/2023 dal G.i.p. del predetto Tribunale, ai sensi dell’art. 321, commi 1 e 2, dei beni e del capitale sociale della RAGIONE_SOCIALE e del profitto dei reati &
cui agli artt.: 40, commi 1 lett. c e 4 d.lgs. n. 504 del 1995 (capo A); 40, comma 1 lett. b, e 49, del medesimo d.lgs. (capo B); 8 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo C), ascritti all’COGNOME in concorso con i soggetti meglio rispettivamente specificati nei predetti capi di accusa.
Ricorrono per cassazione, con unico atto, l’COGNOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dei presupposti per svolgere legittimamente attività captativa.
Sotto un primo profilo, si censura l’ordinanza per aver ritenuto configurabili i gravi indizi di reato sulla base delle relazioni di servizio allegate all’informativa, perché l’andirivieni da e verso i depositi, ritenuto anomalo, era in realtà del tutt normale, sia perché ) “nella maggior parte dei casi” monitorati / , il prelievo era inferiore alla soglia di rilevanza penale dei 100 kg, sia perché gli operanti erano riusciti a identificare solo gli intestatari dei veicoli giunti al deposito, sicchè poteva escludersi” che il soggetto che aveva effettuato il prelievo fosse legittimato a farlo. Si deduce, altresì, che le investigazioni avrebbero dovuto e potuto avvalersi dei mezzi tradizionali (posti di blocco, o.c.p. ecc.), non potendo le intercettazioni essere considerate uno strumento di ricerca della notizia di reato, mentrenel caso di specie erano state autorizzate “come primo atto di indagine”, e gli addebiti provvisori erano riferiti ad episodi successivi all’autorizzazione.
Sotto altro profilo, la difesa censura la riconduzione del reato di cui all’art. 4 d.lgs. n. 504 del 1995 a quelli “di contrabbando” ai quali fa riferimento l’art. 266 lett. e), cod. proc. pen. Si rileva che in tal senso esisteva un solo precedente, isolato, che aveva assimilato per identità di ratio l’ipotesi di cui all’art. 43 a quella di cui all’art. 40, dovendo invece ricondursi il contrabbando alla sottrazione di merci al pagamento dei diritti di confine dovuti.
Con memoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO sollecita il rigetto dei ricorsi, ritenendo infondate le censure difensive.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati e devono essere pertanto rigettati.
Come già evidenziato nell’esposizione che precede, i ricorrenti hanno inteso censurare l’ordinanza del Tribunale di Trapani con esclusivo riferimento alla ritenuta insussistenza dei presupposti di legge per procedere ad attività captativa: insussistenza prospettata con riferimento sia alla mancanza di “gravi indizi di reato”, sia alla non riconducibilità del reato di cui al capo A) al novero di quel elencati nell’art. 266 cod. proc. pen.
Entrambi gli ordini di censure appaiono privi di fondamento.
2.1. Con riferimento alla prima questione, è opportuno prendere le mosse dal consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, il presupposto della sussistenza dei gravi indizi di reato, non va inteso in senso prcbatorio (ossia come valutazione del fondamento dell’accusa), ma come vaglio di particolare serietà delle ipotesi delittuose configurate, che non devono risultare meramente ipotetiche» (Sez. 3, n. 14954 del 02/12/2014, dep. 2015, Carrara, Rv. 263044 01; in senso conforme, tra le tante, cfr. da ultimo Sez. 6, n. 46792 del 28/09/2023, Dedja).
In tale cornice ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, nessun dubbio può porsi sulla piena riconducibilità ai “gravi indizi di reato” delle plurime anomalie riscontrate dagli operanti nella prima fase delle indagini, aventi ad oggetto i prelievi del carburante stoccato presso il deposito dei ricorrenti. Tribunale ha infatti sinteticamente richiamato (pag. 3 seg.) quanto più diffusamente esposto in sede applicativa della misura in ordine; a prelievi effettuati da soggetti legittimati per quantitativi non corrispondenti alle relative fattu (essendo l’esatta quantità di gasolio prelevata oggetto di videoriprese); a prelievi effettuati da soggetti non legittimati (in particolare, prelievi fatturati a sogg non collegati all’autore materiale del prelievo, ovvero a compiacenti soggetti terzi aventi diritto all’agevolazione); a prelievi “alla pompa”, vietati dalla normativ vigente.
In definitiva, l’anomalo “via vai” che aveva determinato l’avvio dell’attività investigativa appare pienamente idoneo a costituire il presupposto dei gravi indizi di reato (correttamente interpretato alla luce della richiamata elaborazione giurisprudenziale), a nulla rilevando il fatto che i singoli prelievi monitor potessero talora essere inferiori alla soglia di rilevanza penale dei 100 kg, o che l’individuazione dell’autore del prelievo fosse affidata, in prima battuta, al titolarità del veicolo utilizzato per l’attività illecita.
Appare poi priva di ogni consisistenza la censura difensiva (pag. 7 del ricorso) secondo cui le risultanze “avrebbero dovuto e potuto essere acquisite attraverso i tradizionali mezzi di investigazione, ovvero i servizi di o.c.p.”, ovvero effettuando posti di blocco per verificare la documentazione sottesa al prelievo: si tratta invero di una sorta di inammissibile critica alle scelte investigative operate dagli inquirenti, alle quali evidentemente non era estranea la preoccupazione di tutelare la riservatezza degli sviluppi delle indagini.
2.2. Con riferimento al secondo ordine di censure, la difesa ha sostenuto che il Tribunale si fosse basato su un precedente isolato nella giurisprudenza (il riferimento è a Sez. 3, n. 2418 del 21/11/2017, dep. 2018, Bertolini, Rv. 272038 – 01, secondo la quale «è ammissibile, ai sensi dell’art. 266 cod. proc. pen.,
l’autorizzazione alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni per il reato previsto dall’art. 40 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, in quanto lo stesso, consistendo nella sottrazione di prodotti energetici all’accertamento ed al pagamento dell’accisa, deve ritenersi compreso nei delitti di contrabbando»).
Anche in questo caso, la prospettazione difensiva risulta priva di fondamento. Al di là dell’ulteriore coeva pronuncia (Sez. 3, n. 3419 del 21/11/2017, dep. 2018, Rv. 271766), deve osservarsi che tale indirizzo interpretativo non solo non risulta essere stato mai smentito, ma trova anche ulteriori plurimi riscontri nella successiva elaborazione giurisprudenziale.
Viene in particolare in rilievo Sez 3, n. 18999 del 01/02/2018, COGNOME, la quale – dopo aver preso le mosse dalle precedenti decisioni che avevano ricondotto nell’alveo dei reati di contrabbando, menzionati dall’art. 266 cod. proc. pen., quello di cui all’art. 43 d.lgs. n. 504 del 1995, poiché consistente nella sottrazione di alco all’accertamento e al pagamento dell’accisa (Sez. 3, n. 38024 del 20/06/2013, Rv. 257684) – ha sostenuto la necessità di pervenire alle medesime conclusioni anche per il reato che qui rileva, sulla scorta di considerazioni che vale qui la pena d richiamare testualmente (in corsivo). Si è in particolare osservato che «tale principio trova applicazione, per identítà di ratio, anche nel caso in esame, nel quale le intercettazioni sono state autorizzate in relazione al reato di cui al d.lgs n. 504 del 1995, art. 40, consistente anch’esso nella sottrazione di prodotti (oli minerali, soggetti ad accisa ed indicati nell’art. 21 del predetto decreto) all’accertamento o al pagamento dell’accisa (Sez. 3, n. 2419 del 21/11/2017, dep. 22/01/2018, Rv. 271766; Sez. 3, n. 2418 del 21/11/2017, dep. 22/01/2018, Rv. 272038, entrambe riferite alla stessa fattispecie associativa per la quale qui si procede). Infatti, in tale disposizione il legislatore ha riunito tutte le condo illecite aventi ad oggetto gli oli minerali, razionalizzando il sistema pre vigente (d. n. 271 del 1957, artt. 9, 10, 11, 12, 14; legge 31 dicembre 1962, n. 1852, art. 20; d.l. n. 46 del 1976, art. 6; r.d.l. n. 334 del 1939, artt. 22 e 23). Essa punisc quindi, una serie di condotte, tutte accomunate dalla finalità di sottrarre il prodott all’accertamento o al pagamento dell’accisa sugli oli minerali, allo scopo di immettere, su un mercato parallelo a quello legale, quantità di prodotto petrolifero. Del resto, la stessa formulazione dell’art. 266 cod proc. pen., letter e), si riferisce genericamente a «delitti di contrabbando» e, sia nel linguaggio comune che in quello giuridico, il termine “contrabbando” si riferisce alla produzione e al movimento di merci, trattandosi di un’offesa diretta contro gli interessi finanziari dello Stato e degli enti pubblici minori, che si compie con l’evasione dei dazi o delle imposte di produzione e di consumo. In altri termini, la nozione di contrabbando attiene sia a forme di evasione (di violazione delle legge; finanziarie impositive di dazi sulle merci estere, nonché di divieti di entrata e d Corte di Cassazione – copia non ufficiale
uscita delle stesse nel e dal territorio nazionale) che accedono al contrabbando doganale estero sia a forme di evasione di altri tributi previsti da leggi finanziari non doganali, come le imposte di fabbricazione, i monopoli fiscali, le imposte comunali di consumo, che si sostanziano in condotte fraudolente relative ai dazi interni di consumo nonchè ai monopoli di stato (c.d. “contrabbando interno”)». A tale impostazione hanno successivamente aderito anche Sez. 3, n. 45661 del 15/03/2018, COGNOME; Sez. 3, n. 45562 del 15/03/2018, COGNOME; Sez 3, n. 19189 del 04/04/2018, Aiello.
Si tratta in definitiva di un indirizzo interpretativo consolidato, al quale quest Collegio intende aderire: un indirizzo che consente di concludere per la piena legittimità delle operazioni di intercettazione svolte nell’odierno procedimento.
Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 22 maggio 2024