Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 23401 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 23401 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato in Tunisia il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 13/10/2023 del Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi, per il ricorrente, l’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 13 ottobre 2023 e depositata il 16 ottobre 2023, il Tribunale di Genova, pronunciando in materia di misure cautelari reali, ha accolto l’appello del Pubblico Ministero avverso l’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Genova, che aveva rigettato la richiesta del P.M. di sequestro preventivo di
un’autovettura marca Mercedes, munita di targa di circolazione provvisoria tedesca per l’esportazione, nei confronti di NOME COGNOME.
Il sequestro è stato ordinato, a fini di confisca, in relazione al reato di cui agl artt. 282, lett. d), e 293 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (c.d. T.U.L.D.), e al reato di cui agli artt. 1, 67, 69, 70 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ipotizzati a carico d NOME COGNOME per aver introdotto nel territorio dell’Unione Europea un’autovettura priva di valida immatricolazione, sottraendosi al pagamento dei diritti di confine e dell’IVA. Secondo l’ordinanza impugnata, il veicolo, condotto dall’indagato in forza di procura speciale rilasciata dal legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE proprietaria del bene, dopo essere stato prodotto nel territorio UE a fine di esportazione, ed essere uscito in direzione di un paese extra-europeo (la Tunisia), non poteva più essere reintrodotto nel territorio UE solo perché munito di targa di circolazione provvisoria non ancora scaduta.
Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe NOME COGNOME, con atto sottoscritto dall’AVV_NOTAIO, articolando due motivi, preceduti da una premessa nella quale si descrive sinteticamente la situazione fattuale e si precisa che si ritiene errato il riferimento normativo operato dal giudice all’art. 282, lett. d), T.U.L.D., dovendosi invece far riferimento all’art. 292 T.U.L.D.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 282 e 293 d.P.R. n. 43 del 1973, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo al travisamento della definizione di merce estera, presupposto per la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato contestato.
Si deduce che il Tribunale di Genova avrebbe erroneamente applicato sia il codice doganale comunitario (Regolamento CEE n.2913/92), sia la normativa presupposto nell’applicazione della legge penale in materia di contrabbando (Regolamento Comunitario CE n. 2454/1993), sia gli artt. 282, 292 e 293 d.P.R. n. 43/1973, in quanto, al momento del controllo doganale, l’autovettura sequestrata doveva considerarsi un bene comunitario. A sostegno di tale affermazione, si rappresenta che l’autovettura era stata prodotta all’interno del territorio dell’Unione europea ed era munita di targa di circolazione tedesca che, seppur provvisoria in quanto finalizzata all’esportazione, era ancora in corso di validità alla data del controllo. Si osserva, poi, che il Tribunale di Genova avrebbe fatto un’erronea applicazione della normativa citata nel ritenere che, con l’uscita della merce dal territorio dell’Unione Europea, verrebbe meno la validità della carta di circolazione provvisoria. Si precisa, in proposito, che l’assunto del Tribunale poggia sul fatto che l’immatricolazione viene temporaneamente concessa al fine di consentire l’esportazione del bene, per cui, una volta che il bene viene trasferito
al di là dei confini dell’Unione, si dovrebbe ritenere assolto tale suo scopo. Si rileva che, invece, tale principio non è riscontrabile né nella normativa vigente, né nell’interpretazione ad essa data da testi quali la “Comunicazione interpretativa sulle procedure per l’immatricolazione degli autoveicoli originari di un altro Stato membro” (SEC 2007 169), e che neppure nella disciplina di riconoscimento delle targhe provvisorie tedesche in Italia è possibile rinvenire alcuna indicazione in tal senso. Si conclude, quindi, che è necessario dare riconoscimento alle carte di circolazione temporanee regolarmente emesse, fino alla naturale scadenza delle stesse, e che, perciò, dovendo ritenersi la natura di bene comunitario della vettura, non sussisterebbero i presupposti di legge necessari ai fini dell’applicazione delle fattispecie di reato contestate.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 282 e 293 D.P.R. n. 43/1973, e all’art. 43, cod. pen., a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
Si deduce che non sarebbe stata raggiunta la prova in ordine alla volontà del ricorrente di introdurre la merce nel territorio dell’Unione Europea, fuori dal controllo doganale, al fine di evadere il pagamento dell’IVA e dei dazi doganali. Si osserva che, oltre all’assenza di qualsiasi alterazione della documentazione e delle targhe, non è dato riscontrare alcun vantaggio fiscale per il prevenuto nel portare la vettura al di fuori dell’Unione, e poi reintrodurvela, appena due settimane dopo, nelle medesime condizioni di fatto e di diritto che la stessa avrebbe avuto se non fosse mai andata in Tunisia.
-CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito precisate.
Infondate sono le censure esposte nel primo motivo, che contestano la qualificazione del veicolo sottoposto a sequestro come merce extra-UE, invece che come merce euro-unitaria, deducendo che il bene è stato prodotto in Germania, e che, sebbene fosse uscito temporaneamente dal territorio unionale, al momento del rientro nello stesso, era munito di carta di circolazione tedesca provvisoria che, pur finalizzata all’esportazione, non ancora scaduta.
2.1. È necessario dare innanzitutto compiuta indicazione dei dati fattuali indicati nell’ordinanza impugnata e non contestati nel ricorso.
Secondo l’ordinanza impugnata, il veicolo di cui si chiede la restituzione: a) era stato acquistato in Germania il 14 ottobre 2022 dalla società RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” al prezzo di 80.500,00 euro senza pagamento dell’IVA; b) era condotto
i
dall’attuale ricorrente, persona residente in Francia a norma dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 952/2013, istitutivo del codice doganale dell’Unione, in forza di procura speciale rilasciata dal legale rappresentante della società “RAGIONE_SOCIALE“; c) era munito di targa provvisoria tedesca finalizzata all’esportazione valida fino al 12 novembre 2022 emessa previa radiazione dell’automobile dal registro automobilistico tedesco; d) non era immatricolato in uno Stato dell’UE, perché radiato dal registro automobilistico tedesco e non immatricolato in Francia, luogo ove ha sede la proprietaria, la società “RAGIONE_SOCIALE“; e) era uscito dal territorio UE in data 15 ottobre 2022, perché imbarcato a Genova e sbarcato in Tunisia, dove era rimasto fino a quando era stato reimbarcato a Tunisi per rientrare a Genova, dove era stato sottoposto a sequestro il 29 ottobre 2022.
2.2. Ciò posto, occorre osservare che un veicolo destinato all’esportazione, e non immatricolato nel registro automobilistico di uno Stato dell’Unione Europea, quando esce dal territorio dell’Unione Europea, diventa merce extra-UE, come tale assoggettata, in caso di rientro nello spazio unionale, ai dazi doganali, salvo che non ricorrano cause di esenzione specificamente previste.
Invero, il veicolo non immatricolato nel registro automobilistico di uno Stato UE, ed uscito da territorio unionale, quando fa ritorno in questo spazio, deve essere ritenuto merce extra-UE proprio perché non immatricolato in uno Stato UE. Né la mancata iscrizione del veicolo nel registro automobilistico di uno Stato UE può essere surrogata dalla disponibilità di targa provvisoria rilasciata da uno Stato UE finalizzata all’esportazione: questo titolo di circolazione, infatti, ser esclusivamente a consentire l’uscita della vettura dal territorio unionale ai fini dell’esportazione, e, di conseguenza, esaurisce la sua funzione quando l’esportazione è avvenuta.
Le merci extra-UE, poi, in base ai principi generali, quando entrano nel territorio dell’Unione Europea, sono soggette al pagamento di diritti doganali, salvo sussistano cause di esenzione specificamente previste. …..—1
2.3. Nella specie, inoltre, non risultano ricorrere cause di esenzione dal pagamento dei dazi doganali.
In particolare, il regime doganale dei veicoli è disciplinato dagli articoli da 207 a 218 del Regolamento Delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione. E queste disposizioni normative non consentono di ritenere che una persona residente in uno Stato dell’Unione Europea goda di esenzione totale dai dazi doganali quando introduce nel territorio unionale veicoli non immatricolati nel registro automobilistico di uno Stato UE e di proprietà di un soggetto stabilito nel territorio dell’Unione Europea
Infondate sono anche le censure formulate nel secondo motivo, che contestano l’affermazione della sussistenza dell’elemento psicologico del reato di contrabbando, deducendo, in particolare, che l’attuale ricorrente non ha alterato documenti, né ha tratto alcun vantaggio dalla condotta ascrittagli.
3.1. Occorre premettere che è indiscussa la consapevolezza dell’attuale ricorrente, residente in Francia, di guidare un veicolo assistito da carta di circolazione provvisoria a fini di esportazione, nonché di averlo portato dall’Itali in Tunisia e di averlo fatto rientrare dalla Tunisia in Italia sempre e esclusivamente sulla base di tale documento.
Ne discende che le questioni proposte in tema di dolo attengono alla consapevolezza non delle circostanze di fatto della vicenda, bensì dell’obbligo, in presenza di tali condizioni, di recarsi in dogana e pagare i diritti di confine.
Di conseguenza, nella specie, anche ad accedere alla prospettazione difensiva, l’assenza di consapevolezza dell’obbligo di recarsi in dogana e pagare i diritti di confine sarebbe determinata non da un errore sul fatto, ma da un errore sull’esistenza di una disposizione la cui violazione è sanzionata penalmente, e, quindi, integratrice del precetto penale, come tale rilevante solo nei limiti in cui riconosciuta efficacia scusante alla ignoranza della legge penale.
Già in passato, del resto, la giurisprudenza aveva affermato che integra il delitto di contrabbando anche il semplice uso in Italia di una autovettura estera, importata temporaneamente in esenzione doganale, da parte di un soggetto che non abbia diritto all’agevolazione fiscale, e che l’eventuale mancata conoscenza del divieto di guidare nel territorio dello stato autovetture estere non sdoganate si traduce in ignoranza della legge penale, rilevante ai sensi dell’art. 5 cod. pen (così Sez. 3, n. 5013 del 10/02/1987, COGNOME, Rv. 175756-01).
Inoltre, nel medesimo ordine di idee, numerose decisioni osservano che, in tema di reati tributari, la mancata conoscenza della norma tributaria posta alla base della violazione penale contestata, costituisce errore sul precetto che non esclude il dolo ai sensi dell’art. 5 cod. pen., salvo che sussista una obiettiv situazione di incertezza sulla portata applicativa o sul contenuto della norma fiscale extrapenale, tale da far ritenere l’ignoranza inevitabile (cfr., per tutte, Sez. 3, 23810 del 08/04/2019, COGNOME, Rv. 275993-02, e Sez. 4, n. 32069 del 15/07/2010, Albuzza, Rv. 248339-01).
3.2. In considerazione di quanto precedentemente indicato, l’asserito difetto di consapevolezza dell’obbligo di transito in dogana e di pagamento dei diritti di confine, pur nella piena conoscenza delle circostanze di fatto pertinenti, può rilevare solo in caso di ignoranza inevitabile in ordine alla disposizione impositiva di tale obbligo, atteso quanto prevede l’art. 5 cod. pen., come vigente a seguito
della dichiarazione di illegittimità costituzionale pronunciata dalla C costituzionale con sentenza n. 364 del 1988.
Ora, nella prospettiva di una verifica limitata all’esistenza del fumus commissi delicti, propria delle misure cautelari reali, la motivazione dell’ordinan impugnata, laddove ha escluso il difetto dell’elemento soggettivo, non può dir inesistente o meramente assertiva.
Il Tribunale, in particolare, ha valorizzato l’inattendibilità della giustific offerta dall’indagato, evidenziando che lo stesso non ha fornito alcuna spiegazio dei suoi rapporti con la società proprietaria del veicolo, limitandosi ad asseri aver ricevuto in affidamento lo stesso al fine di poter trascorrere un period vacanza in Tunisia con la famiglia, e che tale nuda affermazione risulta po credibile, in quanto la vettura era stata appena comprata ed è di elevato valor
Né va trascurato, del resto, che, ai fini dell’esclusione di una situazio ignoranza inevitabile, assume significato anche l’onere di informarsi della discipl doganale applicabile, certamente gravante sul soggetto che fa uso di un bene d elevato valore, lo porta fuori del territorio UE, e poi ve lo fa rientrare.
Alla infondatezza dei motivi segue il rigetto del ricorso e la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali.
Così deciso il 07/03/2024