Contrabbando Aggravato: Perché la Recidiva lo Rende un Reato Autonomo non Depenalizzabile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato un’interessante questione giuridica riguardante il contrabbando aggravato e la sua esclusione dal processo di depenalizzazione. La decisione chiarisce che, quando il contrabbando è aggravato dalla recidiva, esso si configura come un reato autonomo, non soggetto alla depenalizzazione, anche se i reati precedenti sono stati decriminalizzati. Analizziamo insieme questa importante pronuncia per comprenderne le ragioni e le implicazioni.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un individuo condannato per il delitto di cui all’art. 291-bis del d.P.R. 43/73, per aver detenuto 480 grammi di tabacchi lavorati esteri di contrabbando. L’imputato sosteneva un’errata applicazione della legge, chiedendo che la sua condotta venisse considerata depenalizzata ai sensi del D.Lgs. n. 8 del 2016. La sua tesi si basava sul fatto che le sue precedenti condanne per contrabbando, che avevano dato origine alla contestazione della recidiva, erano anteriori all’entrata in vigore del decreto sulla depenalizzazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato la tesi difensiva, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. I giudici hanno confermato la condanna, stabilendo che la fattispecie di contrabbando aggravato dalla recidiva, prevista dall’art. 296, comma 2, del d.P.R. 43/1973, costituisce un’ipotesi di reato autonoma. Di conseguenza, non rientra nell’ambito di applicazione della depenalizzazione generale prevista dal D.Lgs. n. 8 del 2016.
Le Motivazioni: Il Contrabbando Aggravato come Reato Autonomo
Il cuore della decisione risiede nella qualificazione del contrabbando aggravato come reato autonomo. La Corte ha spiegato che, sebbene la contestazione della recidiva si fondi su reati precedenti che potrebbero essere stati successivamente oggetto di abolitio criminis (decriminalizzazione), la fattispecie aggravata mantiene la sua piena rilevanza penale. Questo perché la legge non considera la recidiva una semplice circostanza che aumenta la pena del reato base, ma un elemento che dà vita a un titolo di reato distinto e a sé stante.
La Suprema Corte ha richiamato un suo precedente (sentenza n. 32868/2022), nel quale era stato chiarito che la contestazione della recidiva conserva la sua giustificazione anche se i reati presupposti sono stati decriminalizzati. La valutazione non deve essere fatta sulla fattispecie base, ma sulla rilevanza penale della fattispecie aggravata. Quest’ultima, proprio perché costituisce un reato autonomo, rimane insensibile al fatto che il reato pregiudicante sia stato successivamente depenalizzato. In questo contesto, non vengono in rilievo i principi generali dettati dall’articolo 2 del codice penale sulla successione di leggi penali nel tempo.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza consolida un principio giuridico di notevole importanza: la distinzione tra reato base e reato aggravato qualificato come autonomo. La decisione implica che chi ha precedenti specifici per contrabbando non può beneficiare della depenalizzazione per le condotte meno gravi se commette un nuovo reato della stessa indole. La recidiva, in questo caso, non è solo un indicatore di maggiore pericolosità sociale, ma un elemento costitutivo di una diversa e più grave figura di reato.
In pratica, la pronuncia serve da monito: la depenalizzazione di alcuni illeciti non deve essere interpretata come un via libera generalizzato. Il legislatore, nel creare fattispecie di reato autonome basate sulla recidiva, ha inteso punire più severamente la perseveranza nell’attività criminale, e questa volontà legislativa non viene scalfita dalle successive modifiche normative che interessano le fattispecie meno gravi.
Il contrabbando aggravato dalla recidiva può essere depenalizzato se i reati precedenti sono stati oggetto di “abolitio criminis”?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che il delitto di contrabbando doganale aggravato dalla recidiva è una fattispecie di reato autonoma e, come tale, non rientra nella previsione generale di depenalizzazione, anche se i reati che fondano la recidiva sono stati successivamente decriminalizzati.
Perché il contrabbando aggravato è considerato un reato autonomo?
È considerato un reato autonomo perché la sua struttura giuridica è distinta dalla fattispecie base. La presenza della recidiva non è una semplice circostanza aggravante, ma un elemento che crea un titolo di reato a sé stante, con una sua specifica rilevanza penale che prescinde dalla punibilità attuale dei reati precedenti.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente la cui istanza è stata dichiarata inammissibile?
A seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46389 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46389 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Rilevato che il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME (dichiarat responsabile del delitto di cui all’art. 291-bis d.P.R. 43/73, per aver detenuto 480 grammi di tabacchi lavorati esteri di contrabbando), mediante il quale è stata denunciata l’errata applicazione di disposizioni di legge processuale e un vizio della motivazione, a causa della esclusione della depenalizzazione della condotta ascritta al ricorrente nonostante le precedenti condanne per contrabbando siano anteriori alla entrata in vigore del d.lgs. 5/2016, è manifestamente infondato, in quanto il delitto di contrabbando doganale aggravato dalla recidiva previsto dall’art. 296, comma 2, d.P R. 23 gennaio 1973, n. 43, in quanto fattispecie di reato autonomo, non rientra nella previsione generale di depenalizzazione di cui all’art. 1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, pur quando i delitti sui quali è fondata la contestazione della recidiva siano stati oggetto di “abol criminis” (Sez. 3, n. 32868 del 06/07/2022, Fanuli, Rv. 283645 – 01, che, in motivazione, ha chiarito che” qualora i reati su cui sia fondato il riconoscimento della recidiva siano successivamente fatti oggetto di “abolitio crimins” la contestazione conserva la sua giustificazione, dovendosi avere riguardo non alla fattispecie base ma alla rilevanza penale della fattispecie aggravata che, proprio perché costituente autonomo titolo di reato, resta insensibile ai fatto che il reato pregiudicante sia stato oggett “abolitio criminis”, non venendo in rilievo i superiori principi dettati dall’articolo codice penale).
Rilevato che alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente