Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9420 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9420 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME COGNOME nato in Venezuela il 20/05/1962, avverso l’ordinanza del 20/05/2024, del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; ricorso.
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 20 maggio 2024, il Tribunale del Riesame di Roma ha rigettato il riesame cautelare proposto da NOME COGNOME avve l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma in d 25/04/2024 che ha disposto il sequestro preventivo del velivolo Piper TARGA_VEICOLO targato TARGA_VEICOLO nella disponibilità dell’indagato, in relazione al reato di agli artt. 216, 250, 282 T.U.L.D. d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, per avere sott il velivolo modello Piper TARGA_VEICOLO targato TARGA_VEICOLO al pagamento dei diritti d confine (Iva all’importazione) dovuti nella misura maggiore di euro 10.00 trattandosi di velivolo di immatricolazione statunitense, perdurante sul terr dello Stato per un periodo superiore alla temporaneità disciplinata per un te di 6 mesi, ovvero omettendo il pagamento di diritti di confine pari ad 33.000,00, con imponibile pari ad euro 150.000,00; fatti accertati in Costig d’Asti nel mese di giugno 2019, competenza della Procura della Repubblica d Roma ex art. 9, comma 2, cod. proc. pen.
Avverso l’indicata ordinanza, NOME COGNOME COGNOME a mezzo de difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi.
2.1 Con il primo motivo, lamenta violazione degli artt. 25 Cost., 2 cod. p 1, comma 4, d.lgs. 8/2016 (come modificato dall’art. 4 d.lgs. n. 75/2020) relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
In sintesi, il ricorrente, dopo aver premesso che la modifica legislativa c individuato in 10.000,00 euro (non più in 50.000,00 euro) l’ammontare dei dir di confine dovuti perché sia configurabile la violazione contestata è entra vigore il 30 luglio 2020, pone la questione di diritto relativa all’efficac modifica legislativa intervenuta successivamente alla data di inizio accertamento) della condotta contestata, trattandosi di reato permanen Sostiene, in proposito, che debba farsi riferimento, nel caso di specie, alla d 17/10/2017 (acquisto dell’aeromobile da parte del ricorrente) o, in via gra alla data del 04/07/2020 indicata in imputazione. Osserva il ricorrente che, fattispecie, non si è trattato di una successione di norme penali, che si po tra loro in rapporto di continuità, bensì di una successione tra una viol amministrativa ed una norma penale. Una volta consumata la violazione solo amministrativa e una volta sorta la relativa obbligazione tributaria, l’illecito ritenersi già consumato e non poteva, pertanto, essere ulteriormente sanzion la condotta dell’agente. In altri termini, la intervenuta consumazione dell’i amministrativo (avente natura istantanea) determina, ad avviso del ricorren
anche la cessazione della condotta, trattandosi di illecito amministrativo ormai consumato, mentre se il tempo fosse quello della cessazione della permanenza, un eventuale inasprimento sanzionatorio finirebbe per violare nella sostanza il principio di irretroattività della legge più favorevole.
2.2 Con il secondo motivo, lamenta violazione dell’art. 111 Cost., commi 6 e 7, e dell’art. 125 cod. proc. pen. in relazione all’art. 606, comma 1, lettera c), cod proc. pen. in ordine all’omessa indicazione dei concreti elementi di fatto che rendono maggiormente attendibile la valutazione dell’aeromobile eseguita dalla Guardia di Finanza – in relazione alla quale è stato ritenuto sussistente il fumus commissi delicti e quantificato l’ammontare dell’imposta su cui commisurare il sequestro – rispetto al contratto di compravendita prodotto dal ricorrente, con allegazione del bonifico relativo al corrispettivo versato.
Deduce il ricorrente che, una volta considerate le due diverse motivazioni poste a base del valore indicato nell’atto di vendita e del valore riferito dalla polizi tributaria, il giudice deve scegliere la motivazione che le risultanze processuali indicano come provata, fermo restando che, per discostarsi dal dato quantitativo emergente dall’accordo raggiunto, occorre che l’iniziale accertamento dell’Ufficio non sia più plausibile. Sul punto, il ricorrente sostiene che la motivazione del provvedimento impugnato sia assolutamente inadeguata a soddisfare quel minimo di valutazione critica richiesta al giudice del riesame in ordine alle deduzioni difensive sollevate davanti al giudice della cautela.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In via preliminare deve richiamarsi la costante affermazione di questa Corte secondo cui il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di appello e di riesame di misure cautelari reali, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., è ammesso per sola violazione di legge, in tale nozione dovendosi ricomprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (vedasi Sez. U, n. 25932 del 29/5/2008, COGNOME, Rv. 239692; conf. Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, COGNOME, Rv. 245093; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, COGNOME, Rv. 269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656). Ed è stato anche precisato che è ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per
rendere comprensibile la vicenda contestata e l’iter” logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, NOME, Rv. 254893).
Di fronte all’assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque a mancare un elemento essenziale dell’atto.
2. Sempre in via preliminare, occorre osservare che il d.lgs. n. 141 del 2024, entrato in vigore il 4 ottobre 2024, che ha introdotto disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi e che ha abrogato il d.P.R. n. 43/1973, dispone espressamente all’art. 7 che “Quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti, fanno, riferimento a disposizioni contenute in articoli del testo unico delle disposizion legislative in materia doganale, di cui al d.P.R. n. 43 del 1973, vigenti alla data d entrata in vigore del presente decreto, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione di cui all’allegato 1 al presente decreto”.
Come può evincersi dalla relazione illustrativa delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione, le nuove disposizioni riprendono con modificazioni le fattispecie di contrabbando disciplinate dal d.P.R. n. 43/1973.
Con riferimento specifico alla materia oggetto del procedimento, l’art. 73 d.lgs. n. 141 del 2024 ripropone il contenuto dell’art. 216 del d.P.R. n. 43/1973 che faceva riferimento all’importazione temporanea di veicoli e mezzi di trasporto in genere, disponendo, al primo comma, che, per l’ammissione temporanea di veicoli, navi e aeromobili si osservano le condizioni stabilite dalla normativa doganale unionale e dai trattati internazionali vigenti in materia, normativa cui viene fatto rinvio. L’art. 73 d.lgs. n. 141/2024 richiama, poi, al secondo comma, l’aspetto relativo alle violazioni che conseguono alla mancata osservanza della normativa unionale in materia di ammissione temporanea di veicoli in uso privato, facendo rinvio alle norme sanzionatorie contenute nel titolo VI, capi I e II, del d.lgs. n. 141/2024.
La normativa unionale di cui al Regolamento Delegato n. 2446/2015 in materia di ammissione temporanea prevede, in particolare, per i mezzi di trasporto un’apposita sottosezione che va dall’art. 207 all’art. 218, laddove, ai fini dell’applicazione dell’art. 73 d.lgs. n. 141/2024, va richiamato l’art. 217 che contiene i termini massimi di permanenza dei diversi tipi di mezzi di trasporto all’interno dell’Unione, superati i quali nasce l’obbligazione doganale per l’irregolare applicazione del regime, termine che, per i mezzi di trasporto aerei ad uso privato, è di sei mesi.
L’art. 27 d.lgs. n. 141/2024, nel recepire con modifiche il disposto di cui all 34 d.P.R. n. 43/1973, definisce i “diritti doganali”, includendovi tutti i di l’Agenzia è tenuta a riscuotere in forza di vincoli derivanti dall’ordina dell’Unione europea o da disposizioni di legge; definisce, altresì, tra doganali, i “diritti di confine”, includendovi oltre ai dazi all’importa all’esportazione, anche le altre imposizioni all’importazione o all’esportazion cui í diritti di monopolio, le accise e – fatte salve alcune eccezioni che rica legislazione vigente – VIVA e ogni altra imposta di consumo dovute all’at dell’importazione.
La relazione introduttiva ha modo di precisare che, rispetto alla formulazi vigente, tra i diritti di confine viene esplicitamente inserita l’imposta su aggiunto, al fine di chiarire che anche a questo tributo, per le operazi importazione, si applica la normativa unionale in materia di individuazione debitore e di estinzione dell’obbligazione doganale; tanto in line l’orientamento di legittimità che qualifica l’Iva all’importazione quale di confine ai sensi dell’art. 34 d.P.R. n. 43/1973, la cui evasione integra il d contrabbando (Sez. 3, n. 4978 del 13/01/2022, COGNOME, Rv. 282921 – 01).
Ed è proprio il mancato pagamento dell’IVA all’importazione che è contestat nei confronti del ricorrente.
Quanto alle sanzioni di natura penale, precisa la relazione illustrativa nell’intento di armonizzare la disciplina del contrabbando alle altre fatt penali tributarie, sono state individuate due specifiche macro-fattispec contrabbando per omessa dichiarazione (relativamente alle fattispecie introduzione, circolazione e sottrazione alla vigilanza doganale), di cui all’ d.lgs. n. 141/2024, e il contrabbando per dichiarazione infedele, di cui all’ d.lgs. n. 141/2024.
In ordine alla confisca, l’art. 94 d.lgs. n. 141/2024 riproduce il testo 301 del d.P.R. n. 43/1973, disponendo, in particolare, che, in tutti i contrabbando, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furo destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto, il profi prodotto.
Ne consegue che l’introduzione e la circolazione nel territorio doganale ovv la sottrazione alla vigilanza doganale di merci non unionali (tra cui rient veicoli in uso privato e, tra questi, gli aeromobili), omettendo di presen dichiarazione doganale e di pagare i diritti di confine (ivi compresa V all’importazione, in questa sede contestata), integra contrabbando, conseguono le sanzioni di cui all’art. 78 d.lgs. n. 141/2024, ponendosi dunqu nuova normativa in linea di continuità normativa con riferimento alla speci fattispecie contestata.
3. Tanto premesso, il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
L’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 75/2020 ha modificato, a decorrere dal 30/07/2020, l’art. 1, comma 4, d.lgs. n. 8/2016, il quale è oggi così formulato: “La disposizione del comma 1 (che esclude la penale rilevanza per le violazioni per cui è prevista la sola pena pecuniaria) non si applica ai reati di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonchè ai reati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, quando l’ammontare dei diritti di confine dovuto è superiore ad euro diecimila”.
Pertanto, il legislatore del 2020 ha ampliato la rilevanza penale in materia di contrabbando, abbassando notevolmente la soglia di punibilità: le violazioni contemplate dal d.P.R. n. 43/1973, oggi dal d.lgs. n. 141/2024, integrano fattispecie costituenti reato quando l’ammontare dei diritti di confine evasi sia superiore ad euro 10.000,00.
Ciò posto, la giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 2333 del 16/12/2022, dep. 2023, COGNOME) ha ritenuto che fosse errato escludere l’applicabilità della normativa introdotta con il d.lgs. n. 75/2020 per il divieto di applicazione retroattiva della normativa più sfavorevole, in considerazione della natura permanente attribuita all’evasione dei diritti di confine (cfr. Sez. 3, n. 19233 de 20/02/2019, Piccolo, Rv. 275792: “In materia di reati finanziari e tributari, il delit di mancato pagamento dell’IVA all’importazione, previsto dall’art. 70 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ha natura di reato permanente, in quanto le merci che vengono indebitamente sottratte al pagamento dell’imposta al momento dell’importazione mantengono il loro stato di illegittimità anche dopo l’abusiva introduzione nello Stato ed in ogni susseguente atto di vendita o di trasporto della merce medesima fino al momento dell’adempimento dell’obbligazione tributaria”).
Il reato di evasione dell’Iva all’importazione non rientra, quindi, tra i rea istantanei che si perfezionano nel momento in cui sorge il diritto erariale a pretendere il pagamento dell’imposta, bensì ha natura di reato permanente, la cui consumazione si esaurisce solo quando cessa l’attività diretta a consentire la illecita circolazione della merce nel territorio dello Stato senza il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta all’importazione.
Né è possibile sostenere, come fa il ricorrente, che una volta consumato l’illecito amministrativo, avente natura istantanea, in epoca in cui la violazione era solo amministrativa, non poteva poi essere ulteriormente sanzionata la persistente condotta illecita dell’agente, trattandosi di illecito amministrativo orma consumato.
La tesi è all’evidenza erronea, dal momento che la violazione del pagamento dei diritti di confine e dell’obbligo di nazionalizzazione di un aeromobile ha natura permanente anche laddove, non superando la soglia di punibilità prevista dall’art. 1, comma 4, d.lgs. n. 8/2016, integri una violazione solo amministrativa, con la
conseguenza che la violazione – sia essa penale, sia essa amministrativa – non si esaurisce in una condotta istantanea, ma permane fino alla intervenuta regolarizzazione del bene. Conseguentemente, la natura permanente che caratterizza l’illecito della violazione del pagamento dei diritti di confine dell’obbligo di nazionalizzazione di un aeromobile impedisce di considerare perfezionata e, nello stesso tempo, esaurita la violazione nel momento in cui sorge il diritto erariale a pretendere il pagamento dell’imposta; la violazione invece permane e si esaurisce solo quando cessa la illecita circolazione della merce nel territorio dello Stato, sicchè la violazione che si protrae, come avvenuto nel caso in esame, ben può assumere rilievo penale allorquando il legislatore intervenga incriminando la condotta illecita, non ancora esauritasi.
4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
Con esso il ricorrente ha contestato, come vizio di violazione di legge, l’ordinanza del Tribunale del riesame nella parte in cui ha ritenuto maggiormente attendibile la determinazione del valore del velivolo effettuata dalla Guardia di Finanza tramite indagini di mercato, facendo cioè riferimento alle c.d. “fonti aperte”, vale a dire a listini commerciali riportanti il valore di beni ave determinate caratteristiche, accessibili a chiunque, anziché la valutazione contenuta nel contratto di compravendita prodotto dal ricorrente stesso, con allegazione del bonifico versato.
Orbene, come già ritenuto da questa stessa Sezione in una fattispecie analoga, non è denunciato un vizio di violazione di legge, ma una censura afferente alla tenuta motivazionale del provvedimento impugnato, censura inammissibile, poiché, come illustrato al paragrafo 1, il ricorso per cassazione contro i provvedimenti cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge ai sensi dell’art. 325, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 32273 dell’11/04/2024, Gazzieri).
Il Collegio cautelare ha inoltre rilevato, in proposito, senza un adeguato confronto nel ricorso di legittimità, che la documentazione a sostegno del valore del bene è stata prodotta dal ricorrente in lingua tedesca ed inglese, senza la traduzione italiana, e che l’allegazione della effettuazione di un bonifico di euro 60.000,00 non provava che quello fosse stato il prezzo di acquisto del velivolo, essendo possibile che le parti avessero dissimulato il vero prezzo di acquisto per ragioni fiscali, concludendo pertanto, senza incorrere in difetto di motivazione, che la documentazione prodotta dal ricorrente non fosse sufficiente a contestare la determinazione effettuata dalla Guardia di Finanza sulla base di indagini di mercato.
In ogni caso, il motivo di ricorso è generico anche sotto altro aspetto, non illustrando con il richiesto grado di specificità per quali ragioni l’ammontare dei
diritti di confine evasi sia da considerare inferiore alla soglia di euro 10.000,00 rispetto ad un valore del velivolo pari ad euro 60.000,00.
In conclusione, deve considerarsi inammissibile la contestazione della motivazione della ordinanza impugnata nella parte in cui si è ritenuto che il valore del velivolo dichiarato dal ricorrente non fosse corrispondente al valore reale.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità dei ricorsi, considerate l ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso nella camera di consiglio del 29/10/2024.