Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 44340 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 44340 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/11/2024
SENTENZA
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sul ricorso proposto dal COGNOME NOME nata a Salerno il 23/10/1955; nel procedimento a carico della medesima; avverso la sentenza del 08/04/2024 della corte di appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udita la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. NOME COGNOME che chiesto l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato; udite le conclusioni del difensore dell’imputato avv.to NOME NOME che ha n n m.T77( -1/47A7s –7/7 , 17,Tn insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza di cui in epigrafe, la corte di appello di Salerno, adita atto di appello dal pubblico ministero del tribunale di Salerno, avverso la sente del medesimo tribunale del 3 febbraio 2022, con la quale COGNOME NOME era stata assolta dal reato di cui all’art. 349 comnna 2 cod. pen. con contest dichiarazione di non doversi procedere in ordine ai restanti reati, per interve estinzione per prescrizione, riformava parzialmente la predetta sentenza dichiarava COGNOME NOME responsabile per i reati di cui agli artt. 181 comma 1 bis Dlgs 42/04 oltre che 349 comma 2 cod. pen., unificati dalla continuazione applicava le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravan e stabiliva la pena finale in anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 700 di mu ordinando la rimessione in pristino delle opere abusive.
Avverso la predetta sentenza COGNOME NOME mediante il proprio difensore ha proposto, con tre motivi, ricorso per cassazione.
Con il primo motivo, deduce vizi di violazione di legge e di motivazione per intervenuta estinzione dei reati per cui è condanna, alla data 29.2.2024, pur considerando i periodi di sospensione della stessa. Prescrizione m rilevata, nonostante la corrispondente eccezione difensiva. Peraltro sareb emersa la consumazione dei reati al gennaio e aprile 2014.
Con il secondo motivo deduce vizi di violazione di legge processuale e di motivazione, Si lamenta la mancata notifica al difensore dell’imputata decreto di differimento del processo, del 19.11.2020, intervenuto fuori udienza causa della emergenza sanitaria per Covid 19, con violazione del Dlgs. 149 del 9.11.2020 ed integrazione di nullità a regime intermedio.
Con il terzo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione, per la mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena in assenza di due precedenti concessioni del medesimo beneficio, atteso che una di esse farebbe riferimento al reato ex art. 20 del 47/85, abrogato con il DPR 380/01. Inoltre, i dati di cui al certificato penale potrebbero di per sé costituire validi indici a sostegno della mancata concessio Tanto più a fronte di reati risalenti nel tempo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo è inammissibile. Va premesso che in tema di reati edilizi, come anche paesaggistici, la valutazione dell’opera ai fini della individuazione “dies a quo” per la decorrenza della prescrizione deve riguardare la stessa n sua unitarietà, senza che sia consentito considerare separatamente i suoi sing componenti (cfr. Sez. 3, n. 30147 del 19/04/2017 Rv. 270256 – 01 COGNOME P; Sez. 3, n. 16622 del 08/04/2015 Rv. 263473 – 01 cit.). Va aggiunto, al riguard che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che in caso di procedimento violazione dell’art. 20 legge 28 febbraio 1985 n. 47 (rectius 44 DPR 380/01), e tratta di un principio estensibile anche per i reati paesaggistici, sempre res a carico dell’accusa l’onere della prova della data di inizio della decorrenz termine prescrittivo, non basta una mera e diversa affermazione da part dell’imputato a fare ritenere che il reato si sia realmente estinto per prescr e neppure a determinare l’incertezza sulla data di inizio della decorrenza relativo termine, con la conseguente applicazione del principio “in dubio pro reo atteso che, in base al principio generale per cui ciascuno deve dare dimostrazio
di quanto afferma, grava sull’imputato che voglia giovarsi della causa estintiva contrasto o in aggiunta a quanto già risulta in proposito dagli atti di causa, l di allegare gli elementi in suo possesso, dei quali è il solo a potere concreta disporre, per determinare la data di inizio del decorso del termine di prescrizi data che in tali ipotesi coincide con quella di esecuzione dell’opera incrimi (Sez. 3, n. 10562 del 17/04/2000 Rv. 217575 – 01 COGNOME S.; di recente, Sez. n. 27061 del 05/03/2014 Rv. 259181 – 01 Laiso.). Nel caso di specie, da un parte, il ricorso è generico, laddove si limita a richiamare – senza mig specificazione circa i passaggi di diretto interesse e inequivoco significato, ta sancire la precisa decorrenza della fine dell’abuso e dell’inizio della prescriz dichiarazioni di testi e una non meglio illustrata documentazione difensi dall’altra, non si confronta con le sentenza, laddove si dà atto che, che emergente dal relativo verbale, al momento dell’ultimo sopralluogo del 12.8.2014 si accertava, da parte di personale operante la avvenuta prosecuzione delle ope rispetto a come accertate in precedenza, così che appare corretta in assenza diversi elementi obiettivi, la considerazione di opere ancora in corso al momen dell’accertamento. Di converso, calcolando per entrambi i delitti il term massimo di prescrizione pari ad anni 7 e mesi sei e 985 di sospensione della stes (come ben illustrato con la prima sentenza), essa corrisponde a date successive quelle di cui alla pubblicazione delle sentenze di merito. E invero in tale comp va considerato anche il periodo, citato nella stessa sentenza di primo gra compreso tra la udienza del 29 settembre 2016, in cui si disponeva rinvio s richiesta della difesa di un coimputato e il 25 maggio 2017, senza che fos necessario, come invece ritenuto dal Procuratore Generale, la adesione dell ricorrente alla richiesta avanzata da altro coimputato. Invero l’indirizzo citato Procura con sua memoria, per cui il rinvio del dibattimento richiesto dalla pa civile non costituisce causa di sospensione del corso della prescrizione qualor difesa dell’imputato non vi abbia espressamente acconsentito, limitandosi soltan a “nulla opporre” alla richiesta stessa. (Sez. 2, Sentenza n. 11100 del 14/02/2 Ud. (dep. 08/03/2017 ) Rv. 269687 – 01) attiene appunto al caso, diverso, di un richiesta avanzata dalla parte civile. Così che, al contrario, la mancata opposizi da parte della difesa della imputata, alla estensione nei suoi confronti sospensione della prescrizione conseguente al rinvio disposto in accoglimento dell istanza di un coimputato, estende tale sospensione anche alla attuale ricorrent Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Quanto alla dedotta carenza di motivazione sul punto in questione, occorre osservarsi che si tratta di questione giuridica, per cui vige il principio sec quale il vizio di motivazione non è configurabile riguardo ad argomentazion giuridiche delle parti. Queste ultime infatti, come ha più volte sottolinea Suprema Corte, o sono fondate e allora il fatto che il giudice le abbia disa (motivatamente o meno) dà luogo al diverso motivo di censura costituito dalla
violazione di legge; o sono infondate, come nel caso di specie, e allora ch giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità d pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all’art. 619 comma cod. proc. pen. che consente di correggere, ove necessario, la motivazione quand la decisione in diritto sia comunque corretta (cfr. in tal senso Sez. 1, n. 4923 22/09/2016 Rv. 271451 – 01 NOME).
Anche il secondo motivo è inammissibile. Esso innanzitutto non si confronta con la valida motivazione dei giudici, conforme al principio, di portata genera per cui la nullità di ordine generale a regime intermedio derivante dall’ome avviso a uno dei difensori di fiducia della data fissata per il giudizio deve e eccepita, dall’altro difensore o dal sostituto eventualmente nominato ai se dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., nel termine di cui all’art. 182, comn cod. proc. pen. (Sez. 2 – n. 49717 del 07/11/2023 Ud. (dep. 14/12/2023 ) Rv 285545 – 01). E ancora, quale portato di tale principio, in tema di comunicazio al difensore, l’omessa notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza pubb nel giudizio di legittimità ad uno dei due difensori dell’imputato non dà luogo una nullità assoluta, ex art. 179 cod. proc. pen., bensì a regime intermedio sensi dell’art. 180 cod. proc. pen., con la conseguenza che tale vizio è da rite sanato, ex art. 184, comma 1, cod. proc. pen., nel caso di mancata comparizione di entrambi i difensori all’udienza, implicando tale condotta la volontar consapevole rinuncia della difesa e della parte, globalmente considerata, a rilevare l’omessa comunicazione ad uno dei difensori (Sez. 4 – , Sentenza n. 5153 del 18/10/2018 Cc. (dep. 15/11/2018 ) Rv. 274496 – 01). Nel caso di specie, peraltro, dalla prima sentenza emerge che alla udienza conclusiva del 3.2.202 era presente, per le conclusioni, il difensore di fiducia della ricorrente COGNOME anche in sostituzione del secondo, ad evidente sanatoria dell’eccep difetto. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Quanto al terzo motivo, è anche esso inammissibile, sul rilievo per cui l norme inserite nel testo unico si pongono in continuità normativa con l precedenti. Come già evidenziato da questa Suprema Corte (cfr. in motivazione Sez. 3, n. 22943 del 27/03/2003 Rv. 225464 – 01), l’abrogazione dell’art. 20 de legge n. 47/1985 è coessenziale alla introduzione di una nuova fattispec incriminatrice disciplinata dall’art. 44 del testo unico, sostanzialmente ident quella precedente. Si tratta, cioè, non di pura abrogatio, ma di abrogatio abolitione, o tutt’al più di ‘obrogatio’, tenuto conto della distinzione, già spe da Ulpiano, tra il caso in cui ‘lex abrogatur id est prior lex tollitur” ed il ca ‘lex obrogatur id est mittatur aliqui ex prima lege. Dette conclusioni trov conferma allorché si consideri il rapporto genetico e anche funzionale che strin
le disposizioni di un “testo unico” con quelle, precedentemente contenute in atti normativi distinti, che in esso sono raccolte. Le norme precedenti sono abrogate, espressamente (come nel testo unico de quo) o implicitamente, e l’abrogazione delle vecchie norme si giustifica proprio e soltanto perché esse sono sostituite dalle nuove norme del testo unico, che si pone le finalità di unificare e sostituire una pluralità di testi disciplinanti la stessa materia, sì da favorire la certezza e l conoscenza del diritto, e produce l’effetto di adottare un nuovo e coordinato diritto in sostituzione di quello precedente, disperso e frammentato.
Consegue che a fronte di due precedenti giudicati assistiti dalla concessione della sospensione condizionale della pena, il precedente giudicato di condanna per art. 20 L. 47/85 conserva i suoi effetti ostativi alla applicazione per la terza volta del beneficio della sospensione condizionale della pena, stante la continuità normativa con la fattispecie ex art. 44 DPR 380/01, senza che quindi possa trovare applicazione il principio ( di cui tra l’altro alla sentenza Sez. 1, n. 7652 del 11/02/2004 Rv. 227192 – 01) valevole per i casi di più semplice e netta abrogazione di un reato, priva di rapporti con successive e analoghe nuove disposizioni, per cui l’abrogazione della norma incriminatrice fa cessare l’esecuzione e gli effetti penali della condanna, tra i quali ultimi deve annoverarsi l’attitudine della medesima a costituire precedente formalmente ostativo alla reiterazione della sospensione condizionale della pena.
GLYPH Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2024.