Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9225 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9225 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a Roma il 2/09/1975
avverso la sentenza del 28/06/2024 della Corte d’appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del
ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna, resa dal Tribunale di Civitavecchia, in data 18 ottobre 2023, nei confronti di NOME COGNOME alla pena di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 1000 di multa, per i reati di porto in luogo pubblico di una pistola automatica calibro 7,65, munita di serbatoio e due proiettili, e di ricettazione della predetta arma, di provenienza delittuosa perché oggetto di furto denunciato il 14 dicembre 2013.
Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore, de ducendo plurimi vizi, nei
quattro motivi di seguito riassunti, nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 420ter , in relazione agli artt. 179 cod. proc. pen. e 111 Cost.
Il difensore di fiducia dell’imputato è stato assente in tutte le udienze del dibattimento di primo grado.
Nella prima udienza, del 24 maggio 2017, l’imputato è stato dichiarato assente (già presente all’udienza preliminare) e, in quella sede, si è preso atto della dichiarazione di astensione fatta pervenire dal difensore di fiducia, con conseguente rinvio del processo con l’assistenza di un difensore nominato ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Il ricorrente evidenzia che il difensore, in quell’occasione, non ha interloquito in ordine alla dichiarazione di astensione fatta pervenire dal difensore di fiducia, né ha manifestato volontà di adesione o meno all’astensione di categoria.
In ogni caso, alla successiva udienza, il difensore di fiducia non è comparso a causa della mancata notifica del provvedimento con l’indicazione della data di rinvio. Inoltre, si osserva che anche l’imputato è rimasto assente per tutto il giudizio di primo grado.
Si denuncia, quindi, il difetto di notifica al difensore del provvedimento di rinvio, omissione che ha determinato, secondo il ricorrente, una nullità assoluta e insanabile ai sensi dell’art. 179 cod. proc. pen.
Peraltro, si impugna la dichiarazione di assenza perché intervenuta, nella prima udienza celebrata senza il difensore di fiducia a causa dell’astensione di categoria. Quest’ultimo, peraltro, in quell’occasione, non aveva designato alcun sostituto processuale.
Non si ignora, da parte del ricorrente, l’orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte secondo il quale non vi sarebbe alcuna necessità di comunicazione della data di rinvio dell’udienza, quando vi è differimento per l’adesione all’astensione di categoria, ma ciò si verifica sempre che il difensore nominato in sostituzione, a sua volta, dichiari la volontà di aderire all’astensione insistendo, del pari, per l’accoglimento della richiesta di rinvio.
Nella specie, invece, il difensore di ufficio nominato non ha fatto alcuna dichiarazione in tal senso; sicché, a fronte della dichiarazione della difesa di fiducia di adesione all’astensione, risultando legittimo l’impedimento, il rinvio della nuova data doveva essere notificato al medesimo, sensi dell’art. 420ter cod. proc. pen.
Si richiama giurisprudenza di legittimità in tema di impedimento del difensore di fiducia e sulla necessità della notifica allo stesso della data di fissazione della nuova udienza dibattimentale.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 97 in relazione all’art. 179 cod. proc. pen. e 111 Cost, nonché vizio di motivazione.
La sentenza di appello rende conto del fatto che erano stati presentati motivi nuovi con i quali era stato prospettato il vizio di violazione del diritto di difesa perché l’appellante deduceva che, a fronte dell ‘ assenza del difensore di fiducia originariamente nominato, il Tribunale avrebbe dovuto ricorrere non alla nomina ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., bensì alla nomina di un difensore nominato ai sensi del comma 1 dell’art. 97 cit., per abbandono di difesa.
A fronte di tale eccezione, la Corte territoriale ha escluso che vi fosse abbandono di difesa, per la presenza dell’avvocato COGNOME all’udienza preliminare, per la comunicazione, da parte del medesimo legale di fiducia, di adesione all’astensione del 24 maggio 2017, alla prima udienza dibattimentale e, infine, per la proposizione dell’atto di gravame.
Invece, il ricorrente assume che il difensore di fiducia, avvocato COGNOME è stato assente in tutte le sette udienze dibattimentali celebrate e si rimarca l ‘ irrilevanza della presenza di tale difensore nell’udienza preliminare, nonché la proposizione del gravame. Il difensore di fiducia, infatti, non ha partecipato a tutta la fase del giudizio di primo grado, dal 24 maggio del 2017, data dalla prima udienza, al 18 ottobre del 2023, con assenza continuativa.
Si richiama giurisprudenza di legittimità secondo la quale, a garanzia del principio di continuità della difesa, che si riflette anche nel principio di effettività, l’intervento del sostituto ha natura episodica ed è consentito solo nei casi di impedimento temporaneo del difensore di fiducia.
Nel caso di specie, invece, la mancata comparizione del difensore di fiducia per tutto il giudizio di primo grado avrebbe assunto, a parere del ricorrente, carattere di definitività tanto da integrare l’abbandono di difesa.
Si richiama la decisione della Corte di giustizia europea del 24 aprile 2006, secondo la quale vi è violazione del diritto a un equo processo e all’effettività della difesa ove, a fronte dell’eccessiva incuria dei difensori d’ufficio, di volta in volta nominati stante l’ assenza di quello di fiducia, l’Autorità giudiziaria non assuma provvedimenti in grado di assicurare uno standard di assistenza tecnica effettivo e non soltanto formale.
2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 603 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.
La difesa dell’imputato, con i motivi aggiunti, aveva chiesto la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, per procedere all’esame dell’imputato e per effettuare una consulenza tecnica sull’arma, onde provare l’assenza di impronte digitali di NOMECOGNOME
La Corte d’appello ha rigettato la richiesta con motivazione insufficiente, sostenendo che la completa prova si era formata nel giudizio di primo grado.
Tuttavia, rispetto a tale grado di giudizio, la difesa osserva che l’imputato non è stato difeso e non ha avuto alcuna opportunità di svolgere attività istruttoria a suo favore.
La Corte di appello considera inutile l’esame dell’imputato in quanto la sua versione è confluita nel processo attraverso le sue dichiarazioni spontanee, rese immediatamente prima della discussione del processo di appello.
Si tratta, per il ricorrente, di motivazione illogica e viziata in punto di diritto, in quanto diversa è la valenza processuale delle dichiarazioni spontanee rispetto a quella dell’esame dell’imputato.
Quanto alla consulenza tecnica sull’arma, i giudici di appello la considerano superflua in quanto la pistola aveva il calcio parzialmente coperto da un guanto di lattice e per il fatto che, comunque, la prova dell ‘ esistenza di impronte sull’arma non è stata considerata necessaria per ritenere l’imputato consapevole detentore della stessa.
La difesa sostiene che, invece, le impronte digitali ben potevano essere rilevate sul resto dell’arma.
Inoltre, si sostiene che la prova delle impronte sull’arma era utile alla tesi difensiva, esposta nelle dichiarazioni spontanee dell’imputato, il quale aveva affermato di avere diversi nemici e che era facile a chiunque accedere al portabagagli della sua vettura, perché aveva il vetro deflettore posteriore rotto.
2.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione del l’art. 533 cod. proc. pen., erronea applicazione degli artt. 648 cod. pen., 4, 7 legge n. 895 del 1967, con vizio di motivazione e travisamento della prova.
La Corte territoriale ha ritenuto la penale responsabilità dell’imputato in relazione alla detenzione della pistola, descritta nell’imputazione, in quanto rinvenuta nell’autovettura di sua proprietà, parcheggiata sotto la sua abitazione della quale questi deteneva le chiavi.
Si tratta di ragionamento che non soddisfa il canone di cui all’art. 533 del codice di rito.
L’ imputato, quella sera, è sceso dall’abitazione e si è incontrato con un suo amico, circostanza riportata anche dalla sentenza di secondo grado di per sé neutra.
Si richiama il contenuto del verbale di perquisizione e sequestro e quello di trascrizione della deposizione dell’operatore COGNOME, esaminato all’udienza del 20 giugno 2018.
Da tali atti istruttori risulterebbe che gli operanti, appostati nei pressi dell’abitazione dell’imputato, avevano notato giungere una persona, scesa da un’autovettura Lancia Y, la quale si era avvicinata all’autovettura oggetto del servizio di osservazione, facendo alcuni giri intorno a questa. Dopo alcuni istanti, era stato notato un uomo uscire dal civico INDIRIZZO, riconosciuto dagli operanti essere
COGNOME il quale si era avvicinato alla propria auto unitamente all’uomo sopraggiunto.
La Corte territoriale, quindi, giunge ad una motivazione secondo la quale l’imputato, responsabile fino a quel momento della pistola per conto di terzi, era in procinto di disfarsene in quanto era sceso da casa propria per consegnarla ad altri.
Si tratta di conclusione che, però, non troverebbe fondamento nelle fonti di prova raccolte, né nelle spontanee dichiarazioni rese dall’imputato. Anzi, si denuncia travisamento della prova perché, dal verbale di perquisizione e sequestro, emergerebbe che gli operanti, dopo aver notato NOME scendere dall’abitazione al civico INDIRIZZO e dirigersi con il suo amico verso la sua autovettura, erano intervenuti prontamente dirigendosi verso i due uomini. In questo momento gli operanti, ritenendo che all’interno dell’autovettura fosse occultata l’arma, avevano svolto il controllo del veicolo.
La Corte territoriale, per la difesa, omette di valutare circostanze emergenti che avrebbero consentito di attribuire ad NOME una condotta totalmente diversa. In particolare, si omette di considerare che gli operanti erano in abiti civili, come si può facilmente dedurre dal tipo di operazione che stavano conducendo e dal fatto che si dà atto a verbale che questi si erano qualificati.
Ciò avvalora la tesi dell’imputato secondo il quale la sua fuga era dovuta al fatto che aveva visto delle persone e che aveva avuto paura avendo in quel periodo diversi nemici.
Il controllo è stato fatto di notte e l’ imputato, in quel frangente, è scappato per paura. Del resto, questi è fuggito nel tentativo di rientrare nella sua abitazione, comportamento non logico se si fosse voluto sottrarre al controllo delle F orze dell’ordine .
Si segnala, inoltre, l’esito negativo della perquisizione domiciliare all’interno dell’abitazione perché sono state rinvenute soltanto armi legittimamente detenute dal padre dell’imputato.
Con riferimento alle dichiarazioni spontanee dell’COGNOME, sono state ritenute dalla Corte di merito suggestive; si tratta però di motivazione che esplicita, confusamente, le dichiarazioni spontanee dell’imputato e che le considera non circostanziate. Tuttavia, la difesa osserva che si tratta di dichiarazioni spontanee e non risposte fornite all’esito dell’esame dell’imputato. La Corte territoriale, peraltro, segnala che si tratta di dichiarazioni non esaurienti, ma su questo punto si specifica che l’imputato non ha avuto l’opportunità di difendersi nel corso del giudizio di primo grado.
Infine, non è vero che si tratta di dichiarazioni prive di supporto probatorio perché la Corte d’appello ha omesso di valutare una prova decisiva, a riscontro di quanto affermato dall’imputato, emergente sia dal verbale di perquisizione sia
dalla deposizione del teste COGNOME: l’auto, nella quale è stata trovata l’arma, aveva il deflettore posteriore sinistro rotto e la pistola è stata trovata proprio in corrispondenza con tale apertura, all’interno del bagagliaio. Si evidenzia, attraverso il documento prodotto in allegato al ricorso, che il deflettore sinistro rotto affaccia, direttamente, sul lato sinistro del vano portabagagli.
Si tratta di circostanza decisiva che avrebbe condotto al ribaltamento della decisione di condanna.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha fatto pervenire richieste scritte, con le quali ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi degli artt. 614, 611 cod. proc. pen., come modificato dall’ art. 11, commi 2, lettere a), b), c) e 3 del d.l. 29 giugno 2024, n. 89, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, in assenza di tempestiva richiesta di trattazione in pubblica udienza partecipata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è infondato.
1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
È principio ripetutamente affermato da questa Corte quello secondo il quale qualora il difensore di fiducia non sia comparso ed abbia tempestivamente comunicato la volontà di aderire all’astensione dalle udienze proclamata dall’associazione di categoria, non è dovuta alcuna comunicazione al medesimo della data di rinvio dell’udienza fissata dal giudice nell’ipotesi in cui il difensore d’ufficio, nominato in sostituzione, a sua volta dichiari la propria volontà di aderire all’astensione forense, essendo sufficiente l’avviso orale a quest’ultimo che, in quanto sostituto processuale, esercita tutti i diritti e le facoltà della difesa (tra le altre, Sez. 2, n. 34474/2019, Chiesa, del 06/06/2019, Rv. 276973 -01).
Ciò in quanto il sostituto esercita tutte le facoltà ivi compresa quella di recepire l’avviso orale per la data dell’udienza di rinvio.
Sostiene il ricorrente che tale principio, affermato dalla Suprema Corte, pone una condizione per la legittimità dell ‘omissione dell’avviso della nuova udienza e , cioè, l’ adesione del difensore nominato in sostituzione all’astensione forense .
Si deduce che, nel caso di specie, il difensore nominato ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen. non aveva dichiarato la propria adesione né si era riportato alla richiesta di rinvio del difensore di fiducia.
Tuttavia, l’esame del verbale di udienza, necessitato dalla qualità dell’eccezione formulata, fa emergere che, pur nell’assenza di dichiarazioni verbalizzate del difensore nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., quanto all’adesione da parte di questo legale all’astensione, questi vi abbia, in maniera
concludente, aderito (il verbale reca, in allegato, un prestampato dove vi è, non compilato, uno spazio dedicato alla richiesta della difesa).
Invero, ove il difensore non avesse espresso adesione all’ astensione da parte sua , né riportandosi alla dichiarazione di adesione all’astensione del difensore di fiducia, il processo avrebbe dovuto celebrarsi e, comunque, il Tribunale avrebbe dovuto verbalizzare detta affermazione. Quindi, il rinvio a udienza successiva è stato cagionato, evidentemente, dal comportamento (concludente) del difensore nominato ex art. 97, comma 4, cit. di adesione alla richiesta di rinvio del difensore di fiducia. Sicché, tale ultimo difensore, nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., aveva l’onere, ricevuto avviso orale della data d i rinvio, di darne comunicazione a quello di fiducia, assente per astensione, ragione del rinvio non equiparabile all’impedimento a c omparire.
La giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Sez. 5, n. 10697 del 16/12/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282938 -01; Sez. 5, n. 5620 del 24/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262666 – 01) equipara il difensore di fiducia a quello nominato ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., in sostituzione di quello di fiducia non comparso e, in applicazione dell’art. 102, comma 2, cod. proc. pen., sostiene che spetta al difensore immediatamente reperibile esercitare i diritti e assumere i doveri fino al momento in cui il legale sostituito non vi provveda personalmente.
D el resto, si osserva che il rinvio per adesione del difensore all’astensione di categoria non è riconducibile nell’ambito dell’istituto del legittimo impedimento, ma costituisce espressione dell’esercizio di un diritto di libertà, il cui corretto esercizio, attuato in ottemperanza a tutte le prescrizioni formali e sostanziali indicate dalle pluralità delle fonti regolatrici, impone al Giudice procedente il rinvio (Sez. 5, n. 4819 del 17/11/2015, dep. 2016, Colli, Rv. 265928 -01; Sez. U, n. 15232 del 30/10/2014, dep. 2015, Rv. 263021 -01).
Infine, è appena il caso di osservare che valida è la dichiarazione di assenza pronunciata all’udienza dibattimentale, posto che la verifica della regolare costituzione delle parti, ivi compresa quella della regolarità delle notificazioni all’imputato, è momento preliminare a quello in cui, già costituito l’ufficio con nomina di un difensore immediatamente reperibile, ex art. 97, comma 4 cod. proc. pen., questi, come quello di fiducia, abbia manifestato (o tenuto comportamento concludente) l’adesione all’astensione proclamata dalla categoria.
1.2. Il secondo motivo è infondato.
Si rileva, in punto di diritto, che appartiene al costante insegnamento di questa Corte, formatosi a partire da Sez. U, n. 22 del 11/11/1994, COGNOME, Rv. 199398, l’affermazione secondo la quale nell’ordinamento processuale attuale vige il principio generale di immutabilità della difesa, riferibile tanto al
patrocinatore scelto dall’imputato, quanto a quello designato di ufficio dal giudice o dal pubblico ministero, da considerarsi l’unico titolare dell’ufficio di difesa, per cui, a norma de ll’art. 97, comma 5, cod. proc. pen., t ale legale resta anche l’unico destinatario della notificazione di atti rilevanti per la difesa, compresi i provvedimenti suscettibili d’impugnazione. Né, sul permanere di tale rapporto difensivo, incide la nomina di un difensore d’ufficio quale sostituto di quello di fiducia o d’ufficio in precedenza designati, richiesta da situazioni momentanee e contingenti (Sez. 1, n. 4928 del 19/12/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 254606 -01). È però altrettanto vero che, secondo consolidato orientamento formatosi dopo la citata decisione delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 35402 del 9/7/2003, Mainente, Rv. 225363; Sez. 1, n. 19037 del 17/3/2005, COGNOME, Rv. 231581; Sez. 3 n. 25812 del 762005, COGNOME, Rv. 231816; Sez. 4, Sez. 1, n. 24582 del 28/5/2009, Adil, Rv. 243820) volto a garantire che siano realizzate le condizioni per l’effettività della difesa, il principio di immutabilità della difesa, anche d’ufficio, può operare se la sostituzione di quello originariamente incaricato sia dipesa da specifiche transitorie situazioni, poi venute meno, non quando il legale originario non sia stato reperito o abbia mostrato totale disinteresse per l’incarico assegnatogli, situazione che rende legittimo il subentro di un nuovo difensore.
A questi principi il provvedimento impugnato si è uniformato e il ricorrente deduce che ricorre la condizione di abbandono della difesa da parte del legale di fiducia, senza però fornire giustificazione specifica rispetto a tale assunto, tenuto conto che tale difensore, nel caso di specie, ha espletato il mandato con continuità , prima, presenziando all’udienza preliminare e facendo pervenire all’Autorità giudiziaria procedente la propria dichiarazione di adesione all’astensione per la prima udienza dibattimentale, con richiesta di rinvio della prima udienza e, poi, formulando , all’esito dell’espletato dibattimento, motivi di appello.
1.3. Il terzo motivo è infondato.
Premesso che la rinnovazione istruttoria in appello è ammessa solo in caso di prova decisiva, la Corte territoriale ha motivato nel senso della superfluità, a fronte delle risultanze probatorie acquisite, degli atti istruttori richiesti. Nel giudizio di appello, come è noto, la rinnovazione istruttoria ha carattere eccezionale fondato sulla presunzione che l’indagine sia stata esauriente con le acquisizioni del dibattimento di primo grado, sicché il potere del giudice è subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga, contro la predetta presunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266820; Sez. U, 24/01/1996, COGNOME; Sez. 1, n. 3972 del 2014).
Del resto, la celebrazione di diverse udienze dibattimentali, in assenza di situazioni patologiche, con la presenza di un difensore nominato ex art. 97,
comm a 4, cod. proc. pen., non ha in alcun modo privato l’imputato del diritto di difesa, tenuto conto della indicata sostanziale equiparazione (tra le altre, Sez. 5, n. 10697 del 16/12/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. cit.) tra il difensore di fiducia a quello nominato ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., in sostituzione di quello di fiducia non comparso, spettando al primo i diritti e i doveri connessi all’ufficio di difensore, fino al momento in cui il legale sostituito non vi provveda personalmente.
Infine, è appena il caso di osservare che l’espletamento di accertamenti tecnici, come quello proposto nella specie, non assume carattere decisivo, trattandosi di accertamento dall’esito non predeterminato (cfr. tra le altre, Sez. 6, n. 43526 del 03/10/2012, Ritorto, Rv. 253707 in tema di perizia secondo la quale questa non rientra nella categoria della “prova decisiva” ed il relativo provvedimento di diniego non è sanzionabile ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., in quanto costituisce il risultato di un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, è insindacabile in cassazione).
1.4. Il quarto motivo è inammissibile perché versato in fatto e reiterativo del motivo di appello a cui la Corte territoriale ha risposto con ragionamento immune da illogicità manifesta.
Esula, infatti, dai poteri della Corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944).
Si osserva, inoltre, che il vizio di travisamento denunciato non risulta ammissibile nel caso in esame. Conformemente all’indirizzo di questa Suprema Corte (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217; Sez. 2, n. 47035 del 3710/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258438) nel caso di cd. doppia conforme, il vizio di omessa valutazione di una prova indicata come decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., solo nel caso in cui si rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto, come oggetto di valutazione, nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Inoltre il vizio di travisamento della prova è ravvisabile solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la decisiva forza dimostrativa del dato probatorio, fermi restando il limite del devolutum e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio, requisiti che non si rinvengono nella specie (tra le altre,
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758 -01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, COGNOME, Rv. 258774).
Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 5 dicembre 2024