Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9225 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1   Num. 9225  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/06/2024 della Corte d’appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette  le  richieste  del  Pubblico  Ministero,  in  persona  del  AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del
ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna, resa dal Tribunale di Civitavecchia, in data 18 ottobre 2023, nei confronti di NOME COGNOME, alla pena di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 1000 di multa, per i reati di porto in luogo pubblico di una pistola automatica calibro TARGA_VEICOLO, munita di serbatoio e due proiettili, e di ricettazione della predetta arma, di provenienza delittuosa perché oggetto di furto denunciato il 14 dicembre 2013.
Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l’imputato,  per  il  tramite  del  difensore,  de ducendo plurimi  vizi,  nei
quattro motivi  di  seguito  riassunti,  nei  limiti  di  cui  all’art.  173  disp.  att.  cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 420ter , in relazione agli artt. 179 cod. proc. pen. e 111 Cost.
Il  difensore  di  fiducia  dell’imputato  è  stato  assente  in  tutte  le  udienze  del dibattimento di primo grado.
Nella  prima  udienza,  del  24  maggio  2017,  l’imputato  è  stato  dichiarato assente (già presente all’udienza preliminare) e, in quella sede, si è preso atto della  dichiarazione  di  astensione  fatta  pervenire  dal  difensore  di  fiducia,  con conseguente  rinvio  del  processo  con  l’assistenza  di  un  difensore  nominato  ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Il ricorrente evidenzia che il difensore, in quell’occasione, non ha interloquito in ordine alla dichiarazione di astensione fatta pervenire dal difensore di fiducia, né ha manifestato volontà di adesione o meno all’astensione di RAGIONE_SOCIALE.
In ogni caso, alla successiva udienza, il difensore di fiducia non è comparso a causa della mancata notifica del provvedimento con l’indicazione della data di rinvio.  Inoltre,  si  osserva  che  anche  l’imputato  è  rimasto  assente  per  tutto  il giudizio di primo grado.
Si  denuncia,  quindi,  il  difetto  di  notifica  al  difensore  del  provvedimento  di rinvio, omissione che ha determinato, secondo il ricorrente, una nullità assoluta e insanabile ai sensi dell’art. 179 cod. proc. pen.
Peraltro,  si  impugna  la  dichiarazione  di  assenza  perché  intervenuta,  nella prima udienza celebrata senza il difensore di  fiducia a causa dell’astensione di RAGIONE_SOCIALE. Quest’ultimo, peraltro, in quell’occasione, non aveva designato alcun sostituto processuale.
Non si ignora, da parte del ricorrente, l’orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte secondo il quale non vi sarebbe alcuna necessità di comunicazione  della  data  di  rinvio  dell’udienza,  quando  vi  è  differimento  per l’adesione all’astensione di  RAGIONE_SOCIALE,  ma ciò si verifica sempre che il difensore nominato in sostituzione, a sua volta, dichiari la volontà di aderire all’astensione insistendo, del pari, per l’accoglimento della richiesta di rinvio.
Nella  specie,  invece,  il  difensore  di  ufficio  nominato  non  ha  fatto  alcuna dichiarazione  in  tal  senso;  sicché,  a  fronte  della  dichiarazione  della  difesa  di fiducia  di  adesione  all’astensione,  risultando  legittimo  l’impedimento,  il  rinvio della  nuova  data  doveva  essere  notificato  al  medesimo,  sensi  dell’art.  420ter cod. proc. pen.
Si richiama  giurisprudenza  di legittimità  in  tema  di  impedimento  del difensore  di  fiducia  e  sulla  necessità  della  notifica  allo  stesso  della  data  di fissazione della nuova udienza dibattimentale.
2.2.  Con  il  secondo  motivo  si  denuncia  violazione  dell’art.  97  in  relazione all’art. 179 cod. proc. pen. e 111 Cost, nonché vizio di motivazione.
La sentenza di appello rende conto del fatto che erano stati presentati motivi nuovi con i quali era stato prospettato il vizio di violazione del diritto di difesa perché l’appellante deduceva che, a fronte dell ‘ assenza del difensore di fiducia originariamente nominato, il Tribunale avrebbe dovuto ricorrere non alla nomina ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., bensì alla nomina di un difensore nominato ai sensi del comma 1 dell’art. 97 cit., per abbandono di difesa.
A  fronte  di  tale  eccezione,  la  Corte  territoriale  ha  escluso  che  vi  fosse abbandono di difesa, per la presenza dell’AVV_NOTAIO all’udienza preliminare,  per  la  comunicazione,  da  parte  del  medesimo  legale  di  fiducia,  di adesione all’astensione del 24 maggio 2017, alla prima udienza dibattimentale e, infine, per la proposizione dell’atto di gravame.
Invece, il ricorrente assume che il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO COGNOME, è stato  assente  in  tutte  le  sette  udienze  dibattimentali  celebrate  e  si  rimarca l ‘ irrilevanza  della  presenza  di  tale  difensore  nell’udienza  preliminare,  nonché  la proposizione  del  gravame.  Il  difensore  di  fiducia,  infatti,  non  ha  partecipato  a tutta  la  fase  del  giudizio  di  primo  grado,  dal  24  maggio  del  2017,  data  dalla prima udienza, al 18 ottobre del 2023, con assenza continuativa.
Si  richiama  giurisprudenza  di  legittimità  secondo  la  quale,  a  garanzia  del principio di continuità della difesa, che si riflette anche nel principio di effettività, l’intervento  del  sostituto  ha  natura  episodica  ed  è  consentito  solo  nei  casi  di impedimento temporaneo del difensore di fiducia.
Nel caso di specie, invece, la mancata comparizione del difensore di fiducia per  tutto  il  giudizio  di  primo  grado  avrebbe  assunto,  a  parere  del  ricorrente, carattere di definitività tanto da integrare l’abbandono di difesa.
Si richiama la decisione della Corte di giustizia europea del 24 aprile 2006, secondo la  quale  vi  è  violazione  del  diritto  a  un  equo  processo  e  all’effettività della difesa ove, a fronte dell’eccessiva incuria dei difensori d’ufficio, di volta in volta  nominati stante  l’ assenza  di  quello  di  fiducia,  l’Autorità  giudiziaria  non assuma provvedimenti in grado di assicurare uno standard di assistenza tecnica effettivo e non soltanto formale.
2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 603 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.
La difesa dell’imputato, con i motivi aggiunti, aveva chiesto la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, per procedere all’esame dell’imputato e per effettuare una consulenza tecnica sull’arma, onde provare l’assenza di impronte digitali di COGNOME.
La  Corte  d’appello  ha  rigettato  la  richiesta  con  motivazione  insufficiente, sostenendo che la completa prova si era formata nel giudizio di primo grado.
Tuttavia, rispetto a  tale grado di giudizio, la  difesa osserva che  l’imputato non  è  stato  difeso  e  non  ha  avuto  alcuna  opportunità  di  svolgere  attività istruttoria a suo favore.
La Corte di appello considera inutile l’esame dell’imputato in quanto la sua versione è confluita nel processo attraverso le sue dichiarazioni spontanee, rese immediatamente prima della discussione del processo di appello.
Si tratta, per il ricorrente, di motivazione illogica e viziata in punto di diritto, in quanto diversa è la valenza processuale delle dichiarazioni spontanee rispetto a quella dell’esame dell’imputato.
Quanto alla consulenza tecnica sull’arma, i giudici di appello la considerano superflua in quanto la pistola aveva il calcio parzialmente coperto da un guanto di  lattice  e  per  il  fatto  che,  comunque,  la  prova  dell ‘ esistenza  di  impronte sull’arma non è stata considerata necessaria per ritenere l’imputato consapevole detentore della stessa.
La  difesa  sostiene  che,  invece,  le  impronte  digitali  ben  potevano  essere rilevate sul resto dell’arma.
Inoltre, si sostiene che la prova delle impronte sull’arma era utile alla tesi difensiva,  esposta  nelle  dichiarazioni  spontanee  dell’imputato,  il  quale  aveva affermato  di  avere  diversi  nemici  e  che  era  facile  a  chiunque  accedere  al portabagagli della sua vettura, perché aveva il vetro deflettore posteriore rotto.
2.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione del l’art. 533 cod. proc. pen., erronea applicazione degli artt. 648 cod. pen., 4, 7 legge n.  895 del 1967, con vizio di motivazione e travisamento della prova.
La  Corte  territoriale  ha  ritenuto  la  penale  responsabilità  dell’imputato  in relazione  alla  detenzione  della  pistola,  descritta  nell’imputazione,  in  quanto rinvenuta nell’autovettura di sua proprietà, parcheggiata sotto la sua abitazione della quale questi deteneva le chiavi.
Si tratta di ragionamento che non soddisfa il canone di cui all’art. 533 del codice di rito.
L’ imputato, quella sera, è sceso dall’abitazione e si è incontrato con un suo amico,  circostanza  riportata  anche  dalla  sentenza  di  secondo  grado  di  per  sé neutra.
Si richiama il contenuto del verbale di perquisizione e sequestro e quello di trascrizione della deposizione dell’operatore  COGNOME, esaminato all’udienza del 20 giugno 2018.
Da  tali  atti  istruttori  risulterebbe  che  gli  operanti,  appostati  nei  pressi dell’abitazione  dell’imputato,  avevano  notato  giungere  una  persona,  scesa  da un’autovettura  Lancia  Y,  la  quale  si  era  avvicinata  all’autovettura  oggetto  del servizio di osservazione, facendo alcuni giri intorno a questa. Dopo alcuni istanti, era stato notato un uomo uscire dal INDIRIZZO, riconosciuto dagli operanti essere
NOME,  il  quale  si  era  avvicinato  alla  propria  auto  unitamente  all’uomo sopraggiunto.
La  Corte  territoriale,  quindi,  giunge  ad  una  motivazione  secondo  la  quale l’imputato, responsabile fino a quel momento della pistola per conto di terzi, era in procinto di disfarsene in quanto era sceso da casa propria per consegnarla ad altri.
Si tratta di conclusione che, però, non troverebbe fondamento nelle fonti di prova raccolte, né nelle spontanee dichiarazioni rese dall’imputato. Anzi, si denuncia travisamento della prova perché, dal verbale di perquisizione e sequestro, emergerebbe che gli operanti, dopo aver notato COGNOME scendere dall’abitazione al INDIRIZZO e dirigersi con il suo amico verso la sua autovettura, erano intervenuti prontamente dirigendosi verso i due uomini. In questo momento gli operanti, ritenendo che all’interno dell’autovettura fosse occultata l’arma, avevano svolto il controllo del veicolo.
La Corte territoriale, per la difesa, omette di valutare circostanze emergenti che  avrebbero  consentito  di  attribuire  ad  COGNOME  una  condotta  totalmente diversa.  In  particolare,  si  omette  di  considerare  che  gli  operanti  erano  in  abiti civili,  come  si  può  facilmente  dedurre  dal  tipo  di  operazione  che  stavano conducendo e dal fatto che si dà atto a verbale che questi si erano qualificati.
Ciò avvalora la tesi dell’imputato secondo il quale la sua fuga era dovuta al fatto  che  aveva  visto  delle  persone  e  che  aveva  avuto  paura  avendo  in  quel periodo diversi nemici.
Il controllo è stato fatto di notte e l’ imputato, in quel frangente, è scappato per  paura.  Del  resto,  questi  è  fuggito  nel  tentativo  di  rientrare  nella  sua abitazione,  comportamento  non  logico  se  si  fosse  voluto  sottrarre  al  controllo delle F orze dell’ordine .
Si segnala, inoltre, l’esito negativo della perquisizione domiciliare all’interno dell’abitazione perché sono state rinvenute soltanto armi legittimamente detenute dal padre dell’imputato.
Con riferimento alle dichiarazioni spontanee dell’COGNOME, sono state ritenute dalla Corte di merito suggestive; si tratta però di motivazione che esplicita, confusamente, le dichiarazioni spontanee dell’imputato e che le considera non circostanziate. Tuttavia, la difesa osserva che si tratta di dichiarazioni spontanee e non risposte fornite all’esito dell’esame dell’imputato. La Corte territoriale, peraltro, segnala che si tratta di dichiarazioni non esaurienti, ma su questo punto si specifica che l’imputato non ha avuto l’opportunità di difendersi nel corso del giudizio di primo grado.
Infine, non è vero che si tratta di dichiarazioni prive di supporto probatorio perché la Corte d’appello ha omesso di valutare una prova decisiva, a riscontro di quanto affermato dall’imputato, emergente sia dal verbale di perquisizione sia
dalla  deposizione del teste  COGNOME: l’auto, nella quale  è stata trovata l’arma, aveva il deflettore posteriore sinistro rotto e la pistola è stata trovata proprio in corrispondenza con tale apertura, all’interno del bagagliaio. Si evidenzia, attraverso il documento prodotto in allegato al ricorso, che il deflettore sinistro rotto affaccia, direttamente, sul lato sinistro del vano portabagagli.
Si tratta di circostanza decisiva che avrebbe condotto al ribaltamento della decisione di condanna.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO generale, COGNOMENOME COGNOME, ha fatto pervenire richieste scritte, con le quali ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso,  ai  sensi  degli  artt.  614, 611 cod. proc. pen.,  come modificato dall’ art. 11, commi 2, lettere a), b), c) e 3 del d.l. 29 giugno 2024, n. 89, convertito con modificazioni  dalla  legge  8  agosto  2024,  n.  120,  in  assenza  di  tempestiva richiesta di trattazione in pubblica udienza partecipata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è infondato.
1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
È principio ripetutamente affermato da questa Corte quello secondo il quale qualora il difensore di fiducia non sia comparso ed abbia tempestivamente comunicato la volontà di aderire all’astensione dalle udienze proclamata dall’RAGIONE_SOCIALE, non è dovuta alcuna comunicazione al medesimo della data di rinvio dell’udienza fissata dal giudice nell’ipotesi in cui il difensore d’ufficio, nominato in sostituzione, a sua volta dichiari la propria volontà di aderire all’astensione forense, essendo sufficiente l’avviso orale a quest’ultimo che, in quanto sostituto processuale, esercita tutti i diritti e le facoltà della difesa (tra le altre, Sez. 2, n. 34474/2019, COGNOME, del 06/06/2019, Rv. 276973 -01).
Ciò  in  quanto  il  sostituto  esercita  tutte  le  facoltà  ivi  compresa  quella  di recepire l’avviso orale per la data dell’udienza di rinvio.
Sostiene il ricorrente che tale principio, affermato dalla Suprema Corte, pone una condizione per la legittimità dell ‘omissione dell’avviso della nuova udienza e , cioè, l’ adesione del difensore nominato in sostituzione all’astensione forense .
Si deduce che, nel caso di specie, il difensore nominato ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod.  proc.  pen.  non  aveva  dichiarato  la  propria  adesione  né  si  era riportato alla richiesta di rinvio del difensore di fiducia.
Tuttavia, l’esame del verbale di udienza, necessitato dalla qualità dell’eccezione  formulata,  fa  emergere  che,  pur  nell’assenza  di  dichiarazioni verbalizzate del difensore nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., quanto all’adesione da parte di questo legale all’astensione, questi vi abbia, in maniera
concludente, aderito (il verbale reca, in allegato, un prestampato dove vi è, non compilato, uno spazio dedicato alla richiesta della difesa).
Invero, ove il difensore non avesse espresso adesione all’ astensione da parte sua , né riportandosi alla dichiarazione di adesione all’astensione del difensore di fiducia, il processo avrebbe dovuto celebrarsi e, comunque, il Tribunale avrebbe dovuto verbalizzare detta affermazione. Quindi, il rinvio a udienza successiva è stato cagionato, evidentemente, dal comportamento (concludente) del difensore nominato ex art. 97, comma 4, cit. di adesione alla richiesta di rinvio del difensore di fiducia. Sicché, tale ultimo difensore, nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., aveva l’onere, ricevuto avviso orale della data d i rinvio, di darne comunicazione a quello di fiducia, assente per astensione, ragione del rinvio non equiparabile all’impedimento a c omparire.
La giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Sez. 5, n. 10697 del 16/12/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282938 -01; Sez. 5, n. 5620 del 24/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262666 – 01) equipara il difensore di fiducia a quello nominato ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., in sostituzione di quello di fiducia non comparso e, in applicazione dell’art. 102, comma 2, cod. proc. pen., sostiene che spetta al difensore immediatamente reperibile esercitare i diritti e assumere i doveri fino al momento in cui il legale sostituito non vi provveda personalmente.
D el resto, si osserva che il rinvio per adesione del difensore all’astensione di RAGIONE_SOCIALE non è riconducibile nell’ambito dell’istituto del legittimo impedimento, ma costituisce espressione dell’esercizio di un diritto di libertà, il cui corretto esercizio, attuato in ottemperanza a tutte le prescrizioni formali e sostanziali indicate dalle pluralità delle fonti regolatrici, impone al Giudice procedente il rinvio (Sez. 5, n. 4819 del 17/11/2015, dep. 2016, Colli, Rv. 265928 -01; Sez. U, n. 15232 del 30/10/2014, dep. 2015, Rv. 263021 -01).
Infine, è appena il caso di osservare che valida è la dichiarazione di assenza pronunciata all’udienza dibattimentale, posto che la verifica della regolare costituzione delle parti, ivi compresa quella della regolarità delle notificazioni all’imputato, è momento preliminare a quello in cui, già costituito l’ufficio con nomina di un difensore immediatamente reperibile, ex art. 97, comma 4 cod. proc. pen., questi, come quello di fiducia, abbia manifestato (o tenuto comportamento concludente) l’adesione all’astensione proclamata dalla RAGIONE_SOCIALE.
1.2. Il secondo motivo è infondato.
Si  rileva,  in  punto  di  diritto,  che  appartiene  al  costante  insegnamento  di questa Corte, formatosi a partire da Sez. U, n. 22 del 11/11/1994, Nicoletti, Rv. 199398,  l’affermazione  secondo  la  quale  nell’ordinamento  processuale  attuale vige il principio generale di immutabilità della difesa, riferibile tanto al
patrocinatore scelto dall’imputato, quanto a quello designato di ufficio dal giudice o dal pubblico ministero, da considerarsi l’unico titolare dell’ufficio di difesa, per cui, a norma de ll’art. 97, comma 5, cod. proc. pen., t ale legale resta anche l’unico destinatario della notificazione di atti rilevanti per la difesa, compresi i provvedimenti suscettibili d’impugnazione. Né, sul permanere di tale rapporto difensivo, incide la nomina di un difensore d’ufficio quale sostituto di quello di fiducia o d’ufficio in precedenza designati, richiesta da situazioni momentanee e contingenti (Sez. 1, n. 4928 del 19/12/2012, dep. 2013, Falanga, Rv. 254606 -01). È però altrettanto vero che, secondo consolidato orientamento formatosi dopo la citata decisione delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 35402 del 9/7/2003, Mainente, Rv. 225363; Sez. 1, n. 19037 del 17/3/2005, COGNOME, Rv. 231581; Sez. 3 n. 25812 del 762005, COGNOME, Rv. 231816; Sez. 4, Sez. 1, n. 24582 del 28/5/2009, Adil, Rv. 243820) volto a garantire che siano realizzate le condizioni per l’effettività della difesa, il principio di immutabilità della difesa, anche d’ufficio, può operare se la sostituzione di quello originariamente incaricato sia dipesa da specifiche transitorie situazioni, poi venute meno, non quando il legale originario non sia stato reperito o abbia mostrato totale disinteresse per l’incarico assegnatogli, situazione che rende legittimo il subentro di un nuovo difensore.
A questi principi il provvedimento impugnato si è uniformato e il ricorrente deduce che ricorre la condizione di abbandono della difesa da parte del legale di fiducia, senza però fornire giustificazione specifica rispetto a tale assunto, tenuto conto che tale difensore, nel caso di specie, ha espletato il mandato con continuità , prima, presenziando all’udienza preliminare e facendo pervenire all’Autorità giudiziaria procedente la propria dichiarazione di adesione all’astensione per la prima udienza dibattimentale, con richiesta di rinvio della prima udienza e, poi, formulando , all’esito dell’espletato dibattimento, motivi di appello.
1.3. Il terzo motivo è infondato.
Premesso che la rinnovazione istruttoria in appello è ammessa solo in caso di prova decisiva, la Corte territoriale ha motivato nel senso della superfluità, a fronte delle risultanze probatorie acquisite, degli atti istruttori richiesti. Nel giudizio di appello, come è noto, la rinnovazione istruttoria ha carattere eccezionale fondato sulla presunzione che l’indagine sia stata esauriente con le acquisizioni del dibattimento di primo grado, sicché il potere del giudice è subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga, contro la predetta presunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266820; Sez. U, 24/01/1996, COGNOME; Sez. 1, n. 3972 del 2014).
Del  resto,  la  celebrazione  di  diverse  udienze  dibattimentali,  in  assenza  di situazioni  patologiche,  con  la  presenza  di  un  difensore  nominato  ex  art.  97,
comm a 4, cod. proc. pen., non ha in alcun modo privato l’imputato del diritto di difesa, tenuto conto della indicata sostanziale equiparazione (tra le altre, Sez. 5, n. 10697 del 16/12/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. cit.) tra il difensore di fiducia a quello nominato ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., in sostituzione di quello di fiducia non comparso, spettando al primo i diritti e i doveri connessi all’ufficio di difensore, fino al momento in cui il legale sostituito non vi provveda personalmente.
Infine, è appena il caso di osservare che l’espletamento di accertamenti tecnici, come quello proposto nella specie, non assume carattere decisivo, trattandosi di accertamento dall’esito non predeterminato (cfr. tra le altre, Sez. 6, n. 43526 del 03/10/2012, Ritorto, Rv. 253707 in tema di perizia secondo la quale questa non rientra nella RAGIONE_SOCIALE della “prova decisiva” ed il relativo provvedimento di diniego non è sanzionabile ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., in quanto costituisce il risultato di un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, è insindacabile in cassazione).
1.4. Il quarto motivo è inammissibile perché versato in fatto e reiterativo del motivo di appello a cui la Corte territoriale ha risposto con ragionamento immune da illogicità manifesta.
Esula, infatti, dai poteri della Corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva,  riservata  al  giudice  di  merito,  senza  che  possa  integrare  il  vizio  di legittimità la mera prospettazione di una diversa e per il ricorrente più adeguata, valutazione  delle  risultanze  processuali (Sez.  U,  n.  6402  del  30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).
Si osserva, inoltre, che il vizio di travisamento denunciato non risulta ammissibile nel caso in esame. Conformemente all’indirizzo di questa Suprema Corte (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217; Sez. 2, n. 47035 del 3710/2013, COGNOME, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258438) nel caso di cd. doppia conforme, il vizio di omessa valutazione di una prova indicata come decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., solo nel caso in cui si rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto, come oggetto di valutazione, nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Inoltre il vizio di travisamento della prova è ravvisabile solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la decisiva forza dimostrativa del dato probatorio, fermi restando il limite del devolutum e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio, requisiti che non si rinvengono nella specie (tra le altre,
Sez.  5,  n.  48050  del  02/07/2019,  S.,  Rv.  277758 -01;  Sez.  6,  n.  5146  del 16/01/2014, COGNOME, Rv. 258774).
 Segue  il  rigetto  del  ricorso  e  la  condanna  del  ricorrente  al  pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna  il ricorrente  al  pagamento  delle  spese processuali.
Così deciso, il 5 dicembre 2024