Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 8740 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 8740 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOMENOME COGNOME, il quale ha
Sul ricorso proposto da: NOME COGNOME, nato a Palmi il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 25/07/2025 del GIP del Tribunale di Torino udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 25 luglio 2025, il Gip del Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione formulata da NOME COGNOME in relazione alle seguenti sentenze:
-Sentenza Corte di Appello di Reggio Calabria del 29.11.2001, irrevocabile il 7.2.2003, con la quale il ricorrente veniva condannato alla pena di anni 10 di reclusione per i reati di detenzione illegale di armi e munizioni e associazione a delinquere di stampo mafioso, commesso in COGNOME, Cosoleto e San Procopio sino al maggio 1998 – Processo c.d. COGNOME
-Sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 13.10.2021, irrevocabile il 2.3.2023, con la quale il ricorrente veniva condannato alla pena di anni 14 di reclusione per il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso commesso in COGNOME Delianuova, Sant’Eufemia D’aspromonte, Santo Stefano, Cosoleto, San Procopio e zone limitrofe dal febbraio 2023 al 4.2.2020 (data della sentenza) – Processo c.d. COGNOME
-Sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino in data 22.2.2022, irrevocabile il 18.5.2023, con la quale veniva condannato alla pena di anni 7 di reclusione per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.p.r. n. 309 del 1990, commessi in Torino tra maggio 2016 e luglio 2017 Processo c.d. COGNOME
Premetteva che nel procedimento c.d. COGNOME, veniva pronunciata sentenza di non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine al reato di cui all’art. 416bis cod. pen., in quanto già giudicato per lo stesso fatto commesso tra l’anno 2015 e l’anno 2017, con la sentenza del 13.10.2021 della Corte di appello di Reggio Calabria nel processo c.d. COGNOME. Con la sentenza del 12.4.2024, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. nel medesimo procedimento, il GUP di Torino applicava all’imputato NOME NOME la pena di anni 1 di
reclusione in relazione ai reati fine contestati, ritenuta la continuazione con i reati di cui alla sentenza del 13.10.2021, emessa nel procedimento c.d. COGNOME.
Quindi, con riferimento alla richiesta continuazione tra i reati di cui al processo COGNOME e quelli di cui ai RAGIONE_SOCIALE COGNOME e COGNOME, osservava che, nonostante la sovrapposizione temporale: nei RAGIONE_SOCIALE COGNOME, COGNOME e COGNOME non erano stati contestati, quali reati fine, quelli relativi allo spaccio di stupefacenti, oggetto, invece, della sentenza del 22.2.2022 emessa nel procedimento c.d. COGNOME; che i reati oggetto dei procedimenti menzionati erano stati commessi in diversi contesti spaziali in quanto la cosca capeggiata da NOME COGNOME operava in Chivasso/Ivrea, mentre quella di cui all’art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990 eraattiva in Torino; i componenti dell’associazione nel processo COGNOME erano completamente diversi da quelli degli altri RAGIONE_SOCIALE; la sentenza emessa nel procedimento COGNOME escludeva l’aggravante del metodo mafioso nei reati B1), B5), B14 nei quali era imputato NOME COGNOME.
Per quanto riguarda la richiesta di continuazione tra i reati del processo COGNOME e quelli del processo COGNOME, osservava che, in sede di giudizio di cognizione, il giudice aveva escluso la possibilità di riconoscere la continuazione tra i reati contestati nei due menzionati procedimenti e aggiungeva cheil fatto nuovo costituito dagli esiti del processo c.d. COGNOME non era utile al fine di superare la preclusione nascente dalla valutazione effettuata dal giudice della cognizione in quanto la posizione di NOME non era stata valutata nel merito nØ nella sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., nØ nella sentenza emessa a seguito di rito abbreviato nei confronti dei coimputati. Ne faceva discendere che la mera prospettazione accusatoria, non seguita da accertamento giudiziale, non poteva costituire argomento sulla base del quale superare la valutazione del giudice della cognizione.
Osservava che, in ogni caso, la richiesta andava respinta in quanto la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE capeggiata da NOME COGNOME era del tutto differente da quella giudicata nella sentenza del processo COGNOME poichØgli associati operanti in Piemonte erano completamente diversi da quelli operativi in Calabria, salvo per l’odierno ricorrente che, tuttavia, dapprima, nei fatti di cui al processo COGNOME,aveva operato con il ruolo di ‘picciotto’e, successivamente, in quelli dei RAGIONE_SOCIALE COGNOME e COGNOME,con quello di ‘capo’; in quanto diversi erano i reati fini, posto che la cosca operante in Ivrea era finalizzata esclusivamente al compimento di truffe; e, infine, in quanto la cosca di Ivrea, capeggiata dall’odierno ricorrente, era del tutto autonoma sotto il profilo decisionale e operativo, rispetto alla cosca madre, rivestendo NOME solo il ruolo di figura di riferimento per consigli.
2.Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa di NOME NOME articolando tre motivi di impugnazione che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1.Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen., la difesa censura la decisione per aver escluso la possibilità di verificare la sussistenza del vincolo della continuazione tra le sentenze del processo COGNOME e quella del processo COGNOME alla luce del novum costituito dal sopravvenuto giudicato della sentenza COGNOME, in assenza di accertamento giudiziale sulla responsabilità di NOME, padre del ricorrente, imputato in questo ultimo processo, in quanto deceduto nelle more.
Osserva che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente ribadito che spetta al giudice dell’esecuzione di interpretare il giudicato, di renderne esplicito il contenuto e i limiti, ricavando dalla sentenza irrevocabile tutti gli elementi, anche non chiaramente espressi, necessari per le finalità esecutive, prendendo conoscenza, ove necessario, anche degli atti del procedimento per ricavarne gli elementi utili a fornire risposta alle istanze proposte. Nel
caso in esame, la sentenza COGNOME che vedeva imputati sia NOME COGNOME, odierno ricorrente, sia il padre NOME, quali promotori e organizzatori della cosca ‘RAGIONE_SOCIALE operante in Chivasso-Ivrea, riconosciuta quale articolazione territoriale della medesima cosca di COGNOME, consentiva di superare il disconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati del processo COGNOME e quelli del processo COGNOME,ritenuto dal giudice della cognizione del processo COGNOME, in quanto: 1) il riconoscimento del bis in idem effettuato nella sentenza COGNOME rispetto i fatti di cui alla sentenza COGNOME comportava che della RAGIONE_SOCIALE facesse parte anche il padre NOME, così superando quanto ritenuto nella sentenza COGNOME; 2) il riconoscimento nella sentenza COGNOME che l’associazione operante in Chivasso/Ivrea fosse una articolazione della cosca ‘RAGIONE_SOCIALE‘ operante a COGNOME, conduceva a superare la differenza di operatività territoriale posta a fondamento del rigetto. Il Giudice dell’esecuzione avrebbe, quindi, dovuto verificare dagli atti processuali la posizione di NOME per verificare la fondatezza dell’ipotesi accusatoria e trarne gli elementi necessari alla valutazione della richiesta di continuazione con riferimento alla medesimezza della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei fatti di cui a RAGIONE_SOCIALE COGNOME e COGNOME nonchØ in ordine all’ambito territoriale di operatività in quanto, diversamente, si lascerebbe la possibilità di individuare gli elementi sintomatici della continuazione ad un evento processuale indipendente dall’istante.
2.2.Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge con riferimento alla applicazione dell’art. 81 cpv cod. pen. Osserva che la sentenza richiamata dal giudice dell’esecuzione, la n. 20900 del 2021, esprime il principio contrario a quello applicato e, comunque, che la decisione era frutto di un travisamento dei fatti, in quanto:
diversamente da quanto ritenuto dal giudice dell’esecuzione, e benchØ non determinante in base ai principi espressi dalla sentenza invocata, la RAGIONE_SOCIALE criminale dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per effetto del bis in idem , deve ritenersi la medesima e, comunque, il raffronto tra la RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE e quella del processo COGNOME, evidenzia che plurimi sono i soggetti componenti ed appartenenti ad entrambe le cosche. Inoltre, NOME, benchØ giudicato separatamente in altro processo denominato VIRUS, nel processo NOME NOME imputato in qualità di capo cosca, così come nell’imputazione relativa al procedimento COGNOME. La compresenza del capo cosca NOME con il figlio NOME sia nell’associazione giudicata con il processo COGNOME, sia in quella giudicata con i RAGIONE_SOCIALE COGNOME–COGNOME, costituisce, ad avviso della difesa, il trait d’union tra le fattispecie e il novum che consente di superare la valutazione del giudice della cognizione e di ritenere unificati dal vincolo della continuazione le condotte tenuta da NOME COGNOME nei menzionati RAGIONE_SOCIALE.
Quanto alla diversa qualità soggettiva con la quale il ricorrente aveva partecipato alla cosca giudicata nel processo COGNOME, picciotto, e alla cosca giudicata nel processo COGNOMECOGNOME, capo, costituisce un rafforzamento della tesi dell’unitarietà del disegno criminoso in quanto Ł manifestazione di una ‘crescita’ all’interno dell’associazione criminale.
Quanto all’oggetto dell’attività RAGIONE_SOCIALE, osserva che la sentenza COGNOME ha ritenutoil bis in idem tra la condotta RAGIONE_SOCIALE di cui alla sentenza COGNOME e quella di cui alla sentenza COGNOME, con la conseguenza che l’associazione Ł lamedesima; ha ritenuto che i reati di cui alla sentenza COGNOME siano avvinti dal vincolo della continuazione con quelli della sentenza COGNOME; che i reati scopo dell’associazione RAGIONE_SOCIALE non sono solo truffe, ma anche usure, estorsioni, armi e, quindi, reati omogenei rispetto a quelli contestati nel processo COGNOME, sicchØ deve ritenersi che l’associazione COGNOMEe quella RAGIONE_SOCIALE hanno finalità omogenee tra loro.
Quanto all’ambito territoriale di attività delle due compagini associative, osserva che l ‘ a s s ociazione RAGIONE_SOCIALE Ł una evoluzione temporale e territoriale dell’associazione RAGIONE_SOCIALE e tanto si evince dalla sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. pronunciata nel procedimento COGNOME, nella quale la cosca operante sul territorio di Chivasso/Ivrea, Ł indicata come una articolazione territoriale della cosca RAGIONE_SOCIALE di COGNOME, mancando, peraltro, la prova che l’associazione giudicata nei RAGIONE_SOCIALE COGNOMECOGNOME sia scaturita da un nuovo e diverso patto associativo.
Da ultimo, osserva che NOME, lungi dall’essere un ‘padre nobile’ era, come riconosciuto dalla stessa sentenza COGNOME, concorrente della cosca operante in Ivrea/Chivasso e, contemporaneamente, il capo-promotore della associazione “RAGIONE_SOCIALE“, di cui la cosca piemontese costituiva articolazione territoriale, il che esclude, nella prospettazione difensiva, la possibilità di individuare una autonomia tra le due cosche, circostanze, queste, accertate dalla sentenza nei confronti di NOME NOME alla luce dell’imputazione, indipendentemente dalla pronuncia nei confronti di NOME.
2.3.Con il terzo motivo, relativo al disconoscimento della continuazione tra i fatti di cui alla sentenza COGNOME e quelli di cui alla sentenza COGNOME e COGNOME, osserva che vi Ł una totale sovrapposizione temporale nell’attività delle due associazioni RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, come riconosciuto dallo stesso GE. Quanto all’oggetto dell’attività RAGIONE_SOCIALE, osserva che nella sentenza COGNOME, NOME COGNOME era stato condannato per aver fatto parte di una associazione mafiosa finalizzata alla commissione di una serie di delitti, tra i quali anche quelli di spaccio di stupefacenti e che, pur non essendo stati contestati reati fini relativi a dette fattispecie, tuttavia, l’organizzazione criminale era finalizzata anche alla commissione di tali delitti.
Quanto agli associati, pur essendo effettivamente diversi, il disegno criminoso doveva ritenersi unico ed individuato in quello contestato nell’associazione RAGIONE_SOCIALE, nella quale il ricorrente Ł stato condannato. Rilevava, infine, che per tale motivo, anche il profilo del diverso ambito territoriale sfumava a fronte del fatto che la RAGIONE_SOCIALE di Ivrea/Chivasso era una articolazione di quella di COGNOME.
Concludeva, pertanto, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza.
3.Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Ha osservato che all’accoglimento della domanda relativa al riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati del processo c.d. COGNOME e quelli del processo c.d. COGNOME, osta la contraria valutazione del giudice della cognizione. In ogni caso, ha rilevato che le deduzioni difensive si fondano sul contenuto dell’imputazioni anzichØ sui fatti come definitivamente accertati e che l’ordinanza, ancorando la decisione ai fatti accertati, non incorre in violazione di legge o in motivazione illogica.
4.Con motivi aggiunti, il difensore evidenzia che i motivi posti dal giudice a fondamento della sentenza pronunciata a seguito di giudizio abbreviato nei confronti dei coimputati di NOME NOME e NOME nel procedimento COGNOME confermano la fondatezza della tesi difensiva, evincendosi dalla motivazione sia l’identità della condotta RAGIONE_SOCIALE contestata nel procedimento COGNOME e in quello COGNOME, sia la circostanza che detta associazione, partendo dalla ‘ndrina COGNOME di COGNOME (RC), a capo della quale vi era COGNOME NOME NOME. 53 detto ‘U cupertuni’ si Ł estesa a Chivasso-Ivrea, generando una ‘locale’ di Ivrea-Chivasso della cosca di COGNOME e ponendo a capo della ‘locale’ piemontese il figlio COGNOME NOME, condannato sia nel processo COGNOME sia in quello COGNOME. Rileva, altresì, come nella sentenza pronunciata con rito abbreviato, il GIP abbia esaminato la posizione anche di NOME, riconoscendolo come capo della cosca
NOME di COGNOME, in tal modo legando tra loro i fatti di cui ai procedimenti COGNOME e COGNOME e abbia superato l’ostacolo della diversa base territoriale, avendo espressamente affermato che la locale piemontese Ł una derivazione di quella calabrese di COGNOME. Le conclusioni cui il giudice della cognizione Ł pervenuto rispetto al rapporto tra le due cosche Ł quindi, del tutto confliggente con le valutazioni effettuate dal medesimo giudice, in funzione di GE, con la conseguenza, nella prospettazione difensiva, che la motivazione dell’ordinanza ex art. 671 cod. proc. pen. Ł meramente apparente.
Nella memoria contenente i motivi aggiunti, la difesa del ricorrente evidenzia altresì che gli argomenti utilizzati per negare la continuazione tra i reati di cui alla sentenza COGNOME e quelli di cui alla sentenza COGNOME sono smentiti dalla motivazione della sentenza ex art. 438 cod. proc. pen. nel processo COGNOME, dalla quale si evince che nel processo COGNOME, la ‘ndrina di COGNOME decideva di dedicarsi al traffico di stupefacenti, progetto poi effettivamente attuato dalla locale piemontese. Osserva che, anche in questo caso, la ricostruzione dei fatti di cui alla sentenza e quella di cui all’ordinanza ex art. 671 cod. proc. pen., Ł talmente confliggente da integrare una motivazione apparente o inesistente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł inammissibile essendo basato su motivi manifestamente infondati.
2.Con riferimento al riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 29.11.2001, irrevocabile il 7.2.2003 nel procedimento c.d. COGNOME e quelli giudicati con sentenza della medesima Corte di appello del 13.10.2021, irrevocabile il 2.3.2023 nel procedimento c.d. COGNOME, giova premettere che, «a norma dell’art. 671 cod. proc. pen., il giudice dell’esecuzione può applicare in executivis l’istituto della continuazione ex art. 81 cod. pen., nel caso di piø sentenze o decreti penali irrevocabili, pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, e rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati. Tale possibilità in sede esecutiva, tuttavia, ha carattere del tutto sussidiario, perchØ suppone che, come espressamente previsto dall’art. 671, comma 1, cod. proc. pen., l’applicazione della disciplina della continuazione non sia stata esclusa dal giudice della cognizione. Su tale punto, la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di chiarire che l’esclusione da parte del giudice della cognizione del medesimo disegno criminoso, in quanto accertata in forza della res judicata sostanziale, esercita la medesima efficacia preclusiva della condanna, e non può essere superata dalla considerazione di nuovi elementi non valutati in precedenza (Sez. 1, n. 16235 del 30/03/2010, COGNOME, non mass. sul punto), a differenza di quanto avviene nel caso di statuizioni del giudice dell’esecuzione in materia di continuazione (Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2016, dep. 2017, Crescenza, Rv. 269841).» (Sez. 1, n. 35460 dell’11/05/2021, Rv. 282001).
Nel caso in esame, il giudice della cognizione del processo c.d. COGNOME ha espressamente escluso la possibilità di ravvisare il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le due sentenze. Nell’ordinanza impugnata, il giudice dell’esecuzione ha riportato lo stralcio di motivazione sul punto, nella quale la Corte di appello haosservato che «A fronte di tale radicale diversità territoriale, di ruolo e di operatività della condotta RAGIONE_SOCIALE, Ł plausibile ritenere una discontinuità nel programma criminoso, caratterizzato dalla costituzione di una cellula criminale in Chivasso costituente articolazione della locale di ‘ndrangheta in Calabria incompatibile con l’istituto della continuazione rapportabile ai fatti oggetto del processo COGNOME».
D’altro canto, la giurisprudenza richiamata dal ricorrente al fine di superare la
preclusione di cui all’art. 671 comma 1 cod. proc. pen., alla luce del novum costituito dalla sopravvenuta sentenza nel procedimento c.d. COGNOME, non Ł conferente al caso in esame in quanto si riferisce a valutazioni operate dal giudice dell’esecuzione e non dal giudice della cognizione. Nelle pronunce invocate si chiarisce che «La sopravvenienza di un provvedimento di cumulo ancorchØ comprensivo, in parte, degli stessi reati per cui il giudice dell’esecuzione abbia già negato l’esistenza del vincolo della continuazione, costituisce, infatti, un nuovo elemento che impone, nel caso di rinnovata richiesta di applicazione della continuazione, la valutazione dell’eventuale nesso ideativo e volitivo esistente tra tutti i fatti confluiti nel cumulo, ivi inclusi quelli già ritenuti non legati tra loro e, tuttavia, da riconsiderare in relazione ai fatti ulteriori indicati nel provvedimento di cui all’art. 663 c.p.p., e all’eventuale incidenza unificante di quest’ultimi anche su quelli già precedentemente valutati.» (Sez. 1, n. 7333 del 09/11/2012, dep. 2013, Rv. 254805). Si tratta, quindi, di ipotesi di rivalutazione della decisione assunta dal giudice dell’esecuzione a seguito della sopravvenienza di un elemento nuovo costituito da un cumulo che includa nuovi reati, rispetto ai quali effettuare nuovamente la valutazione.
3.Manifestamente infondato Ł anche il motivo di ricorso relativo al riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con la sentenza della Corte di appello di Torino del 22.2.2022, irrev. il 18.5.2023 nel procedimento c.d. COGNOME e quelli giudicati con le sentenze dei procedimenti c.d. COGNOME e COGNOME.
Deve premettersi che questa Corte, con pronunce costanti, ha affermato che «Il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074-01).
D’altro canto, con specifico riferimento ai reati oggetto dei procedimenti in questione, si Ł affermato che «In tema di continuazione, qualora sia riconosciuta l’appartenenza di un soggetto a diversi sodalizi criminosi, Ł possibile ravvisare il vincolo della continuazione tra i reati associativi solo a seguito di una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, avuto riguardo ai profili della contiguità temporale, dei programmi operativi perseguiti e del tipo di RAGIONE_SOCIALE che concorre alla loro formazione, non essendo a tal fine sufficiente la valutazione della natura permanente del reato associativo e dell’omogeneità del titolo di reato e delle condotte criminose. (Fattispecie relativa all’esclusione del vincolo della continuazione tra il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e quello di associazione per delinquere di stampo mafioso, finalizzata alla consumazione sia di reati concernenti il traffico di sostanze stupefacenti che di reati diversi, in cui la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva negato il riconoscimento del vincolo tra i due reati, rilevando che, nonostante la contiguità geografica e cronologica delle condotte e la loro tendenziale omogeneità, le modalità concrete di consumazione dei vari delitti erano sintomatiche di scelte di vita ispirate alla sistematica consumazione di illeciti, e non all’attuazione di un progetto criminoso unitario).» (Sez. 4, n. 3337 del 22/12/2016, Rv. 268786-01)
Nel caso in esame, il giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza osservando che i
reati oggetto del procedimento c.d. COGNOME, ovvero quelli di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, non erano contestati tra i reati fine nei procedimenti COGNOME, COGNOME E COGNOME; che le associazioni criminali operanti nel procedimento COGNOME erano composte da membri diversi da quelli degli altri RAGIONE_SOCIALE; che diverso era anche l’ambito territoriale di operatività, essendo i fatti di cui al procedimento COGNOME commessi in Torino, mentre quelli della cosca COGNOME in Chivasso/Ivrea e, infine, nel processo COGNOME era stata espressamente esclusa l’aggravante di cui all’art. 416bis .1 cod. pen. in relazione a taluni reati contestati ad NOME.
Ebbene, la difesa non contesta, ed anzi, ammette che i concorrenti di NOME NOME nel processo COGNOME fossero diversi da quelli degli altri due RAGIONE_SOCIALE e, sostanzialmente, nulla oppone alla circostanza che i reati siano stati commessi in diversi ambiti territoriali (Chivasso/Ivrea gli uni e Torino gli altri). Quanto all’identità del disegno criminoso, pretende di desumerla dal fatto che nell’imputazione del processo COGNOME, si descriveva l’associazione come finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti contro la persona, il patrimonio, la salute, la sicurezza e la fede pubblica, tra i quali anche i delitti di spaccio di stupefacenti, pur dovendo convenire sul fatto che tra i reati fine contestati non risultavano quelli in materia di stupefacenti.
Ebbene, la circostanza che il riconoscimento dell’unità del disegno criminoso richieda che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle linee essenziali, impedisce di ritenere che l’attività di spaccio, che non viene dedotto essere stata concretamente realizzata nella prima associazione, quand’anche, in ipotesi, prospettatasi nella mente degli associati, al pari di altre attività criminali, possa ritenersi idonea ad avvincere condotte successive sviluppatesi in contesti diversi. La programmazione deve essere intesa, infatti, come ideazione precostituita ed anticipata di un certo numero di determinate violazioni che siano delineate nei loro elementi essenziali ed unitariamente inquadrabili, già insieme presenti alla mente del reo nella loro specificità, situazione questa,ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una determinata scelta di vita o a un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità (tra le altre, Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, Rv. 260896-01; Sez. 1, n. 35797 del 12/05/2006, dep. 25/10/2006, COGNOME, Rv. 234980; Sez. 1, n. 48125 del 05/11/2009, dep. 17/12/2009, COGNOME, Rv. 245472). A fronte di tale consolidata nozione di programma criminoso, nessuna censura concreta muove la difesa per superare le argomentazioni del giudice dell’esecuzione laddove sottolinea che nei RAGIONE_SOCIALE COGNOME, COGNOME e COGNOME non sono stati contestati reati di spaccio e che non vi Ł alcuna puntuale deduzione quanto al fatto che i n concreto tali reati siano stati commessi nell’ambito di queste associazioni. L’argomentazione non viene confutata con elementi idonei a dimostrare che, diversamente da quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, l’attività di spaccio era concretamente attuata sin dagli esordi del gruppo criminale o quantomeno programmata in concreto.
4.Alla luce dei motivi esposti, il ricorso, proposto sulla base di motivi manifestamente infondati, deve essere dichiarato inammissibile. L’inammissibilità dei motivi del ricorso principale travolge anche i motivi aggiunti a questi collegati.
Alla declaratoria di inammissibilità, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale nonchØ della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 21/01/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME