Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 16908 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16908 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il 19/10/1969
avverso l’ordinanza del 16/12/2024 del GIP TRIBUNALE di VERBANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette/3esatite le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME chiede di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre avverso l’ordinanza del 17.12.2024 con la quale il G.i.p. del Tribunale di Verbania ha rigettato la richiesta di applicare, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., la disciplina della continuazione tra il reato di bancarotta fraudolenta della società RAGIONE_SOCIALE commesso dal 2003 al 2009 (allorquando la stessa era stata messa in liquidazione) e la bancarotta fraudolenta della società RAGIONE_SOCIALE dal 2011 al 2015.
I due reati erano stati giudicati dalla Corte di appello di Torino rispettivamente con sentenza del 19.2.2024 (irrevocabile il 20.4.2024) e con sentenza del 15.3.2024 irrevocabile il 16.4.2024.
Secondo il giudice dell’esecuzione, mancherebbe la prova della prosecuzione senza soluzione di continuità dell’attività imprenditoriale tra le due realtà aziendali, mentre era in atti dimostrato che la società RAGIONE_SOCIALE era vissuta prima, durante e dopo il fallimento della società RAGIONE_SOCIALE
2.1. Col primo motivo, deduce il ricorrente che dal documento allegato all’istanza introduttiva risulterebbe che la cessione del ramo d’azienda era avvenuta il 30.4.2009, in concomitanza con l’inizio della vita operativa della società RAGIONE_SOCIALE
L’RAGIONE_SOCIALE in data 3.12.2009, era stata posta in liquidazione, sicché il documento suindicato comproverebbe che all’operatività della prima società era subentrata senza soluzione di continuità l’operatività della seconda, proprio in ragione della cessione del ramo d’azienda, avvenuta il 30.4.2009.
Il giudice avrebbe argomentato in modo insufficiente sul fatto che la società RAGIONE_SOCIALE era stata dichiarata fallita nel 2015, mentre l’RAGIONE_SOCIALE era stata dichiarata fallita nel maggio 2017, quindi a distanza di due anni.
Per di più, era stata prodotta sentenza del GIP del Tribunale di Verbania sulla bancarotta della società RAGIONE_SOCIALE in forza della quale lo stesso imputato era stato condannato per un reato che solo con riferimento al coimputato NOME COGNOME era stato posto in continuazione con il reato di bancarotta fraudolenta della RAGIONE_SOCIALE
In tale sentenza, tuttavia, è scritto che era stata utilizzata la RAGIONE_SOCIALE come ammortizzatore per operazioni commerciali e finanziarie spesso antieconomiche in favore di altre società del gruppo, prima fra tutte lar)RAGIONE_SOCIALE divenuta, poi, RAGIONE_SOCIALE
2.2. Col secondo motivo, lamenta vizio di motivazione in relazione alla quantificazione dell’aumento di pena disposto ex art. 81 cod. pen. in anni 3 di reclusione per il delitto di bancarotta fraudolenta dell’RAGIONE_SOCIALE e ad anni 1 e mesi 2 di reclusione per i delitti di cui agli artt. 640-bis e 485 cod. pen. (quest’ultimo poi depenalizzato) quale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE Infatti, era stato riconosciuto sussistente il vincolo della continuazione tra tal reati.
Per il secondo reato, l’aumento sulla pena base stabilita per il primo reato è stato determinato in 6 mesi di reclusione, senza accogliere la proposta della difesa di contenere tale aumento in due mesi di reclusione.
Il giudice, infatti, avrebbe dovuto tener conto delle note depositate per l’udienza dell’11.12.2024, nelle quali era stato evidenziato anche che il reato di cui all’art. 485 cod. pen. era stato depenalizzato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato nel primo motivo.
1.1. Nell’ordinanza impugnata, a pag. 6 il giudice ha asserito, agli effetti dell’art. 671 cod. proc. pen., che dai capi di imputazione relativi alle due sentenze di condanna non si evincerebbe alcun collegamento tra i due reati di bancarotta fraudolenta oggetto dell’istanza di unificazione
Sussiste invece il vizio di motivazione denunciato dal ricorrente, perché il giudice dell’esecuzione non ha considerato che le contestazioni mosse nel procedimento relativo alla bancarotta di RAGIONE_SOCIALE coprono l’arco temporale intercorrente tra il 2003 e il 2009, mentre quelle relative ad RAGIONE_SOCIALE il periodo tra il 2011 ed il 2015.
Dal documento allegato 7 all’istanza introduttiva dell’incidente di esecuzione, consistente in un estratto della relazione di polizia giudiziaria del 13.4.2016 redatta nell’ambito del procedimento n. 801/15 RGNR sul reato di bancarotta della società RAGIONE_SOCIALE risulta che la cessione del ramo di azienda da RAGIONE_SOCIALE ad RAGIONE_SOCIALE era avvenuta in data 30.4.2009, in concomitanza con il momento in cui aveva iniziato ad operare RAGIONE_SOCIALE e che la società RAGIONE_SOCIALE era stata successivamente posta in liquidazione in data 3.12.2009.
Vi era pertanto un elemento significativo che permetteva di dimostrare la continuità aziendale tra le due società.
Inoltre, non sarebbe stato affrontato in alcun modo dal giudice dell’esecuzione il profilo sottoposto al suo esame, basato sul passaggio motivazionale contenuto nella sentenza del 25.9.2024 del Tribunale di Verbania di condanna di NOME
COGNOME per il reato di bancarotta fraudolenta della società RAGIONE_SOCIALE, quale si poteva evincere in modo chiaro il collegamento tra l’attività delle
società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE; infatti il vincolo continuazione era stato riconosciuto tra i reati commessi con riferimento al
RAGIONE_SOCIALE e quelli commessi dallo stesso imputato con riferimento all società RAGIONE_SOCIALE sicché emergeva un dato essenziale che non è stato col
dal giudice dell’esecuzione, consistente nella continuazione tra i fatti relat fallimento della RAGIONE_SOCIALE e quelli della società RAGIONE_SOCIALE essendo s
utilizzata la società RAGIONE_SOCIALE quale ammortizzatore delle operazi finanziarie svolte dal COGNOME dapprima come impresa RAGIONE_SOCIALE e poi, un
volta che la stessa era stata posta in liquidazione ed aveva cessato di oper come RAGIONE_SOCIALE
1.2. Il secondo motivo di ricorso rimane assorbito dall’accoglimento del primo, stante la necessità di annullare l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame
dell’istanza originaria al G.i.p. del Tribunale di Verbania, sicché sarà nuovamen affrontato ogni profilo del trattamento sanzionatorio dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verbania. Così deciso il 11/03/2025.