Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33840 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 33840 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Siderno il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 18/02/2025 dal Tribunale di Catanzaro;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME;
udito il AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi gli avv.ti COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME, difensori dell’indagato, che hanno concluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1 II Tribunale di Catanzaro, annullato il titolo cautelare per il capo 2), ha conferma l’ordinanza con cui è stata disposta la misura della custodia in carcere nei riguardi COGNOME NOME, gravemente indiziato per il delitto di cui agli artt. 416 bis cod. pen per avere fatto parte del sodalizio mafioso denominato RAGIONE_SOCIALE, unitamente ad altri e, in particolare, a COGNOME NOME e COGNOME NOME.
A COGNOME, quanto alla condotta di partecipazione, COGNOME si contesta di essere intervenuto, insieme a COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in
relazione ad un ammanco di narcotico da parte di COGNOME NOME NOME COGNOME COGNOME NOME, per ottenere ristoro economico attraverso minacce loro rivolte, e, inoltre, di av favorito la procurata inosservanza della pena di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Ha proposto ricorso per cassazione l’indagato articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria e, in particolare, alla prova della esistenza e operatività della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE anche in ordine ai fatti e al periodo per cui si procede.
Il presupposto della intera ricostruzione accusatoria è che l’esistenza della c.d. cosc COGNOME sarebbe stata accertata nel tempo con sentenze divenute irrevocabili (il riferimento è soprattutto alla sentenza emessa nel c.d. procedimento Appia) e che il presente procedimento avrebbe ad oggetto la ulteriore manifestazione dell’attività del sodalizio.
Si tratterebbe di un assunto errato.
Non sarebbe stato spiegato, infatti, in cosa e in che modo la RAGIONE_SOCIALE avrebbe esteriorizzato la forza intimidatrice nel periodo in contestazione; il Tribunale si sare limitato a richiamare condotte riferibili a singoli indagati senza, tuttavia, spiegare c dette condotte si inseriscano nel programma criminoso del sodalizio e non possano essere, invece, il frutto di accordi estemporanei, idonei ad integrare al più re commessi in modo concorsuale e cioè, nella specie, la procurata inosservanza della pena a COGNOME NOME e NOME NOME.
Né sarebbero stati descritti i collegamenti strutturali tra la RAGIONE_SOCIALE e il sodalizio per cui si procede, atteso che l’unico componente appartenente a quella famiglia coinvolto nel presente procedimento sarebbe COGNOME NOME, che avrebbe commesso una condotta finalizzata solo a sottrarsi alla cattura e non a “incrementare” il sodalizio criminale.
Dunque, del reato associativo mancherebbero i requisiti strutturali e tutte la condotte sarebbero solo finalizzate ad avvantaggiare COGNOME; non vi sarebbe nessuna esteriorizzazione del metodo mafioso.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria in relazione alla partecipazione al sodalizio dell’inda
Non sarebbe stato indicato nessun contributo fornito al sodalizio da parte del ricorrente, che avrebbe dato disponibilità e ausilio a COGNOME e COGNOME al fine di f sottrarre alla esecuzione del mandato di cattura; COGNOME, si sottolinea, non sarebbe indagato nel presente procedimento
Né sarebbe stato chiarito perché l’intervento del ricorrente nella vicenda relativ all’ammanco di narcotico sarebbe riferibile strumentale all’associazione RAGIONE_SOCIALE.
2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al ritenuto pericolo di recidiva.
La condotta di COGNOME si sarebbe esaurita con l’arresto di COGNOME e NOME e l’indagato non avrebbe avuto contatti con altri.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
È infondato, ai limiti della inammissibilità, il primo motivo di ricorso.
Quanto alla prova della esistenza dell’associazione, la Corte di cassazione ha già spiegato come con l’art. 238 bis cod. proc. pen. il legislatore abbia voluto rendere possibile l’apprezzamento di «fatti storici» già accertati in tutti i casi in cui, in del principio di pertinenza (art. 187 cod. proc. pen.), ciò si riveli utile a provare al in diversi procedimenti.
Se è vero cioè che il precedente fatto accertato non ha autosufficienza e necessita di una “nuova” valutazione, è altrettanto vero che l’accertamento contenuto in una precedente sentenza, divenuta irrevocabile, è utilizzabile nella sua portata oggettiva anche nei confronti dei soggetti rimasti estranei ai procedimenti che hanno dato luogo alla formazione del titolo (cfr., Sez.5, n. 7993 del 13.11.2012, Rv. 255058, ove si precisato che l’utilizzabilità erga omnes del fatto accertato non è in alcun modo lesiv del diritto di difesa del terzo, garantito dalle limitazioni, regolate dall’art. 192 cod pen., comma 3, cui l’art. 238-bis cod. proc. pen. fa espresso richiamo e che assistono l’efficacia probatoria del fatto accertato nel diverso procedimento); si è altresì evidenziato che l’effetto si produce non soltanto in rapporto alla singola statuizio fissata nel dispositivo ma anche con riguardo alle acquisizioni fattuali evidenziate n corpo della motivazione, in quanto funzionali a sostenere la decisione presa (Sez. 5 n. 5618 del 14.4.2000, Rv. 216306).
Dunque, se in precedenti giudizi, risulti accertata – con decisione irrevocabile l’esistenza di una data associazione criminosa avente i caratteri tipici di cui all’art. bis cod. pen., tale dato, valutato secondo i criteri fissati dall’art. 238 bis cod. consente di ritenere sussistente il radicamento territoriale di «quel» gruppo criminoso con i sottostanti caratteri specializzanti (l’esercizio concreto del potere di intimidazi e il tema di prova diventa – pertanto – quello della continuità dell’agire dello st gruppo (complessivamente inteso).
In questi casi, è stato spiegato condivisibilmente, ciò che deve essere accertato è innanzitutto se si tratti di una nuova associazione RAGIONE_SOCIALE ovvero sia la stessa associazione che, in una sorta di sfruttamento di rendita del precedente capitale intimidatorio, recuperi e utilizzi nuovamente, in un lasso di tempo ragionevole, la propri
fama criminale RAGIONE_SOCIALE e il proprio pregresso prestigio, già oggetto di un precedente accertamento.
Una associazione RAGIONE_SOCIALE che “continua” e che utilizza nuovamente la mafiosità già oggetto di dimostrazione nel giudizio antecedente, intesa come caratteristica del gruppo, già manifestata quantomeno da alcuni suoi componenti e radicata nel contesto territoriale di riferimento (Sez. 5, n. 4983 del 16.3.2000 ric. Pg in proc. Frasca, 215965).
Quanto più il sodalizio sarà in rapporto di continuità con una RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, oggetto di passati accertamenti irrevocabili, quanto più, cioè, si sarà in presenza di element dimostrativi del fatto che la formazione oggetto di indagine sia priva di reali elementi novità (nei programmi, nella comunanza dei territori oggetto di azione, nella coincidenza dei soggetti coinvolti), e, invece, continui ad operare su un determinato territor replicando o, comunque, sfruttando, un contesto riconducibile all’alveo del terzo comma dell’art. 416-bis cod. pen., tanto più si potrà prescindere da specifici accertamenti ordine alla nuova esteriorizzazione del metodo mafioso (Sul tema, cfr. Sez. 2, n. 38831 del 17/09/2021, Cicciù, Rv. 282199).
Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi indicati.
3.1. Sono state richiamate:
la sentenza emessa nel c.d. procedimento “Appia” (sentenza di primo grado emessa nel 2013), con cui si è accertata l’esistenza della associazione ‘ndranghetsita RAGIONE_SOCIALE in relazione alla RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“, della quale sarebbero stati esponenti apicali partecipi alcuni dei soggetti coinvolti nel presente procedimento e, soprattutto COGNOME NOME;
la sentenza emessa nel procedimento c.d. Itaca, che “ha permesso di attualizzare l’operatività della RAGIONE_SOCIALE per fatti successivi al 2007″;
le risultanze e gli esiti di ulteriori procedimenti che hanno evidenziato la continu criminale della RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” e il ruolo apicale di COGNOME NOME ( cfr., pagg. 8 e ss. ordinanza impugnata).
In tale quadro di riferimento, il Tribunale ha cucito gli esiti dei procedimenti ind e il quadro generale di riferimento con i fatti specifici per cui si procede e che riempio attualizzano, riscontrano nuovamente le evidenze di mafiosità già oggetto dei precedenti accertamenti
Ha spiegato il Tribunale:
il senso e la portata della rete di protezione e di supporto – garantita da sogget già intranei alla RAGIONE_SOCIALE, ma anche da nuovi soggetti – volta a consentire e COGNOME NOME, ma anche a COGNOME NOME, di sottrarsi alla esecuzione della pena e di scongiurare la privazione della libertà personale;
come detta attività di supporto per il latitante non fosse finalizzata a garantire s un sostegno illecito alla persona, scisso dall’agire mafioso, quanto, piuttosto, a assicurare l’efficacia, il ripristino, la continuità del sodalizio mafioso, di fatto mai d interrotta;
come, in tale contesto, si spieghi l’interesse di COGNOMENOME> COGNOME ad assicurare un sostentamento alle famiglie dei detenuti, cioè di soggetti direttamente o indirettamente legati alla RAGIONE_SOCIALE;
il senso e la portata delle condotte prevaricatrici, relative alla imposizione ad un impresa dell’assunzione di un autista, ovvero volte a dirimere una diatriba tra alcune famiglie, o, ancora, alla gestione successiva all’ammanco di partita di sostanza stupefacente, o alla persistente adesione degli esponenti della RAGIONE_SOCIALE ai codici comportamentali tipici della criminalità RAGIONE_SOCIALE (cfr. pg . 14 e ss. ordinanza impugnata).
3.2. Si tratta di attività rivelatrici della persistente operatività RAGIONE_SOCIALE da parte RAGIONE_SOCIALE e del suo vertice.
Sui temi in questione, obiettivamente decisivi, il ricorso è obiettivamente generico Non è obiettivamente chiaro: a) perché COGNOME avrebbe dovuto assicurare sostentamento ai detenuti, se la RAGIONE_SOCIALE avesse cessato di operare; b) perché avrebbe dovuto essere garantito il controllo del territorio se la latitanza di COGNOME non ave avuto un risvolto diretto e immediato con la persistente operatività del sodalizio, stesso che su quel territorio aveva operato per anni e continuava ad operare con gli stessi soggetti apicali e con gli stessi riferimenti soggettivi; c) il senso e la porta molteplici elementi indicati del Tribunale se la RAGIONE_SOCIALE non fosse stata ancora operativa.
Inammissibile è il motivo di ricorso in relazione al giudizio di gravità indiziar ordine alla partecipazione di COGNOME al sodalizio.
Sul punto, a fronte di una puntuale e rigorosa motivazione con cui il Tribunale ha spiegato il profondo coinvolgimento del ricorrente non solo nell’assicurare la latitanza d COGNOME, ma, soprattutto, nell’assicurare a questi la direzione del sodalizio (cfr. pag. e ss. ordinanza), nulla di specifico è stato dedotto, essendosi il ricorrente limitat sollecitare in chiave a sé favorevole il contenuto di alcune conversazioni dal tenore obiettivamente chiaro, gravemente indiziante.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di limiti di sindacabili dei provvedimenti in tema di misure cautelari personali, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, compreso lo spessore degli indizi, ne’ di rivalutazione delle condizioni soggettiv dell’indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito.
Il controllo di legittimità è circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall’al
l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al giustificativo del provvedimento (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv.261400; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2012 (dep. 2013), COGNOME, Rv. 251761; Sez. 6, n. 2146 del 25.05.1995, COGNOME ed altro, Rv. 201840).
L’erronea valutazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc pen e delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 cod. proc. pen. è dunque rilevabile Corte di cassazione soltanto se si traduca nella violazione di specifiche norme di legge ovvero in una mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda ne’ ricostruzione di fatti, ne’ l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono ammis censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice dì merito (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, COGNOME, Rv. 262948; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, COGNOME ed altro, Rv. 265244; Sez. 1, n. 1769 del 23.03.1995, COGNOME, Rv. 201177).
Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso, relativo al pericolo di recidiva
Il Tribunale ha valorizzato la estrema gravità dei fatti, la rete criminale di COGNOME avrebbe fatto parte, la personalità dell’indagato, il rapporto personal strettissimo, fiduciario, con i vertici del sodalizio mafioso; nulla di specifico è dedotto, essendosi limitato il ricorrente a valorizzare il tempo trascorso da commissione dei fatti che, tuttavia, nel caso di specie non assume rilevante valenza in ragione della statura criminale dell’indagato, che lascia obiettivamente trasparire pericolo concreto ed attuale di recidiva e l’obiettiva adeguatezza della sola misura custodiale in carcere.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1- ter, disp. att cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2025.