Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 41011 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 41011 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO.
La Corte di appello di Catanzaro, in funzione di Giudice dell’esecuzione, decidendo in fase rinvio da questa Corte, ha accolto l’appello proposto dal PG, con il quale aveva chie l’esclusione della continuazione riconosciuta in favore dell’attuale ricorrente dal Giudi appello di Catanzaro con sentenza divenuta definitiva; continuazione avente ad oggetto i rea giudicati dal Giudice di Catanzaro ( art 74 dpr 309/90) ed il reato, ritenuto satellite, g con sentenza definitiva e riconosciuta in Italia, della Corte di Appello di Chambery. La Cort rinvio ha rideterminato la pena, escludendo la quota di mesi sei di reclusione inflitta ex cpv cp per il reato giudicato in Francia .
1.Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il condannato tramite difensore fiduciar articolando un solo motivo.
Si deduce la violazione del principio dell’intangibilità del giudicato e dell’art 648 cpp, in Giudice dell’esecuzione ha operato l’eliminazione della continuazione riconosciuta da un sentenza di merito passata in giudicato, riguardo alla quale vi era stata acquiescenza da pa del PG territoriale.
1.1.11 ricorrente ripercorre la vicenda processuale e le argomentazioni impiegate dalla Pri Sezione di questa Corte, che in accoglimento del ricorso presentato dalla Procura general aveva annullato il precedente provvedimento, col quale era stata dichiarata l’inammissibil dell’istanza in precedenza citata. La sentenza rescindente ha osservato che il provvediment adottato ai sensi dell’art 81 cpv cp era emesso in carenza di giurisdizione, poichè fuori ipotesi di riconoscimento delle sentenze penali straniere elencate dall’art 12 cp e, perta Giudice che l’aveva emesso aveva inflitto una pena illegale in quanto priva di idoneo titolo.
1.1. Sostiene la difesa che la Corte di Cassazione aveva osservato come il provvedimento annullato avrebbe importato un pregiudizio per il condannato, il quale avrebbe finito pe scontare una pena ulteriore rispetto a quella relativa al delitto base giudicato in Itali poter validamente opporre tale esecuzione allo Stato estero, che pretenda poi di dare integra esecuzione della pena nel proprio territorio. Si rappresenta che al Giudice di legittimità è sfuggito che nel caso concreto la pena inflitta dal Giudice francese era stata interamente esp dal condannato, il quale si trovava così a dover subire una illegittima reformatio in pej conclude con la richiesta di rivisitazione della giurisprudenza di legittimità citata nelle rescindente e nel provvedimento impugnato o, in subordine, per la rimessione della decisone alle SU.
Ha depositato requisitoria scritta il PG, con la quale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Deve, in primis, osservarsi che l’ordinanza impugnata è coerente con quanto affermato nel sentenza rescindente, secondo la quale il Giudice a quo, riconoscendo l’applicazione del continuazione tra il reato giudicato in Italia ritenuto più grave ed il reato giudicato i
aveva applicato una pena illegale per la parte relativa al giudicato estero, stante l’impossi per il condannato di opporre tale sentenza allo Stato francese, nel caso in cui quest’ult avesse inteso eseguire per intero la pena inflitta dal proprio giudice nazionale. In tal se stato più volte ed anche di recente affermato il principio per il quale è inapplicab executivis” la continuazione tra il reato giudicato in Italia e il reato giudicato con s straniera riconosciuta nell’ordinamento italiano – come nel caso in esame – in quanto il vin della continuazione non rientra tra le condizioni cui può essere finalizzato il riconoscimento sentenze penali straniere, ex art. 12, comma primo, cod. pen. (Sez. 5, Sentenza n. 8365 de 26/09/2013 Ud. (dep. 21/02/2014 ) Rv. 259035. In senso conforme , ribadendo il suindicato principio relativo a sentenze straniere riconosciute in Italia, si è ancora chiarito che i della continuazione non è contemplato tra le finalità del riconoscimento delle sentenze pen straniere, ex art. 12, comma primo, cod. pen.; tale preclusione non è superata dall’art. 3 Igs. 12 maggio 2016, n. 73, che ha esteso la possibilità di valutazione alle sentenze strani non riconosciute che formino oggetto di informazioni acquisite nell’ambito delle procedu comunitarie di assistenza giudiziaria, reiterando però le indicazioni del citato art. 12, per attiene alle finalità per le quali detta valutazione è consentita. (Sez. 5 , Sentenza n. 480 02/10/2019 Ud. (dep. 26/11/2019) Rv. 277650.
1.1.Nel recepire i suddetti principi la Corte territoriale ha osservato che il Giudice an aveva agito in carenza di giurisdizione,applicando quindi una pena illegale, poiché la senten straniera era stata riconosciuta ai soli effetti ex art 12 cp e, tra questi, non vi è quell alla possibile applicazione della continuazione. Sul punto il Giudice del rinvio ha diligente richiamato a supporto della decisione – pagina tre del provvedimento – plurime pronunzie questa Corte regolatrice ed ha, di conseguenza, eliminato la quota di pena di otto mesi reclusione in precedenza applicata ex art 81 cpv cp, derivante dalla sentenza della Corte Appello di Chambery, riconosciuta con provvedimento della Corte di appello di Catanzaro.
2.Con il presente atto di impugnazione la difesa, nonostante solleciti la rivisitazio precedente orientamento giurisprudenziale, senza peraltro argomentare la richiesta, ha affidat la propria censura alla prospettazione di un dato di fatto, affermando che il condannato avreb interamente espiata la pena irrogata in Francia, lamentando, quindi, la violazione del divie reformatio in pejus.
2.1. In diritto la tesi della difesa si pone in rotta di collisione con il già citato orien che consolidato sui limiti del riconoscimento delle sentenze straniere elaborato da questa Cor e seguito dai Giudici del merito, senza neppure provare a confutarlo con adeguati argomenti.
2.2.Per altro verso la rappresentazione del ricorrente si risolve nella proposizione del tema “tangibilità del giudicato”, che la Corte di appello avrebbe erroneamente esteso all’ipote esame, senza tener conto che esso è stato analizzato in modo più che approfondito nella sentenza rescindente, la quale ha richiamato a sostegno del proprio argomentare e dell’annullamento del precedente provvedimento le note pronunzie delle SU Ercolano e Gatto; pronunzie che la difesa sembra interpretare nel senso della non applicabilità alla fattis
concreta, non tenendo conto di quanto in senso diverso ritenuto ed ampiamente spiegato -pagine da sei a nove – dal Collegio della Prima sezione che ha annullato l’ordinanza del 5 Lug 2021 della Corte di appello di Catanzaro.
2.3. Per altro non può non osservarsi che la deduzione circa l’espiazione della pena inflitt Giudice francese, elemento in fatto che in sostanza costituisce il fondamento del ricorso, è p di ogni allegazione a sostegno, né la difesa afferma di aver rappresentato tale situazione Corte di appello, nulla emergendo in proposito dal testo dell’ordinanza impugnata e neppure co l’atto di ricorso si è rappresentato di aver sollevato la questione innanzi al Giudice a quo.
Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichi inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento della spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Deciso il 21.6.2023.
Il consigliere estensore
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dr NOME COGNOME GLYPH