Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10996 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10996 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2026
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a AGRIGENTO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 30/04/2025 della Corte d’appello di Palermo dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Palermo ha rigettato l’istanza di NOME COGNOME di applicare la disciplina della continuazione tra i fatti oggetto di due diverse sentenze per i reti di cui agli artt. 416 bis cod. pen. e 56 e 629 e 416bis.1 cod. pen.;
Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.;
Rilevato che la doglianza Ł manifestamente infondata in quanto il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta alriconoscimento della continuazione tra i reati indicati nell’istanza, con rilievo decisivo, l’assenza di circostanze da cui desumere che il ricorrente, sin dalla consumazione del primo reato (partecipazione ad associazione di stampo mafioso), avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall’art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo (tentata estorsione aggravata), ciòtenuto conto della distanza di tempo intercorsa tra l’ingresso del ricorrente nel sodalizio mafioso e di elementi a conferma di tale programmazione;
Rilevato inoltre, che la giurisprudenza di questa Corte ha stabilito che il nesso della continuazione non Ł configurabile tra il reato associativo e quei reati fine che, quand’anche rientrino nell’ambito delle attività del sodalizio criminoso e siano finalizzati al rafforzamento del medesimo, non erano programmati, almeno a grandi linee, al momento dell’ingresso nell’associazione stessa (Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, Giglia, Rv. 271984);
Rilevato , altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice dell’esecuzione;
Ritenuto pertanto che il ricorso Ł inammissibile poichØ le censure in questo esposte, anche tese a sollecitare una diversa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonchØ – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 12/03/2026
Il Consigliere estensore