Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9061 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9061 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CAGLIARI il 02/08/1963
avverso l’ordinanza del 27/09/2024 del TRIBUNALE di Cagliari
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RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME per mezzo del suo difensore avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso contro l’ordinanza con cui il Tribunale di Cagliari, in data 27 settembre 2024, ha respinto la sua richiesta di applicare l’istituto della continuazione tra i reati giudicati con quattro diverse sentenze, relativi a delitti di calunnia, corruzione, ricettazione commessi tra il 2003 e il 2005;
rilevato che la Corte di appello ha ritenuto non provata l’unicità di disegno criminoso per la non omogeneità delle condotte, essendo solo due delle condanne relative ad un reato analogo, peraltro del tutto diverso da quelli di cui alle altre due condanne, e per la loro distanza temporale, essendo intercorsi due anni anche tra le due condotte analoghe, di calunnia, elementi che contrastano con l’affermazione di un unico disegno criminoso formulato sin dalla prima violazione, mentre non sono emersi altri elementi che dimostrino, al contrario, tale unicità, in quanto non indicati neppure nell’istanza;
rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge, per non avere il Tribunale tenuto conto che trattasi di violazioni di natura omogenea ed eterogenea, commesse in epoca antecedente e prossima al 2004, con identiche modalità esecutive e nel medesimo territorio, trattandosi di una serie di truffe realizzate mediante ricettazione, falso, furto di assegni bancari ed altro, commesse in un arco temporale ristretto in quanto commesse entro il 2004; inoltre il Tribunale non ha tenuto conto che tali condotte sono espressione della “vita disastrata e illecita” del ricorrente, che era improntata al crimine e da questo traeva sostentamento;
rilevato che, con memoria depositata in data 10/01/2025, il ricorrente lamenta l’erroneità dell’assegnazione del ricorso alla settima sezione per una sua supposta inammissibilità, e ribadisce che le censure proposte sono ammissibili;
ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto contiene affermazioni contraddittorie ed erronee, in particolare inserendo, nell’elenco, una sentenza diversa da quelle esaminate dal giudice dell’esecuzione, e sostenendo che tutti i reati sono stati commessi entro l’anno 2004 e con identiche modalità esecutive, mentre dal suo stesso elenco almeno due delle condotte sanzionate risultano commesse nell’anno 2005 e presentano modalità fortemente diverse; inoltre lo stesso ricorrente afferma che i reati in questione sono espressione di
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un suo stile di vita improntato al crimine, spiegazione che contrasta con il concetto di unicità di disegno criminoso;
ritenuto che il ricorso sia, inoltre, aspecifico e del tutto generico, in quanto afferma genericamente la sussistenza di un unico e originario disegno criminoso consistente nella volontà di commettere truffe, mediante condotte diverse tra loro, e non si confronta con le singole condanne e con l’ordinanza impugnata, che ha sottolineato come la forte diversità tra tali condotte e l’ampio arco temporale in cui sono state tenute, talvolta anche in concorso con altri, impediscono di ritenere che siano state tutte programmate sin dalla commissione del primo delitto;
ritenuto, pertanto, che la motivazione dell’ordinanza impugnata sia logica ed approfondita, tale da soddisfare il grado di motivazione ritenuto necessario dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Rv. 256464) e si conforma ai principi della giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione della sussistenza della continuazione, stabiliti in particolare dalla sentenza Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente