Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33425 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33425 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Novi Ligure il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/12/2023 del Tribunale di Alessandria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio;
letta la memoria fatta pervenire dalla difesa, AVV_NOTAIO, a mezzo p.e.c. del 23 aprile 2024, con la quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Alessandria, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza, proposta nell’interesse di NOME AVV_NOTAIO, diretta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., tra reati giudicati con due sentenze irrevocabili emesse:
dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Alessandria, resa in data 5 maggio 2011, in relazione ai reati di cui agli artt. 8, 10 d. Igs. n. 74 d 2000, commessi negli anni 2007 e 2008, di applicazione della pena di mesi otto di reclusione (con il beneficio della sospensione condizionale, revocato con la successiva pronuncia del 30 marzo 2023);
dalla Corte di appello di Torino, di conferma della sentenza del Tribunale di Alessandria, resa in data 5 novembre 2019, di condanna per il reato di cui all’art. 10 d. Igs. n. 74 del 2000, commesso nell’anno 2011.
2.Propone tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, AVV_NOTAIO, affidando le proprie doglianze ad un unico, articolato motivo, con cui si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 671 cod. proc. pen., 81 cod. pen., con vizio di motivazione, sotto tre aspetti.
2.1. L’ordinanza fonda il diniego sull’avvenuta, implicita, negazione della continuazione in sede di cognizione; inoltre si rileva, da parte del giudice dell’esecuzione, l’incompatibilità degli istituti della recidiva e della continuazio e si è ritenuta applicabile la previsione di cui all’art. 81 cod. pen. soltanto a co che ha ceduto un’unica volta ad impulsi criminosi.
Sotto il primo profilo si ritiene che i giudici di merito non abbiano escluso l continuazione tra i fatti reato di cui alle sentenze indicate. Si ripor giurisprudenza di legittimità secondo la quale il giudice della cognizione può riconoscere d’ufficio la continuazione tra il reato rimesso alla sua cognizione ed altro per cui l’imputato ha riportato precedente condanna definitiva, rilevando comunque che il giudicato si forma in relazione alle questioni decise e non in ordine a quelle che si sarebbero potute decidere, ove devolute alla cognizione del giudice, pur potendole decidere di ufficio (Rv. 265251). È consolidato, inoltre, l’orientamento secondo il quale la mancata prospettazione dell’unitarietà del disegno criminoso in relazione ai medesimi reati in sede di cognizione non costituisce indice negativo della sua esistenza che può essere riconosciuta anche in fase esecutiva.
Nel caso di specie, a parere del ricorrente, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice dell’esecuzione, i giudici di merito non hanno esaminato alcuna richiesta di continuazione, riguardando invece le questioni devolute e
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decise con la motivazione svolta dal Tribunale di Alessandria, nella seconda sentenza di merito, la revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa in ordine al reato di cui alla sentenza sub 1 e la valutazione della gravità del reato, ai sensi dell’art. 133 cod. pen., ai f dell’applicazione e quantificazione della pena.
2.2, Sotto altro profilo il giudice dell’esecuzione afferma (p. 2 dell’ordinanza) che il fatto che si tratti di reati della stessa indole non fa ritenere integra requisito dell’unicità del disegno criminoso in quanto questa identità sarebbe espressione della prova della recidiva, tale da non ritenere il condannato meritevole dell’istituto di cui all’art. 81, comma secondo, cod. pen.
Sotto tale profilo si contesta inosservanza ed erronea applicazione di legge penale richiamando giurisprudenza di legittimità secondo la quale vi è compatibilità tra recidiva e continuazione in quanto queste rappresentano istituti autonomi, con struttura e finalità diverse.
Si richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite, n. 9148 del 17 aprile 1996, nonché Sez. 4, n 37759 del 21 giugno del 2013.
Ne consegue, a parere del ricorrente, che non esiste incompatibilità tra gli istituti della recidiva e quello della continuazione potendo quest’ultima essere riconosciuta anche in un caso, come quello di specie, in cui vi è un reato già oggetto di condanna irrevocabile ed altro commesso successivamente alla formazione del giudicato.
2.3. Sotto il terzo profilo si osserva che il Tribunale di Alessandria ha rigettato l’istanza sull’assunto che il contenimento di pena ai sensi dell’art. 81 comma secondo, cit. è giustificato dalla circostanza che l’imputato abbia ceduto in un’unica occasione agli impulsi criminosi, caso che non ricorre in quello di specie.
Il giudice si limita con una motivazione apparente a motivare apoditticamente che nel caso di specie non sussiste il presupposto dell’istituto della continuazione perché l’imputato non avrebbe ceduto un’unica volta ad impulsi criminosi senza indicare le ragioni di tale assunto.
Si richiama giurisprudenza di legittimità secondo la quale tra gli indici rivelatori dell’identità del disegno criminoso non possono non essere apprezzati la distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la sistematicità abitudine programmata di vita, il bene protetto, l’omogeneità e tipologia dei reati, la causale anche attraverso la constatazione di alcuno soltanto di tali indici purché pregnanti e idonei a essere privilegiati in direzione del riconoscimento o del diniego del vincolo della continuazione.
Nel caso di specie, l’unicità del disegno criminoso si fonda, a parere del ricorrente, su una serie di indici che vengono indicati a p. 8 del ricorso, i particolare, sull’identità delle norme violate (art. 10 d. Igs. n. 74 del 2000
sull’identità del modus operandi, nonché del fine cioè quello di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
Si osserva, poi, che la circostanza che COGNOME ha agito nella veste di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, in entrambe le occasioni, nonché il non eccessivo lasso di tempo tra i vari reati e la sostanziale continuità fiscale tra le varie annualità, sono elementi che sarebbero stati trascurati dal Giudice dell’esecuzione.
3.11 Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso con requisitoria scritta chiedendo l’annullamento con rinvio.
La difesa, AVV_NOTAIO, ha fatto pervenire conclusioni scritte con le quali ha chiesto l’annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
2.La motivazione è errata in diritto e non affronta il merito della questione devoluta, anche se va notato, diversamente da quanto dedotto dall’istante, che non vi è sostanziale continuità tra le annualità fiscali perché la prima sentenza si riferisce agli anni di imposta 2007 e 2008, mentre quella sub 2 all’anno di imposta 2010.
2.1.Invero, rileva il Collegio che necessita un nuovo esame della richiesta di continuazione in executivis, in primo luogo, in quanto si reputa, erroneamente, che il giudice della cognizione, con la seconda sentenza irrevocabile pronunciata, si sia implicitamente pronunciato in punto continuazione tra reati, avendo, invece, questi considerato la prima sentenza irrevocabile solo ai fini di pronunciare la revoca della sospensione condizionale della pena concessa e per calibrare l’entità della pena.
L’art. 671, comma 1, cod. proc. pen. preclude alla parte interessata la possibilità di chiedere al giudice dell’esecuzione l’applicazione della continuazione tra più fatti oggetto di procedimenti distinti e separatamente giudicati se la stessa sia stata “esclusa” dal giudice della cognizione. L’esclusione della continuazione in sede di cognizione presuppone a sua volta che la riconducibilità dei fatti a un medesimo disegno criminoso, di cui l’imputato abbia chiesto il riconoscimento, sia stata oggetto di una valutazione conclusasi con esito negativo da parte dei giudici di merito, che si sia tradotta in una statuizione d rigetto dell’istanza ex art. 81, comma secondo, cod. pen., suscettibile di essere impugnata dalla parte interessata.
Nel caso di specie, dal testo della sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Torino di conferma di quella di primo grado, non emerge che il giudice della cognizione avesse escluso, nei modi e per gli effetti appena indicati, la continuazione tra i reati dalla stessa giudicati e quelli oggetto della precedente sentenza di condanna, pronunciata in data 5 maggio 2011, nei confronti di COGNOME, non potendosi attribuire alcun contenuto (o significato) valutativo e decisorio al riferimento alla prima sentenza ivi contenuto, alla quale non può perciò essere attribuita alcuna efficacia preclusiva della proposizione della relativa istanza per la prima volta al giudice dell’esecuzione nelle forme dell’art. 671 del codice di rito (Sez. 1, n. 43777 del 24/09/2015, Rv. 265251 – 01; Sez. 6 n. 1711 del 14/01/1999, Rv. 212706, secondo cui il mancato esame nel merito, in sede di cognizione, della sussistenza del reato continuato non comporta giudicato negativo sul punto e non preclude l’esame della questione ai sensi dell’art. 671 comma 1 cod. proc. pen.).
2.2. La pronuncia è errata anche sotto il diverso profilo censurato, relativo alla ritenuta preclusione dell’istituto invocato in presenza di precedente condanna irrevocabile.
Invero, la giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 9148 del 17/04/1996, Zucca, Rv. 205543 – 01) afferma che non esiste incompatibilità fra gli istituti della recidiva e della continuazione, sicché, sussistendone le condizioni, vanno applicati entrambi, praticando sul reato base, se del caso, l’aumento di pena per la recidiva e, quindi, quello per la continuazione (alla stregua di tale principio Corte ha ritenuto la legittimità della sentenza che aveva riconosciuto l’esistenza della continuazione fra un reato già oggetto di condanna irrevocabile ed un altro commesso successivamente alla formazione di detto giudicato. Conf. Sez. 3, n. 54182 del 12/09/2018, Pettenon, Rv. 275296 – 01 secondo la quale non sussiste incompatibilità tra l’istituto della recidiva e quello del continuazione, con conseguente applicazione, sussistendone i presupposti normativi, di entrambi, in quanto il secondo non comporta l’ontologica unificazione dei diversi reati avvinti dal vincolo del medesimo disegno criminoso, ma è fondata su una mera fictio iuris a fini di temperamento del trattamento sanzionatorio).
Del resto, si è precisato (cfr. Sez. 5, n. 51607 del 19/09/2017, Amoruso, Rv. 271624 – 01) che, stante l’assenza di incompatibilità fra gli istituti in parol e la possibilità di applicarli contemporaneamente, praticando sul reato base, se del caso, l’aumento di pena per la recidiva e, quindi, quello per la continuazione, detto vincolo può essere riconosciuto anche fra un reato già oggetto di condanna irrevocabile e un altro, commesso successivamente alla formazione di detto giudicato (conf. Sez. 1, n. 14937 del 13/03/2008, COGNOME, Rv. 240144 – 01)
3.L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Giudice dell’esecuzione competente (Corte Cost. n. 183 del 2013) perché esamini, con piena libertà di giudizio ma senza ricadere negli errori giuridici di cui alla parte motiva, l’istanza di applicazione della continuazione in executivis formulata dal ricorrente.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Alessandria, in diversa persona fisica.
Così deciso, il 30 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente